La Corte Costituzionale, con sentenza n. 270 del 2020, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 13 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all’ articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il computo gratuito anche per i Funzionari della Polizia di Stato degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell’accesso alle rispettive carriere, previsto per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, e gli ufficiali degli altri corpi militari, questione sollevata con ordinanza della Corte dei conti per la Regione Puglia il 14 dicembre del 2021.

La Corte costituzionale, pur riconoscendo il progressivo avvicinamento delle normative pensionistiche riguardanti il personale civile e militare delle Forze di Polizia, così come argomentato dal Giudice rimettente e ancor prima dal ricorso patrocinato dall’Anfp ha, tuttavia, ritenuto non sufficiente l’attuale assetto normativo per dichiarare l’illegittimità di questa, ormai evidente, disparità di trattamento a fronte di situazioni analoghe.

Argomento centrale di questa sentenza resta, come per la pronuncia del 1995, la diversità di status tra funzionari e ufficiali delle Forze civili e militari del comparto sicurezza e difesa. Nessuna decisiva considerazione è rinvenibile nella pronuncia della Corte costituzionale circa le segnalate perequazioni attuate per via legislativa, a favore dei Funzionari, di tutti i restanti istituti pensionistici del personale militare: omogeneizzazione della disciplina della causa di servizio, della pensione privilegiata, del diritto e della misura della pensione normale. È evidente, dunque, che la nostra battaglia per il riconoscimento del computo gratuito degli anni di studi universitari debba proseguire nel campo politico e parlamentare. È su questi versanti, infatti, che si è ottenuto il più recente riconoscimento, cioè l’estensione dell’art. 54 DPR n. 1092 del 1973, n. 1092 (misura del trattamento normale) anche al personale delle Forze di Polizia a status civile, in ossequio ai principi di equiordinazione e specificità già ampiamente riconosciuti dal legislatore al personale del Comparto sicurezza e difesa. Ed è su questi versanti che valuteremo la volontà politica del Governo di attuare concretamente questi principi.

Roma, 30 dicembre 2022

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE