Il procedimento disciplinare all’esito del quale è stata adottata la sanzione disciplinare della destituzione dell’odierno ricorrente risulta fondato esclusivamente sugli elementi probatori utilizzati in sede penale per le contestazioni su cui poggiava, dapprima, la misura cautelare custodiale, e successivamente, la sentenza di patteggiamento con la quale è stato definito il procedimento. Il Collegio osserva che tale modus operandi non è conforme al principio della completezza e dell’autonomia dell’istruttoria quale fase indefettibile e autonoma del procedimento disciplinare tanto più in un caso, come quello oggetto di giudizio, in cui il procedimento penale non ha avuto l’ordinario sviluppo dibattimentale, ma si è arrestato, sull’accordo delle parti e in applicazione del rito speciale di cui agli artt. 444 c.p.p. e ss., alla fase prodromica delle indagini preliminari e agli elementi di prova fino a quel momento acquisiti.
Sentenza_destituzione_patteggiamento_2012
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