Accanto agli incrementi economici, il rinnovo contrattuale 2025-2027 introduce una serie di innovazioni che favoriscono una migliore conciliazione tra vita lavorativa, esigenze familiari e crescita professionale.

  • Maggiori tutele per la genitorialità (1)

Il contratto amplia le misure a sostegno della genitorialità riconoscendo al lavoratore padre specifici periodi di congedo straordinario in occasione della nascita del figlio, rafforzando così la presenza del padre nei primi giorni di vita del bambino e favorendo una più equilibrata condivisione delle responsabilità familiari.

  • Congedo parentale (2)

Viene rivista la disciplina del congedo parentale, ampliando le possibilità di utilizzo del congedo straordinario per il personale con figli minori di quattordici anni e introducendo una disciplina più favorevole anche in caso di malattia dei figli, con l’obiettivo di garantire una più efficace tutela della famiglia.

  • Diritto allo studio (3)

Sono introdotte importanti semplificazioni per il personale impegnato in percorsi di istruzione e formazione, prevedendo una disciplina più favorevole delle 150 ore per il diritto allo studio e riconoscendo, entro determinati limiti, anche i tempi necessari per raggiungere le sedi dei corsi.

  • Permessi brevi (4)

Viene resa più flessibile la disciplina dei permessi brevi, estendendo il termine entro il quale recuperare le ore non lavorate e prevedendo modalità di compensazione maggiormente aderenti alle esigenze organizzative del personale.

  • Donazione di organi (5)

Il contratto introduce una specifica tutela per il personale donatore di organi, riconoscendo il diritto al congedo straordinario per gli accertamenti e gli interventi sanitari connessi alla donazione.

Le innovazioni della parte normativa rafforzano diritti già esistenti e introducono strumenti più coerenti con l’evoluzione delle esigenze lavorative e familiari del personale della Polizia di Stato, cui sono interessati anche i giovani colleghi con qualifica direttiva.

L’ANFP continuerà a promuovere ulteriori interventi per migliorare il quadro ordinamentale e contrattuale dei funzionari e dei dirigenti della Polizia di Stato, con particolare attenzione alla tutela della genitorialità, alla valorizzazione della formazione, al benessere organizzativo e alla conciliazione tra responsabilità professionali e vita familiare.

Roma, 16 luglio 2026

Enzo Marco Letizia

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NOTE

(1)All’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 57, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi i seguenti periodi di congedo straordinario:

All’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 57, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi i seguenti periodi di congedo straordinario:

    1. il giorno della nascita del figlio, un giorno computabile nel limite massimo di congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio1995, 395;
    2. entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni non computabili nel limite massimo di congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, 395».

(2)L’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è così sostituito:

  1. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al personale con figli minori di quattordici anni che intende avvalersi del congedo parentale, sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:
  2. il congedo straordinario, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco di quattordici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;
  3. il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo »;
  4. b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di dieci giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna ».

(3)A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo:

    1. il periodo annuale di 150 ore, si riferisce all’arco temporale intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
    2. i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento delle località in cui sono attivati corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi universitari o corsi post-universitari e per il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore anche laddove siano attivati analoghi corsi nella sede di servizio, in ragione di sei ore per giorno impiegato, senza alcuna correlazione con l’orario di servizio previsto nei giorni stessi e con il tempo necessario per il raggiungimento della località.

(4)All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:“ 3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i sessanta giorni successivi, secondo le disposizioni del capo dell’ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, si procede alla corrispondente decurtazione di tali ore da quelle di lavoro straordinario eventualmente prestato, o, in subordine, alla proporzionale decurtazione della retribuzione.”

(5)Al personale donatore di organi è concesso il congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nei limiti ivi previsti, per i giorni in cui si deve sottoporre ad accertamenti ovvero altri interventi sanitari certificati come necessari e connessi al prelievo. Il congedo di cui al comma 1 è concesso a condizione che gli accertamenti ovvero gli interventi sanitari siano prescritti dal centro trapianti o dai servizi a esso collegati ed eseguiti presso le strutture del servizio sanitario nazionale o da esso accreditate.

 

 

Nota 16 luglio 2026 Le novità della parte normativa contratto 2025 2027