Al Signor Ministro dell’Interno

Pref. Matteo Piantedosi

 

e.p.c.,

Al Signor Capo della Polizia

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Pref. Vittorio PISANI

 

 

Oggetto: Riconoscimento ai fini pensionistici, senza oneri a carico degli interessati, degli anni di laurea richiesti per l’accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato e dei quattro anni di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia.

 

 

l’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia torna a sottoporre alla Sua attenzione la questione del riconoscimento, ai fini pensionistici e senza oneri a carico degli interessati, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea richiesto per l’accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

Si tratta di una questione che sosteniamo da tempo e sulla quale, dopo avere invano ricercato una soluzione nelle sedi istituzionali, l’ANFP ha promosso anche un articolato contenzioso, giunto sino alla Corte costituzionale.

Con la sentenza n. 270 del 2022, la Corte costituzionale non accolse le questioni sollevate, ritenendo, tra l’altro, che le differenze ordinamentali tra personale civile e militare non consentissero di estendere in via giudiziaria ai funzionari della Polizia di Stato il trattamento previsto per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato e riconoscendo al legislatore un’ampia discrezionalità nella disciplina della materia previdenziale.

Proprio alla luce di quella pronuncia, nel gennaio 2023 l’ANFP si rivolse a Lei chiedendo un’iniziativa legislativa del Governo. La conclusione del percorso giudiziario, infatti, non faceva venir meno le ragioni sostanziali della questione, ma ne indicava con maggiore chiarezza la sede nella quale essa avrebbe potuto trovare risposta: quella delle scelte del legislatore.

Nel 2026 è intervenuto un elemento normativo nuovo che, a nostro avviso, rende necessario tornare sulla questione. Con il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla valorizzazione degli anni di studio universitario richiesti per l’accesso a determinate carriere delle Forze di polizia.

Per il personale della Polizia di Stato per la cui assunzione è richiesta una laurea è stato previsto il computo integrale della durata legale degli studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio. Nello stesso provvedimento, per il personale interessato dei ruoli dei marescialli dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, il legislatore ha previsto, alle condizioni stabilite dalle rispettive disposizioni, una valorizzazione degli studi universitari che si estende anche al trattamento pensionistico.

Ne deriva una sperequazione che, nella realtà concreta, appare difficile da giustificare. Personale appartenente alle diverse Forze di polizia, chiamato quotidianamente a concorrere all’esercizio della medesima funzione di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, può essere assoggettato a trattamenti previdenziali differenti in ragione della natura civile o militare dell’ordinamento di appartenenza.

Una distinzione ordinamentale certamente esistente, ma che, a nostro avviso, non può costituire una ragione sufficiente per mantenere differenze di trattamento quando il requisito formativo richiesto, le responsabilità assunte e, soprattutto, la funzione di polizia esercitata sono sostanzialmente coincidenti.

Il permanere di simili differenze produce inoltre un effetto che va oltre la pur rilevante dimensione previdenziale. Quando disparità concretamente percepibili e difficilmente comprensibili restano irrisolte nel tempo, nonostante siano state più volte rappresentate, si alimenta nel personale la convinzione che la politica e le Istituzioni non riescano a intervenire efficacemente su questioni reali che incidono direttamente sulla vita professionale e sul futuro previdenziale delle persone. È una percezione che riteniamo non debba essere sottovalutata, perché investe il rapporto di fiducia tra chi serve lo Stato e le Istituzioni chiamate a riconoscerne e tutelarne le specificità.

Non intendiamo sostenere che la richiamata evoluzione normativa abbia superato la sentenza n. 270 del 2022 della Corte costituzionale, né riproporre sul piano giudiziario una questione già esaminata. Riteniamo, invece, che le scelte compiute dal legislatore nel 2026 abbiano modificato il quadro normativo e offrano elementi nuovi per una valutazione politica e legislativa della posizione dei funzionari della Polizia di Stato.

La questione assume un rilievo ancora maggiore per le generazioni soggette al sistema contributivo, per le quali la durata della contribuzione incide direttamente sulla misura del futuro trattamento pensionistico.

È proprio rispetto a queste generazioni che emerge con maggiore evidenza il carattere paradossale, contraddittorio e sostanzialmente iniquo dell’attuale sistema. Lo Stato richiede il possesso della laurea quale condizione necessaria per partecipare al concorso e accedere alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato: quegli anni di studio non costituiscono, dunque, una scelta formativa liberamente compiuta durante o dopo il servizio, ma rappresentano il presupposto che lo stesso ordinamento impone per poter diventare funzionario di Polizia.

Il risultato è che il giovane che sceglie questa carriera non può iniziare prima a lavorare e a costruire la propria posizione contributiva proprio perché deve conseguire preventivamente il titolo di studio richiesto dallo Stato. Una volta entrato nell’Amministrazione, tuttavia, quegli stessi anni che hanno necessariamente ritardato l’inizio della contribuzione non vengono riconosciuti ai fini pensionistici senza oneri, mentre restano fermi i limiti ordinamentali alla permanenza in servizio.

Si determina così una vera e propria compressione della vita contributiva ai due estremi: l’ingresso è posticipato dalla necessità di conseguire preventivamente la laurea, mentre l’uscita è determinata dai limiti di età propri dell’ordinamento. Nel sistema contributivo ciò è destinato a tradursi concretamente in una minore anzianità contributiva e, conseguentemente, in un trattamento pensionistico meno favorevole.

La contraddizione diviene ancora più evidente se si considera che, nello stesso Comparto e nell’esercizio della medesima funzione di polizia, il legislatore riconosce, in determinate situazioni, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare la valorizzazione pensionistica degli anni universitari, mentre ciò non avviene per i funzionari della Polizia di Stato.

Accanto alla questione degli anni di laurea, riteniamo debba essere affrontata anche la posizione dei funzionari che, secondo il previgente ordinamento, hanno frequentato il corso quadriennale presso l’Istituto Superiore di Polizia. Si tratta di una fattispecie giuridicamente distinta, ampiamente ricostruita nel dossier allegato, ma caratterizzata da una analoga esigenza di equità. Quei funzionari, dopo avere superato un concorso pubblico, erano tenuti a frequentare per quattro anni il percorso formativo previsto dall’ordinamento presso un Istituto della stessa Polizia di Stato, quale condizione necessaria per il successivo esercizio delle funzioni di commissario.

Anche su questa materia le iniziative giudiziarie non hanno condotto al riconoscimento del periodo ai fini pensionistici senza oneri. Non contestiamo quelle decisioni, così come non contestiamo la sentenza n. 270 del 2022 della Corte costituzionale. Ma riteniamo che la conclusione negativa di un percorso giudiziario non possa diventare un alibi per l’inerzia legislativa.

Quando la giustizia, chiamata ad applicare le norme vigenti, chiarisce di non disporre degli strumenti per riconoscere una determinata tutela, la questione, se continua a produrre conseguenze sostanzialmente inique, ritorna necessariamente nella sede propria delle scelte politiche e legislative.

Diversamente si determinerebbe un paradosso difficilmente accettabile: la giustizia non può riconoscere ciò che la legge non prevede e la politica, richiamandosi proprio all’esito negativo del giudizio, finisce per non affrontare più il problema. Nel mezzo rimangono le persone e restano irrisolte situazioni che continuano a produrre effetti concreti. È difficile spiegare ai funzionari perché periodi formativi imposti dallo stesso ordinamento per poter accedere alla carriera debbano continuare a produrre conseguenze previdenziali penalizzanti, soprattutto quando il mutamento dei sistemi di accesso e le successive scelte legislative hanno progressivamente modificato il quadro di riferimento.

L’avvio del percorso relativo alla previdenza dedicata può rappresentare oggi una sede appropriata nella quale affrontare anche queste specifiche criticità, nell’ambito di una più complessiva valutazione delle peculiarità previdenziali del personale del Comparto Sicurezza e Difesa.

Per queste ragioni, Signor Ministro, Le chiediamo di assumere un’iniziativa affinché siano esaminate nelle competenti sedi istituzionali:

  • il riconoscimento ai fini pensionistici, senza oneri a carico degli interessati, gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea richiesto per l’accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato;
  • il riconoscimento, alle medesime finalità previdenziali e senza oneri a carico degli interessati, i quattro anni del percorso formativo frequentato presso l’Istituto Superiore di Polizia secondo il previgente ordinamento.

Riteniamo che entrambe le questioni meritino di essere considerate anche nell’ambito del confronto sulla previdenza dedicata, lasciando naturalmente al Governo e al legislatore l’individuazione degli strumenti normativi, delle modalità applicative e delle necessarie compatibilità finanziarie.

Alleghiamo alla presente un dossier nel quale abbiamo ricostruito l’evoluzione delle questioni, le iniziative assunte dall’ANFP, i relativi percorsi giudiziari, le novità legislative intervenute nel 2026 e il loro rapporto con il più ampio tema della previdenza dedicata. Non chiediamo di rimettere in discussione le sentenze. Chiediamo che il loro esito non diventi la ragione per rinunciare a una valutazione legislativa di questioni che continuano concretamente a incidere sull’equità previdenziale tra il personale.

Confidiamo, pertanto, nella Sua sensibilità affinché possa essere avviato un nuovo approfondimento nelle sedi competenti, nella convinzione che quando una questione non può essere risolta dal giudice sulla base delle norme esistenti, spetta alla politica valutare se quelle norme siano ancora adeguate e se gli effetti che producono siano ancora giustificabili.

 

Il Presidente                                                                 Il Segretario Nazionale

Emanuele Ricifari                                                               Enzo Marco Letizia

 

Lettera Ministro 11 settembre 2026

Dossier ANFP