La materia è stata ed è oggetto di una continua evoluzione normativa.
Da un lato emerge chiaramente l’obiettivo di contenere la spesa pubblica eliminando ingiustificabili privilegi in favore di un equilibrio contabile basato sulla sostenibilità del sistema; dall’altro si vorrebbe garantire la continuità retributiva, cardine del vecchio sistema.
In passato infatti, a coloro che potevano vantare un’adeguata anzianità contributiva, veniva garantito l’80% dell’ultima retribuzione percepita, e ciò salvaguardava lo stesso principio della continuità retributiva. Tale sistema però scaricava sulle future generazioni l’onere di sostenerlo, perché all’attribuzione di una continuità retributiva per ciascun richiedente, non corrispondeva quasi mai un adeguato volume di versamenti contributivi che la potessero sostenere dal punto di vista economico. La crisi demografica ha fatto il resto.
Così si sono sempre più evidenziate le lacune del sistema a ripartizione e la conseguente necessità di modificarlo. Ciò è avvenuto a partire dal 1993 con modifiche normative che via via hanno portato alla situazione attuale.
Inizialmente si intervenne modificando i dati contabili ai quali applicare la percentuale dell’80%, sostanzialmente costringendo gli interessati a permanere al lavoro per un tempo maggiore, per poi, nel 1996, introdurre una radicale modifica normativa che agganciasse: il quantum di pensione percepibile ai reali versamenti effettuati dal singolo e la rendita degli stessi all’età dell’interessato e della sua speranza di vita.
Si è così passati dal C.D. sistema retributivo a ripartizione, all’attuale sistema contributivo.
Tuttavia, per coloro che possono vantare periodi contributivi ante 1996 e ante 1993, i calcoli della pensione vengono fatti in quota parte secondo le regole vigenti all’epoca dei versamenti. Così per i contributi validi fino al 1992 si applica la percentuale del 2,44% annuo alle voci stipendiali previste dalla legge indicate nell’ultimo cedolino. Per i contributi validi dal 1993 al 1996, si applica la percentuale del 2,44% annuo alla media attualizzata di tutte le retribuzioni percepite dal 1993 all’ultimo giorno di servizio. Infine, per coloro che possono far valere contributi versati successivamente al 31/12/1995, si applica una percentuale tabellare dipendente dall’età dell’interessato al montante contributivo, ossia alla somma attualizzata di tutti i versamenti contributivi di ogni anno o frazione lavorato.
Quindi, chi risulta possedere contribuzione in tutti e tre o in due dei periodi appena descritti (sistema misto) riceverà una pensione che sarà frutto di tre o due diversi calcoli pro quota la cui somma sarà il quantum spettante. Invece, per chi ha iniziato a versare dopo il 1995 il calcolo sarà unico ed esclusivamente legato alla sommatoria dei versamenti effettuati nel corso della vita lavorativa (montante contributivo), cui sarà applicata la percentuale tabellare funzione dell’età dell’interessato all’atto della decorrenza del trattamento pensionistico.
Si noti che in tutti i casi in cui l’interessato ritenga di aver diritto al trattamento pensionistico (compreso il caso del limite di età ordinamentale) deve produrre apposita domanda. Viceversa, il trattamento di fine servizio (liquidazione) TFS o TFR viene conteggiato e corrisposto d’Ufficio.
IL MASSIMALE CONTRIBUTIVO
Per i funzionari rientranti nel sistema contributivo puro e senza anzianità contributive pregresse (ante 1996), è previsto un massimale annuo della base contributiva, aggiornato ogni anno secondo l’indice ISTAT.
Per il 2026, tale massimale è pari a € 122.295,00.
Oltre tale importo non sono dovuti contributi, ma ovviamente la parte eccedente non produce effetti ai fini pensionistici.
Questo meccanismo determina un vantaggio immediato (minor trattenuta contributiva), ma una penalizzazione sul futuro assegno pensionistico.
La circolare della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria n. 42804 del 2 agosto 2023 ha chiarito che, a domanda, è possibile chiedere di essere esclusi dall’applicazione del massimale contributivo.
In tal modo, l’interessato potrà:
- versare contributi sul 100% dell’imponibile pensionistico;
- ottenere una pensione più elevata;
- ridurre le distorsioni derivanti dal calcolo del cosiddetto “moltiplicatore” (contributo aggiuntivo pari a cinque volte i contributi dovuti per l’ultimo anno di servizio).
Al fine di determinare il momento in cui ciascuno matura il diritto a pensione e quello alla riscossione della stessa, si espongono di seguito due tabelle riepilogative valide per il prossimo futuro.
PENSIONE DI ANZIANITA’ – RIEPILOGO DEI REQUISITI NECESSARI
| ACQUISIZIONE DEL DIRITTO | RISCOSSIONE | ||
|---|---|---|---|
|
35 ANNI DI SERVIZIO 30 EFFETTIVI + 5 DI MAGGIORAZIONE |
+ 57 ANNI DI ETA’ |
+ 1 ANNO DI ASPETTATIVA DI VITA
+ 1 MESE DAL 2027 + 3 MESI DAL 2028 |
+ 1 ANNO FINESTRA MOBILE |
| ALIQUOTA 80% maturata entro il 31/12/2011 | + 53 ANNI DI ETA’ |
+ 1 ANNO DI ASPETTATIVA DI VITA
+ 1 MESE DAL 2027 + 3 MESI DAL 2028 |
(IPOTESI RESIDUALE) |
|
40 ANNI DI SERVIZIO 35 EFFETTIVI + 5 DI MAGGIORAZIONE |
INDIPENDENTEMENTE DALL’ETA’ |
+ 1 ANNO DI ASPETTATIVA DI VITA
+ 1 MESE DAL 2027 = 41 ANNI E 1 MESE + 3 MESI DAL 2028 = 41 ANNI E 3 MESI |
+ 1 ANNO FINESTRA MOBILE
+ 3 MESI (LEGGE 111/2011) |
| I requisiti indicati nella presente tabella devono coesistere. | |||
PENSIONE DI VECCHIAIA – RIEPILOGO DEI REQUISITI NECESSARI
| ACQUISIZIONE DEL DIRITTO | RISCOSSIONE | |
|---|---|---|
|
35 ANNI DI SERVIZIO
30 EFFETTIVI + 5 DI MAGGIORAZIONE + un anno di aspettativa di vita entro il 31/12/2026 Se il diritto non viene maturato entro il 31/12/2026, il requisito anagrafico deve essere incrementato di: + 1 MESE DAL 2027 + 3 MESI DAL 2028 |
+ 60 ANNI DI ETA’ Primo Dirigente
+ 63 ANNI DI ETA’ Dirigente Superiore + 65 ANNI DI ETA’ Dirigente Generale |
+ 1 ANNO FINESTRA MOBILE |
| I requisiti indicati nella presente tabella devono coesistere. | ||
Fonte: Circolare INPS nr. 28 del 16/03/2026 all. alla Circ. UffVII.N18 della Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria. N.B. I requisiti sopra indicati possono subire variazioni in relazione all’emanazione del dPCM previsto dall’articolo 1 comma 181 della legge di bilancio 199/2025.
La maggiorazione del servizio richiamata nelle tabelle rappresenta un beneficio previdenziale che consente di incrementare, in modo automatico e gratuito, il periodo utile ai fini pensionistici e di aumentare la liquidazione di fine servizio producendo le necessarie istanze di riscatto.
La maggiorazione decorre dal momento in cui il Funzionario inizia a percepire l’indennità pensionabile (in passato denominata indennità d’istituto). In genere, ciò avviene al termine del corso di formazione per l’immissione in ruolo. La maggiorazione è normalmente pari a un quinto del servizio prestato, ossia un anno ogni cinque anni di servizio effettivo, calcolando anche le frazioni, purché in presenza della percezione dell’indennità pensionabile.
RISCATTO DEL SERVIZIO COMUNQUE PRESTATO
La maggiorazione del servizio incide sulla maturazione del diritto a pensione; essa entra inoltre a far parte del calcolo economico della stessa, solo per le quote maturate prima del 01 gennaio 1996.
Per il periodo relativo al corso di formazione iniziale, durante il quale generalmente non si percepisce l’indennità pensionabile, si può esercitare la facoltà di riscatto a titolo in parte oneroso, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 3 del DLvo 165/97. In tal modo anche detto periodo sarà oggetto di maggiorazione di 1/5 valutabile allo stesso modo del restante, che invece matura in modo automatico, per il quale nulla deve essere fatto e che può essere solo oggetto di riscatto a fini Trattamento di Fine Servizio (liquidazione).
Recentemente, con la sentenza a Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ. cui fa riferimento il messaggio INPS n. 981 del 20-03-2026, è stato affermato il principio secondo cui tale beneficio può essere chiesto per i periodi anteriori al 01 gennaio 1998 anche se è già maturato il periodo massimo di 5 anni indicato dallo stesso Decreto Legislativo.
Pertanto, tutti coloro che hanno frequentato i corsi per la formazione iniziale nella Polizia di Stato, senza percezione dell’indennità pensionabile, o possono far valere periodi di servizio comunque prestato antecedentemente all’assunzione nella Polizia di Stato prima del 01/01/98 (e.g. servizio militare), possono richiedere all’INPS il riscatto ai fini pensionistici, ciò al fine di ottenere il riconoscimento dell’aumento di 1/5 di tali periodi conseguendo i relativi benefici sull’assegno pensionistico.
L’esito della domanda verrà comunicato all’interessato a cura dell’INPS affinché, previa eventuale accettazione, provveda al pagamento dei relativi oneri.
DISAPPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA FRA I 23 E I 25 ANNI DI SERVIZIO
L’ANFP sta patrocinando alcuni ricorsi pilota al fine di ottenere presso il T.A.R. la disapplicazione della sospensione della progressione economica (conteggio delle classi e degli scatti) fra i 23 e i 25 anni di servizio prevista dall’articolo 1811 del Codice dell’Ordinamento Militare. Infatti, transitoriamente, solo per i militari e non per tutti, così come sarebbe previsto dal principio di equiordinazione stabilito dalla legge delega n.124/2015, l’articolo 2262 bis comma 8 del Codice dell’Ordinamento Militare (d.vo 15 marzo 2010 n. 66), prevede che agli ufficiali in servizio all’epoca dell’entrata in vigore delle modifiche normative non si applichi la disposizione richiamata. Ciò ha anche rilessi di natura previdenziale oltre che incidere sulla normale progressione economica.
L’ANFP mette a disposizione degli iscritti un opuscolo informativo, esclusivamente in formato cartaceo, che espone ed approfondisce i concetti richiamati in quest’area.
Inoltre, per gli iscritti è disponibile un servizio di orientamento finalizzato al trattamento delle pratiche relative alla futura quiescenza.



