Il decreto legislativo n. 95 del 2017, recante il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia, ha profondamente modificato anche il sistema di progressione delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
Con particolare riferimento all’accesso alla prima qualifica dirigenziale, il riordino ha determinato un allungamento di sei mesi del periodo di permanenza richiesto nella qualifica di provenienza, sia per i funzionari del ruolo ordinario sia per quelli dei ruoli tecnici.
Per i Commissari Capo, infatti, la disciplina previgente prevedeva l’accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto al compimento di 5 anni e 6 mesi di servizio effettivo nella qualifica, mentre il D.Lgs. n. 95 del 2017 ha elevato tale requisito a 6 anni.
Analogamente, per i Direttori Tecnici Principali, l’art. 33 del D.Lgs. n. 334 del 2000, nella formulazione antecedente al riordino, prevedeva l’accesso alla qualifica di Direttore Tecnico Capo al compimento di 6 anni e 6 mesi di servizio effettivo nella qualifica. L’art. 1, comma 1, lett. z), del D.Lgs. n. 95 del 2017 ha sostituito l’art. 33, elevando tale requisito a 7 anni.
La differenza di un anno che caratterizzava, nel precedente ordinamento, i tempi di progressione dei funzionari del ruolo ordinario rispetto a quelli dei ruoli tecnici trovava la propria ragione nella diversa durata dei rispettivi corsi di formazione iniziale: due anni per i Commissari del ruolo ordinario e un anno per i Direttori tecnici.
Il punto centrale della questione riguarda, tuttavia, la disciplina transitoria dettata dallo stesso legislatore per il personale già in servizio. Il D.Lgs. n. 95 del 2017 ha infatti previsto, per i funzionari in servizio alla data del 31 dicembre 2017, specifiche disposizioni volte a regolare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, facendo rinvio alle norme del D.Lgs. n. 334 del 2000 che disciplinavano le rispettive progressioni.
In particolare, per i funzionari tecnici è stato espressamente previsto che quelli in servizio alla data del 31 dicembre 2017 accedano alla qualifica di Direttore Tecnico Capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 334 del 2000. Si pone pertanto la questione se, nei confronti del personale destinatario della disciplina transitoria, tale rinvio debba essere interpretato nel senso di salvaguardare anche il requisito temporale previsto dal precedente ordinamento.
L’A.N.F.P. – Associazione Nazionale Funzionari di Polizia ritiene che vi siano fondati argomenti per sostenere tale interpretazione.
Se il legislatore ha inteso preservare, per i funzionari già in servizio, la precedente modalità di progressione, consentendo altresì l’accesso alla qualifica superiore anche in sovrannumero, appare infatti coerente ritenere che abbia voluto salvaguardare anche il requisito di anzianità strettamente collegato a quel sistema di avanzamento.
Diversamente, si determinerebbe una soluzione difficilmente conciliabile con la finalità della disciplina transitoria: da un lato verrebbe mantenuto, per il personale già in servizio, il rinvio al precedente sistema di progressione; dall’altro verrebbe applicato il nuovo e più lungo requisito di permanenza nella qualifica introdotto dal riordino. L’applicazione dei nuovi requisiti ha comportato, per i funzionari interessati, uno slittamento di sei mesi nella progressione alla qualifica superiore, con possibili conseguenze sulla decorrenza giuridica ed economica della promozione e sulla successiva progressione di carriera.
Per tali ragioni, l’A.N.F.P., per il tramite del proprio legale di fiducia, Avv. Massimo Zhara Buda del Foro di Roma, intende promuovere un ricorso collettivo finalizzato ad ottenere la corretta applicazione della disciplina transitoria e, conseguentemente:
– per il ruolo ordinario, il riconoscimento dell’accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto al compimento di 5 anni e 6 mesi, anziché di 6 anni, nella qualifica di provenienza;
– per i ruoli tecnici, il riconoscimento dell’accesso alla qualifica di Direttore Tecnico Capo al compimento di 6 anni e 6 mesi, anziché di 7 anni, nella qualifica di provenienza.
CHI PUÒ ADERIRE AL RICORSO
L’iniziativa riguarda i funzionari della Polizia di Stato che, alla data del 31 dicembre 2017, appartenevano al ruolo ordinario o ai ruoli tecnici e che abbiano subito gli effetti dell’applicazione del nuovo e più lungo requisito di anzianità.
In particolare, possono essere interessati:
– per il ruolo ordinario, i funzionari che al 31 dicembre 2017 rivestivano la qualifica di Commissario o Commissario Capo e ai quali sia stato applicato, ai fini della successiva promozione a Vice Questore Aggiunto, il requisito dei 6 anni anziché dei 5 anni e 6 mesi previsto dalla disciplina previgente;
– per i ruoli tecnici, i funzionari che al 31 dicembre 2017 rivestivano la qualifica di Direttore tecnico o Direttore tecnico principale e ai quali sia stato applicato, ai fini della successiva promozione a Direttore Tecnico Capo, il requisito dei 7 anni anziché dei 6 anni e 6 mesi previsto dalla disciplina previgente.
L’iniziativa è finalizzata al riconoscimento del diritto al computo dell’anzianità secondo la disciplina previgente e, conseguentemente, alla rideterminazione della decorrenza della promozione con un anticipo di sei mesi, ove spettante.
MODALITÀ DI ADESIONE
La partecipazione al ricorso è gratuita per gli iscritti all’A.N.F.P.
Per i funzionari non iscritti all’Associazione è previsto un contributo di euro 400,00. I non iscritti che intendano aderire al ricorso dovranno effettuare il versamento dell’importo di euro 400,00 sul conto corrente intestato all’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia:
IBAN: IT11K0503403264000000000798 indicando la seguente causale:
“CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ADESIONE RICORSO”
I colleghi che intendono aderire al ricorso potranno contattare la Segreteria dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, che provvederà a trasmettere il modulo di adesione e la procura alle liti predisposta dall’Avvocato. La documentazione dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta e, unitamente agli altri documenti richiesti, inviata tramite e-mail alla Segreteria dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia entro il termine indicato.
L’adesione al ricorso dovrà essere formalizzata entro e non oltre il 15 ottobre 2026.
Entro il medesimo termine, la documentazione necessaria dovrà pervenire presso la sede dell’A.N.F.P. – Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, in Via Olindo Malagodi n. 35, 00157 Roma, all’indirizzo e-mail segreteria.nazionale@anfp.it.
Ai fini dell’adesione dovranno essere trasmessi:
Roma, 01 settembre 2026
La Segreteria Nazionale