OGGETTO: trattamento economico durante la fruizione delle ferie annuali dei funzionari e dirigenti della Polizia di Stato – richiesta di approfondimento tecnico-giuridico.

 

 

Signor Capo della Polizia,

ritieniamo opportuno sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione una riflessione concernente il trattamento economico riconosciuto ai funzionari e ai dirigenti della Polizia di Stato durante la fruizione delle ferie annuali, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali ed europei in materia di tutela effettiva del diritto al riposo.

La questione assume una particolare rilevanza per il personale delle qualifiche direttive e dirigenziali, le cui funzioni sono caratterizzate dall’assunzione di responsabilità permanenti, dalla gestione di articolazioni organizzative complesse, dall’esercizio di poteri autoritativi e dalla costante disponibilità richiesta dalle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

A differenza di altri contesti lavorativi, l’attività dei funzionari e dei dirigenti di polizia non si esaurisce nella mera esecuzione di una prestazione oraria, ma si identifica con l’esercizio continuativo di funzioni che comportano responsabilità professionali, organizzative e decisionali che rappresentano l’essenza stessa della posizione rivestita e che non vengono meno per effetto della temporanea assenza dal servizio.

Le pronunce intervenute negli ultimi anni hanno progressivamente affermato il principio secondo cui il lavoratore non deve subire una significativa contrazione del trattamento economico in conseguenza della fruizione delle ferie, soprattutto quando determinate componenti retributive risultino stabilmente connesse alle caratteristiche della funzione esercitata, alle responsabilità ordinariamente assunte o alle modalità con cui la prestazione viene resa.

In tale contesto, appare opportuno verificare se l’attuale disciplina applicata al personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato sia pienamente coerente con tali principi e se tutte le componenti economiche correlate in maniera stabile alle funzioni esercitate trovino adeguata considerazione anche durante il periodo di godimento delle ferie annuali.

Particolare attenzione merita il tema delle indennità operative e delle altre voci accessorie che, pur avendo natura distinta dal trattamento fondamentale, risultano frequentemente percepite in modo continuativo in ragione degli incarichi ricoperti, delle responsabilità esercitate e delle specifiche modalità di impiego. Proprio la continuità della loro corresponsione e il loro stretto collegamento con le funzioni concretamente svolte potrebbero renderle meritevoli di una valutazione alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza europea e nazionale.

Analoga attenzione merita la questione del lavoro straordinario. Nell’esperienza concreta dei funzionari e dei dirigenti della Polizia di Stato, esso ha da tempo cessato di rappresentare un fenomeno occasionale o eccezionale, assumendo invece i caratteri di una componente stabile e prevedibile della prestazione lavorativa e, conseguentemente, del trattamento economico complessivamente percepito.

Le crescenti responsabilità operative, organizzative e decisionali attribuite alle qualifiche direttive e dirigenziali, unitamente alle persistenti carenze di organico ed alla necessità di assicurare continuità ai servizi istituzionali, hanno determinato negli anni un ricorso sistematico al lavoro eccedente l’orario ordinario, tale da incidere in maniera significativa sull’equilibrio economico complessivo delle posizioni interessate.

In tale prospettiva, appare meritevole di approfondimento la verifica della compatibilità dell’attuale disciplina con i principi affermati dalla giurisprudenza europea e nazionale, secondo cui il lavoratore non dovrebbe subire una penalizzazione economica per effetto della fruizione delle ferie annuali. Se infatti il presupposto posto dalle Corti è quello della tutela della retribuzione normalmente percepita, non può essere ignorato che, per una quota significativa di funzionari e dirigenti della Polizia di Stato, il lavoro straordinario costituisce ormai una componente ordinaria, ricorrente e prevedibile della realtà professionale e retributiva.

L’Associazione è pienamente consapevole che la materia presenta rilevanti profili di complessità giuridica, ordinamentale e finanziaria e che eventuali sviluppi richiederanno il coinvolgimento delle competenti amministrazioni centrali e delle sedi negoziali preposte. Proprio per tale ragione si ritiene utile avviare, fin d’ora, una riflessione condivisa sugli effetti che i più recenti orientamenti giurisprudenziali possono determinare sul trattamento economico del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato, anche al fine di prevenire future criticità interpretative e individuare soluzioni coerenti con la specificità delle funzioni esercitate.

L’esigenza di tale approfondimento appare ancor più significativa ove si consideri che il ruolo dei funzionari e dei dirigenti è strettamente connesso all’esercizio di responsabilità istituzionali che trascendono la mera misurazione dell’orario di lavoro e che costituiscono l’elemento qualificante della posizione rivestita all’interno dell’Amministrazione.

L’Associazione ritiene pertanto auspicabile l’avvio di una ricognizione tecnico-giuridica da parte dei competenti uffici del Dipartimento, finalizzata a valutare l’impatto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul sistema retributivo applicato alle qualifiche direttive e dirigenziali della Polizia di Stato, anche al fine di prevenire future controversie, garantire la piena tutela dei diritti del personale interessato e verificare l’eventuale necessità di adeguamenti interpretativi o regolamentari.

Nel confidare nella consueta attenzione verso le problematiche che interessano i funzionari e i dirigenti della Polizia di Stato, si resta a disposizione per ogni utile confronto sul tema.

Roma, 8 giugno 2026

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Enzo Marco Letizia

 

Lettera Capo Polizia 8 giugno trattamento economico