Il documento del SIM Carabinieri affronta un tema rilevante, ma lo fa partendo da un presupposto che non può essere condiviso: considera la legge n. 121 del 1981 un retaggio ideologico da superare, mentre essa rappresenta una delle più importanti scelte istituzionali compiute dalla Repubblica sul terreno della sicurezza. La legge 121 non è nata per risolvere una questione organizzativa, ma per definire un equilibrio costituzionale tra autorità politica, autorità tecnica e Forze di polizia. È questo il suo valore e la ragione per cui, a oltre quarant’anni dalla sua approvazione, continua a rappresentare il riferimento del sistema italiano della sicurezza pubblica. Nessuno mette in discussione il ruolo fondamentale dell’Arma dei Carabinieri, la sua capillare presenza sul territorio e l’altissima professionalità dei suoi appartenenti.
Proprio perché l’Arma costituisce una componente essenziale del sistema di sicurezza, opera all’interno di un modello fondato sull’unità della direzione tecnica della pubblica sicurezza, affidata al Questore sotto l’autorità del Prefetto. La proposta del SIM, invece, va ben oltre un aggiornamento organizzativo. Chiede che, nei territori privi di Commissariato della Polizia di Stato, gli ufficiali dell’Arma assumano le funzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza e che, nei territori diversi dal capoluogo di provincia, possano esercitare funzioni oggi riservate al Questore. È questo il vero nodo politico e giuridico della questione.
Se tale impostazione fosse accolta, verrebbe meno uno dei principi fondamentali della legge 121: l’unità dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il Questore non è Autorità soltanto del capoluogo, ma dell’intera provincia. La sua funzione consiste proprio nell’assicurare una direzione tecnica unitaria, coordinando tutte le Forze di polizia secondo criteri omogenei. Attribuire analoghe funzioni agli ufficiali dell’Arma nei territori dove la Polizia di Stato non dispone di un Commissariato significherebbe introdurre una pluralità di Autorità di pubblica sicurezza all’interno della stessa provincia, con competenze differenziate in base alla presenza territoriale delle singole amministrazioni.
Sarebbe una trasformazione profonda del modello istituzionale, non un semplice adeguamento organizzativo. Vi è poi un ulteriore elemento che conferma la natura dell’Autorità di pubblica sicurezza nel nostro ordinamento. La legge attribuisce specifiche funzioni di pubblica sicurezza anche ai Sindaci, quali ufficiali del Governo. È una scelta che dimostra con assoluta chiarezza come l’Autorità di pubblica sicurezza sia una funzione eminentemente civile dello Stato e non una prerogativa legata allo status militare o alla mera presenza operativa sul territorio.
La presenza operativa e l’esercizio dell’Autorità di pubblica sicurezza sono, infatti, due concetti profondamente diversi. La prima riguarda l’organizzazione dei servizi e il controllo del territorio; la seconda consiste nell’esercizio di poteri pubblici finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nell’interesse generale e nel rispetto dei principi costituzionali. È proprio questa la logica della legge n. 121 del 1981: il Prefetto, il Questore e, negli ambiti previsti dall’ordinamento, il Sindaco rappresentano i diversi livelli di esercizio dell’autorità civile di pubblica sicurezza. Le Forze di polizia, ciascuna con la propria identità e le proprie competenze, concorrono all’attuazione delle decisioni dell’Autorità, ma non si identificano con essa. Se il criterio diventasse quello della presenza territoriale, ogni amministrazione potrebbe rivendicare analoghe prerogative nei luoghi in cui è maggiormente presente. È esattamente ciò che il legislatore del 1981 ha voluto evitare, costruendo un sistema fondato sul coordinamento e non sulla sovrapposizione delle competenze. Anche il richiamo ai lavori preparatori della legge 121 non convince. Il Parlamento valutò diverse ipotesi e scelse consapevolmente di non attribuire agli ufficiali dell’Arma le funzioni di Autorità di pubblica sicurezza. Quella non fu una dimenticanza, ma una precisa scelta politica e istituzionale.
Definire tutto ciò un “tabù ideologico” significa ridurre una delle più importanti riforme democratiche dello Stato a una contrapposizione corporativa. In realtà, la distinzione tra funzione militare e funzione civile nella gestione della sicurezza rappresenta uno degli equilibri fondamentali costruiti dalla Repubblica dopo l’entrata in vigore della Costituzione. La vera sfida non è riscrivere la legge 121, ma attuarla pienamente: rafforzare gli organici di tutte le Forze di polizia, potenziare i Commissariati, investire nel coordinamento interforze e valorizzare il ruolo delle Autorità di pubblica sicurezza. Non si scherza con gli equilibri istituzionali. Non si modificano i pilastri della sicurezza nazionale sulla base della distribuzione territoriale delle caserme o degli uffici. La legge 121 può certamente essere aggiornata, ma senza smarrire il principio che ne costituisce l’essenza: un’unica Autorità tecnica di pubblica sicurezza per l’intera provincia, garanzia di imparzialità, coordinamento e unità dell’azione dello Stato.
Enzo Marco Letizia
Legge 121 1981 non servono scorciatoie istituzionali, ma attuazione del modello costituzionale
Affinché il lettore possa valutare autonomamente le tesi sostenute dal SIM Carabinieri e le ragioni della presente replica, si riporta il link al documento del sindacato militare: