APPUNTO
PER IL SIGNOR VICE CAPO DELLA POLIZIA
Pref. Alessandra Guidi

Osservazioni sulla riorganizzazione dei corsi per gli appartenenti ai ruoli dei funzionari della Polizia di Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione del 107° corso di formazione per Commissari.

Nella correzione relativa al periodo transitorio concernente il 107° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, che dovrebbe essere rimodulato passando dai previsti due anni di durata, prescritti dal D.Lgs. 334/2000 e confermati anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 95/2017 (c.d. riordino delle carriere), ad un periodo di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di circa 19 mesi, cui farebbe seguito un tirocinio di circa 5 mesi, da svolgere presso i reparti di assegnazione, scelti dai frequentatori sulla base della graduatoria finale del corso.

In generale si osserva che il recentissimo Decreto 23/03/2018, pubblicato sulla G.U. del 23/05/2018, recante il Regolamento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sulle modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti ai ruoli dei funzionari della Polizia di Stato, ha portato a termine il disegno di riforma dei corsi di formazione per Commissario così come ridisegnato dal D.Lgs. 95/2017 sul riordino del carriere. Tali modalità confermano il già previsto corso di formazione biennale, prevedendo durante il suo svolgimento dei periodi applicativi presso uffici e reparti della Polizia di Stato. Al termine del corso biennale, con il conseguimento della promozione a Commissario Capo, è attualmente prevista l’assegnazione sulla base della graduatoria finale in una sede di servizio, ove si svolge un tirocinio biennale la cui previsione è stata introdotta dal D.Lgs. 95/2017. Essendo tale tirocinio previsto dal D.Lgs. 95/2017 per i corsi di formazione per l’accesso al nuovo ruolo unico della carriera dei Funzionari, ed essendo il 107° corso di formazione già in atto alla data del 31/12/2017 e quindi prima del varo del nuovo ruolo unico, il citato regolamento ha espressamente escluso il 107° corso dall’applicazione del suddetto tirocinio biennale (come peraltro richiesto espressamente dall’A.N.F.P. e da varie altre O.S.). Ad oggi tale tirocinio è previsto quindi dal 108° corso in poi.

Il nuovo progetto di riforma sembra ora modificare radicalmente tale impianto. Il corso di formazione previsto per il 107° corso, come detto sembra di fatto ridursi a poco meno di 19 mesi. Al superamento del corso però non conseguirebbe la promozione a Commissario Capo, così come invece espressamente previsto dall’art. 4/4° D.Lgs.334/2000, ma la conferma nella qualifica di Commissario. Si tratterebbe dunque di un intervento che con norma necessariamente di rango primario (i decreti correttivi del riordino?) va ad attuare una riforma nettamente peggiorativa per i frequentatori del 107° corso, i quali pur superando tutti gli esami, le prove, le valutazioni ed i giudizi di idoneità richiesti, e pur conseguendo il prescritto Master di II livello, si ritroverebbero a non conseguire la promozione a Commissario Capo, nonostante tale promozione sia oggi espressamente prevista dall’art.4/4° D.Lgs.334/2000.

Ma non solo, la suddetta riorganizzazione prevederebbe l’assegnazione alle sedi di servizio sulla base della graduatoria finale del corso, ma non per entrare pienamente in servizio. Dovrà infatti essere svolto un tirocinio di circa cinque mesi, sostanzialmente disciplinato dal Capo V del Decreto 23/03/2018, nonostante il medesimo decreto, come detto, abbia espressamente escluso il 107° corso dallo svolgimento del tirocinio per le validissime ragioni suesposte.

Una tale impostazione, peraltro, riproporrebbe la problematica, già superata dal Decreto 23/03/2018, della mancata copertura durante il periodo di tirocinio dell’aspettativa speciale, ex art. 28 della L.668/1986, per i 19 frequentatori del 107° corso già provenienti dai ruoli della Polizia di Stato. Dal superamento del suddetto tirocinio dipende infatti la conferma in ruolo, e la mancata copertura dell’aspettativa speciale comporta che in caso negativo questi colleghi perderebbero il posto di lavoro.

Se l’Amministrazione, ha intenzione di concentrare la durata del corso di formazione da 24 a 19 mesi, può benissimo farlo, riconoscendo quello che è attualmente previsto dalla legge: la nomina a Commissario Capo, e la normale immissione in ruolo senza alcun tirocinio. Basterebbe applicare al 107° corso una norma transitoria del tutto uguale a quella già prevista nel D.Lgs. 95/2017 per il 106° corso (art.2,n.1, lett. cc), che ha semplicemente previsto la fine anticipata del corso di due mesi circa, con conseguente anticipato conseguimento della qualifica di Commissario Capo.

Una tale soluzione avrebbe un impatto economico bassissimo, in quanto la differenza stipendiale tra Commissario e Commissario Capo è minima, e andrebbe anticipata di soli 5 mesi. Inoltre ci sarebbe così un piccolo ristoro in chiave di retribuzione e di contribuzione pensionistica per un corso che è stato già penalizzato con un’assunzione posticipato a settembre 2017 per motivi meramente organizzativi dell’Amministrazione (anche se le graduatorie dei relativi concorsi erano state pubblicate già a febbraio 2017). Non si dimentichi che oggi un funzionario di polizia di base già sconta rispetto agli omologhi delle FF.PP. ad ordinamento militare un gap retributivo e contributivo causato dall’entrare in servizio da laureati, con un’età media più elevata. L’Amministrazione, inoltre, con questa soluzione avrebbe il vantaggio di avere circa 90 Commissari Capo, completamente formati, già disponibili sul territorio.

Si evidenzia infine un’ulteriore considerazione di natura organizzativa che pure dovrebbe far propendere per una tale soluzione (laddove non lo fossero i suddetti evidenti motivi di equità ed opportunità).

Nel 2024-2025 è previsto un picco di pensionamenti fra i Dirigenti della Polizia di Stato, che rischia di mettere in difficoltà l’Amministrazione. E proprio nel 2025, in virtù della ritardato avvio del 107° corso Commissari, non vi sarà alcuna promozione a Vice Questore Aggiunto, attuale prima qualifica dirigenziale, in quanto ad oggi detto corso sarebbe scrutinato e promosso con decorrenza 01/01/2026, mentre il 106° corso sarebbe scrutinato e promosso con decorrenza 01/01/2024. L’anticipata fine del corso di formazione, con conseguente conseguimento anticipato della qualifica di Commissario Capo, abbinato al riconoscimento nella fase transitoria del termine di 5 anni e 6 mesi nella promozione a V.Q.A. (come richiesto dall’A.N.F.P.), consentirebbe al 107° corso di essere promossi nella dirigenza il 01/01/2025, ed all’amministrazione di non avere un “buco”, nella progressione delle promozioni in tale qualifica.

Roma, 28 giugno 2018

 

APPUNTO VICE CAPO POLIZIA