Dalle notizie stampa l’Associazione traccia le principali disposizioni del provvedimento, con particolare attenzione agli strumenti di prevenzione e contrasto della violenza e alla tutela degli operatori delle Forze di polizia.
Il provvedimento introduce una serie di interventi destinati a rafforzare la risposta dello Stato nei confronti dei comportamenti violenti, con particolare riferimento agli episodi che si verificano durante le manifestazioni pubbliche. Il Decreto Legge interviene sul codice penale, sulle procedure di arresto, sulla responsabilità dei minorenni e dei genitori, nonché sugli strumenti di prevenzione affidati alle autorità di pubblica sicurezza.
Di seguito vengono illustrate le principali novità contenute nello schema normativo.
Una delle innovazioni riguarda l’accertamento della capacità di intendere e di volere dei ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Attualmente tale capacità deve essere verificata dal giudice per stabilire se il minore possa essere considerato penalmente responsabile.
La nuova disciplina prevede invece che la capacità di intendere e di volere sia presunta, ferma restando la possibilità di dimostrare che il minore ne fosse privo al momento della commissione del reato. Non viene pertanto eliminata la valutazione giudiziaria, ma viene modificato il criterio attraverso il quale si procede all’accertamento dell’imputabilità.
Sono previste nuove circostanze aggravanti per due fattispecie già contemplate dal codice penale.
Per il reato di devastazione e saccheggio, disciplinato dall’articolo 419 del codice penale, viene introdotto un aggravamento della pena quando i fatti avvengono durante manifestazioni pubbliche e interessano beni presenti in esercizi commerciali o depositi.
Analogo inasprimento è previsto per gli attentati a impianti di pubblica utilità, di cui all’articolo 420 del codice penale, quando vengono commessi nel corso di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico. L’obiettivo è assicurare una risposta sanzionatoria più incisiva nei confronti di condotte particolarmente gravi che compromettono la sicurezza collettiva e il funzionamento dei servizi essenziali.
Tra le novità più significative figura l’introduzione dell’articolo 420-bis del codice penale, dedicato alla partecipazione violenta alle manifestazioni pubbliche. La disposizione riguarda la partecipazione a gruppi composti da più di cinque persone che agiscono in maniera organizzata, anche occasionalmente, facendo ricorso a strumenti offensivi, come mazze e bastoni, oppure a esplosivi.
Per tali comportamenti sono previste la reclusione da due a cinque anni e una multa compresa tra 10.000 e 20.000 euro. Le pene aumentano da un terzo alla metà quando gli autori agiscono con il volto travisato oppure quando gli strumenti offensivi vengono impiegati contro infrastrutture destinate alla distribuzione di energia o all’erogazione di altri servizi pubblici
Un trattamento più severo è riservato a chi promuove o organizza attraverso le piattaforme social la costituzione dei gruppi violenti: in questi casi la pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni.
Sono inoltre stabiliti aumenti di pena, da un terzo alla metà, quando le condotte violente provocano lesioni personali, comprese quelle ai danni degli appartenenti alle Forze di polizia.
Il decreto interviene anche sulla procedibilità per le lesioni personali riportate dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza durante lo svolgimento delle loro funzioni.
La nuova disposizione estende la procedibilità d’ufficio anche alle lesioni lievi e lievissime commesse nei confronti di tali operatori nell’atto o a causa dell’adempimento delle loro funzioni. In questi casi, pertanto, l’autorità giudiziaria potrà procedere senza necessità della querela della persona offesa. Si tratta di una misura che rafforza la tutela giuridica del personale impegnato nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
Viene introdotta una specifica ipotesi aggravata di danneggiamento, attraverso il nuovo articolo 635.1 del codice penale. La disposizione riguarda i danneggiamenti realizzati da almeno cinque persone, anche durante manifestazioni pubbliche, nei confronti di beni pubblici o privati. L’intervento mira a contrastare con maggiore efficacia le azioni collettive organizzate che provocano distruzioni o deterioramenti di beni e strutture.
Particolare rilievo assume l’ampliamento delle possibilità di intervento della polizia giudiziaria nei confronti degli autori di violenze e danneggiamenti. Lo schema prevede la possibilità di procedere all’arresto facoltativo in flagranza differita anche per:
– Devastazione e saccheggio, articolo 419 del codice penale.
– Attentato a impianti di pubblica utilità, articolo 420 del codice penale.
– Partecipazione violenta a manifestazioni pubbliche, nuovo articolo 420-bis.
– Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato, nuovo articolo 635.1.
L’estensione della misura consentirebbe di intervenire anche successivamente alla commissione dei fatti, nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti dalla legge, quando gli elementi raccolti permettano di individuare i responsabili.
Il decreto modifica anche alcune disposizioni relative al procedimento penale minorile. In particolare, viene ampliata la possibilità di applicare la custodia cautelare nei confronti dei minorenni coinvolti nelle nuove fattispecie di partecipazione violenta alle manifestazioni e di danneggiamento commesso da gruppi organizzati. Le misure restano comunque soggette alla valutazione dell’autorità giudiziaria e alle garanzie previste dall’ordinamento.
Sono previste nuove sanzioni amministrative nei confronti di chi esercita la responsabilità genitoriale quando un minorenne partecipa a determinati episodi di violenza contro persone o cose.
La sanzione economica varia da 500 a 1.000 euro e può aumentare fino a 2.000 euro in caso di reiterazione delle condotte. Resta salva la possibilità per il genitore di dimostrare di non aver potuto impedire il comportamento del minore.
Il prefetto potrà inoltre disporre, nei casi previsti, il pagamento di somme destinate a risarcire i danni arrecati ai beni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.
Sono previste anche disposizioni per agevolare le iniziative risarcitorie dei privati danneggiati.
Vengono rafforzati i poteri di prevenzione dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza. In presenza di comportamenti intimidatori, gravemente molesti o violenti posti in essere da gruppi di almeno cinque persone, il Questore potrà adottare, nei confronti dei soggetti individuati dalla norma, uno specifico avviso orale accompagnato dal divieto di radunarsi con determinate persone. Il provvedimento potrà riguardare luoghi pubblici o aperti al pubblico espressamente individuati e, ove necessario, particolari fasce orarie. La misura potrà interessare anche minorenni che abbiano compiuto quattordici anni, alle condizioni stabilite dalla legge.
Per fronteggiare situazioni eccezionali caratterizzate da un numero elevato di arresti, il decreto introduce la possibilità di adeguare temporaneamente le risorse degli uffici giudiziari. La finalità è consentire il regolare svolgimento delle procedure di convalida degli arresti entro i termini previsti dall’ordinamento.
A seguito dei gravi incidenti verificatisi a Milano il 18 ottobre 2026, il provvedimento dispone un incremento di 500 militari del contingente delle Forze armate già impiegato nelle attività di controllo del territorio. Il rafforzamento è previsto fino al 31 dicembre 2026 e riguarda personale al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. La disposizione si inserisce nel quadro delle misure di supporto ai servizi di vigilanza e controllo del territorio.
Le considerazioni dell’ANFP
L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia considera importante il rafforzamento degli strumenti normativi destinati a prevenire e contrastare le manifestazioni di violenza, soprattutto quando queste mettono in pericolo l’incolumità delle persone, degli operatori di polizia e la sicurezza dei cittadini.
Particolare attenzione meritano l’introduzione di specifiche fattispecie penali per le violenze organizzate, l’estensione dell’arresto in flagranza differita e la maggiore tutela riconosciuta agli appartenenti alle Forze di polizia.
L’ANFP ritiene tuttavia necessario sottolineare che l’efficacia delle nuove disposizioni dipenderà anche dalla capacità di tradurle in strumenti concretamente utilizzabili nell’attività operativa, assicurando adeguate risorse, formazione e chiarezza delle procedure.
La gestione dell’ordine pubblico richiede competenze specialistiche, capacità di valutazione e una direzione professionale dei servizi, in grado di coniugare la fermezza nell’applicazione della legge con la tutela dei diritti costituzionali.
In questo quadro assume un’importanza fondamentale il ruolo dei funzionari della Polizia di Stato, ai quali sono affidate delicate responsabilità di pianificazione, direzione e coordinamento dei dispositivi di sicurezza. Il rafforzamento della sicurezza pubblica deve procedere insieme alla valorizzazione della professionalità di chi quotidianamente è chiamato a garantirla.
L’ANFP continuerà a seguire l’evoluzione del provvedimento, con particolare attenzione alle ricadute operative delle nuove norme e alla salvaguardia delle competenze e delle responsabilità proprie delle autorità e degli operatori di pubblica sicurezza.
Roma 22 ottobre 2026
Il Segretario Naizonale, Enzo Marco Letizia