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In ragione di una battaglia rivendicativa iniziata nel lontano 2011, abbiamo appreso con soddisfazione che la Ragioneria Generale dello Stato ha riconosciuto la legittimità dell’attribuzione dell’indennità di posizione e di quella perequativa, nei riguardi dei funzionari che sono stati promossi a primo dirigente, a dirigente superiore e a dirigente generale a decorrere dall’1 gennaio 2011, in quanto ha ritenuto che tali emolumenti sono connessi per la loro precipua natura ad un evento straordinario della dinamica retributiva.
Perciò, in linea con la sentenza n.304 del 2013 della Corte Costituzionale, dette indennità possono ritenersi escluse sia dal cosiddetto tetto retributivo, che dalla cristallizzazione del trattamento stipendiale e di ogni altro trattamento meramente legato alla progressione di carriera, previsti rispettivamente dal comma 1 e 21 del Dl 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
La corresponsione degli arretrati verrà declinata a decorrere dal 2011 per i promossi di quell’anno, e così per i promossi del 2012, 2013, 2014. I relativi emolumenti saranno al netto di quanto già percepito con gli assegni una tantum.
In allegato la circolare del Servizio Tep, Trattamento Economico del Personale.

Roma, 9 marzo 2014

LA CIRCOLARE DEL TEP