Negli ultimi giorni, nel dibattito pubblico e mediatico, è tornata a circolare l’espressione “scudo penale” con riferimento alle Forze di Polizia e alle recenti norme in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato. L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia ritiene necessario fare chiarezza, per evitare equivoci e semplificazioni che rischiano di alterare il senso delle regole previste dal nostro ordinamento.
È opportuno ribadirlo con nettezza: non esiste alcuno scudo penale per gli appartenenti alle forze di polizia nell’emanando decreto sicurezza. Nessuna norma sottrae gli operatori alla responsabilità penale, né impedisce l’accertamento giudiziario di eventuali condotte illecite. Ogni fatto penalmente rilevante resta pienamente sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria, secondo le regole dello Stato di diritto.
Le disposizioni richiamate nel dibattito pubblico riguardano esclusivamente il momento procedurale dell’iscrizione nel registro degli indagati, e non incidono in alcun modo sulla punibilità dei fatti o sull’esito delle indagini. In particolare, la legge prevede che quando, sulla base degli elementi iniziali, appare evidente che un soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione prevista dall’ordinamento, il pubblico ministero possa procedere con una annotazione preliminare, anziché con l’immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Si tratta di una scelta di metodo, non di merito. L’annotazione preliminare non è una immunità, non è una assoluzione anticipata e non blocca l’attività investigativa. Serve esclusivamente a consentire una verifica seria e responsabile della sussistenza della causa di giustificazione, evitando automatismi formali che producono effetti stigmatizzanti prima ancora che i fatti siano adeguatamente chiariti.
È altrettanto importante sottolineare che, anche in questa fase, alla persona cui è attribuito il fatto si applicano tutte le garanzie previste per la persona sottoposta alle indagini preliminari, compreso il diritto di difesa e l’assistenza del difensore. Non esiste alcuna zona franca né sospensione delle tutele.
La norma, inoltre, non lascia spazio a inerzie o discrezionalità illimitate. Al contrario, impone termini rigorosi entro i quali il pubblico ministero è tenuto ad assumere le proprie determinazioni: pochi giorni quando non sono necessari ulteriori accertamenti, e tempi comunque certi quando si rendono necessari approfondimenti investigativi o tecnici. All’esito, il pubblico ministero deve decidere se procedere con la richiesta di archiviazione oppure con l’iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Qualora emerga che la causa di giustificazione non sussiste o non regge alla prova degli accertamenti, l’iscrizione nel registro diventa doverosa e il procedimento prosegue secondo le regole ordinarie. Le indagini, dunque, procedono in ogni caso e non vengono mai sospese o neutralizzate.
È infine fondamentale chiarire che questa disciplina non riguarda esclusivamente le Forze di Polizia. Si tratta di una regola generale del procedimento penale, applicabile a tutti i casi in cui un fatto appaia inizialmente riconducibile a una causa di giustificazione prevista dalla legge. Non è una norma corporativa, ma uno strumento di equilibrio tra accertamento della verità e rispetto della presunzione di innocenza.
L’ANFP ribadisce che l’uniforme non è uno scudo e che l’esercizio di una funzione pubblica delicata comporta un livello ancora più alto di responsabilità. Allo stesso tempo, uno Stato serio non può rinunciare a regole che evitino la criminalizzazione automatica di chi agisce nell’adempimento del dovere, prima che i fatti siano realmente accertati.
Sicurezza e legalità non sono alternative.
Uno Stato autorevole è quello che sa indagare senza timori, accertare senza scorciatoie e distinguere sempre tra responsabilità individuale e funzione istituzionale.
Così in una nota Enzo Letizia Segretario dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia
SICUREZZA: ANFP, ‘INDAGINI PROCEDONO SEMPRE, NESSUNO SCUDO PENALE’ = Roma, 24 feb. (Adnkronos) – ”Negli ultimi giorni, nel dibattito pubblico e mediatico, e’ tornata a circolare l’espressione ‘scudo penale’ con riferimento alle forze di polizia e alle recenti norme in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato. L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia ritiene necessario fare chiarezza, per evitare equivoci e semplificazioni che rischiano di alterare il senso delle regole previste dal nostro ordinamento. È opportuno ribadirlo con nettezza: non esiste alcuno scudo penale per gli appartenenti alle forze di polizia nell’emanando decreto sicurezza. Nessuna norma sottrae gli operatori alla responsabilita’ penale, ne’ impedisce l’accertamento giudiziario di eventuali condotte illecite. Ogni fatto penalmente rilevante resta pienamente sottoposto al controllo dell’autorita’ giudiziaria, secondo le regole dello Stato di diritto”. Lo dice all’Adnkronos Enzo Letizia, segretario dell’associazione nazionale funzionari di polizia. ”Le disposizioni richiamate nel dibattito pubblico riguardano esclusivamente il momento procedurale dell’iscrizione nel registro degli indagati, e non incidono in alcun modo sulla punibilita’ dei fatti o sull’esito delle indagini – aggiunge – In particolare, la legge prevede che quando, sulla base degli elementi iniziali, appare evidente che un soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione prevista dall’ordinamento, il pubblico ministero possa procedere con una annotazione preliminare, anziche’ con l’immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato. Si tratta di una scelta di metodo, non di merito. L’annotazione preliminare non e’ una immunita’, non e’ un’assoluzione anticipata e non blocca l’attivita’ investigativa. Serve esclusivamente a consentire una verifica seria e responsabile della sussistenza della causa di giustificazione, evitando automatismi formali che producono effetti stigmatizzanti prima ancora che i fatti siano adeguatamente chiariti’. È altrettanto importante sottolineare – prosegue Enzo Letizia – che, anche in questa fase, alla persona cui e’ attribuito il fatto si applicano tutte le garanzie previste per la persona sottoposta alle indagini preliminari, compreso il diritto di difesa e l’assistenza del difensore. Non esiste alcuna zona franca ne’ sospensione delle tutele. La norma, inoltre, non lascia spazio a inerzie o discrezionalita’ illimitate. Al contrario, impone termini rigorosi entro i quali il pubblico ministero e’ tenuto ad assumere le proprie determinazioni: pochi giorni quando non sono necessari ulteriori accertamenti, e tempi comunque certi quando si rendono necessari approfondimenti investigativi o tecnici. All’esito, il pubblico ministero deve decidere se procedere con la richiesta di archiviazione oppure con l’iscrizione nel registro delle notizie di reato”. ”Qualora emerga che la causa di giustificazione non sussiste o non regge alla prova degli accertamenti, l’iscrizione nel registro diventa doverosa e il procedimento prosegue secondo le regole ordinarie – precisa il segretario dell’associazione nazionale funzionari di polizia – Le indagini, dunque, procedono in ogni caso e non vengono mai sospese o neutralizzate. È infine fondamentale chiarire che questa disciplina non riguarda esclusivamente le forze di polizia. Si tratta di una regola generale del procedimento penale, applicabile a tutti i casi in cui un fatto appaia inizialmente riconducibile a una causa di giustificazione prevista dalla legge. Non e’ una norma corporativa, ma uno strumento di equilibrio tra accertamento della verita’ e rispetto della presunzione di innocenza”. L’Anfp ribadisce che ”l’uniforme non e’ uno scudo e che l’esercizio di una funzione pubblica delicata comporta un livello ancora piu’ alto di responsabilita’. Allo stesso tempo, uno Stato serio non puo’ rinunciare a regole che evitino la criminalizzazione automatica di chi agisce nell’adempimento del dovere, prima che i fatti siano realmente accertati. Sicurezza e legalita’ non sono alternative. Uno Stato autorevole e’ quello che sa indagare senza timori, accertare senza scorciatoie e distinguere sempre tra responsabilita’ individuale e funzione istituzionale”. (Sod/Adnkronos)