Il comunicato del SIM Carabinieri tenta di presentare come “attuazione piena” della legge 121 del 1981 una proposta che, in realtà, ne altera il cuore: la centralità dell’Amministrazione civile della pubblica sicurezza e il ruolo del Questore quale Autorità tecnica provinciale di pubblica sicurezza.
Il primo errore è giuridico. La legge 121 non assegna al Questore una funzione “di parte”, ma una funzione pubblica. Il Questore non coordina le altre Forze di polizia in quanto capo provinciale della Polizia di Stato, ma in quanto Autorità di pubblica sicurezza prevista dall’ordinamento. Confondere l’appartenenza amministrativa con la funzione esercitata significa fraintendere la logica stessa della riforma.
Il secondo errore è amministrativo. Immaginare un Questore “terzo”, separato dalla Polizia di Stato e collocato in una struttura interforze, non semplificherebbe il sistema: lo renderebbe più fragile, più ambiguo e meno responsabile. Ogni sistema pubblico efficace ha bisogno di una catena chiara di responsabilità. Creare un’autorità autonoma, alimentata da percorsi di provenienza diversi e sganciata da una struttura amministrativa definita, rischierebbe di produrre conflitti interni, incertezza decisionale e duplicazioni organizzative.
Il terzo errore è politico-istituzionale. La sicurezza pubblica non è un terreno neutro sul quale ridisegnare equilibri tra apparati. È una funzione civile dello Stato, esercitata nell’interesse dei cittadini e sotto responsabilità politiche e amministrative precise. La legge 121 ha scelto un modello fondato sull’autorità civile, sull’unità di indirizzo e sul coordinamento. Sostituire questo assetto con una logica interforze permanente significherebbe trasformare la sicurezza pubblica da funzione ordinamentale a luogo di mediazione tra corpi.
Il quarto errore è storico. La distinzione tra funzione militare e pubblica sicurezza civile non nasce nel 1981. Affonda le radici nell’ordinamento italiano fin dal 1848, si consolida nel 1852 con il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e attraversa persino il Testo Unico di pubblica sicurezza del 1931, che conferma Prefetto e Questore quali autorità di pubblica sicurezza. La legge 121 non inventa questo modello: lo rende coerente con la Costituzione repubblicana.
Il richiamo ai lavori preparatori della legge 121 è parziale. È vero che nel dibattito parlamentare furono esaminate ipotesi diverse, ma il Parlamento le scartò consapevolmente. Non si trattò di una svista, ma di una scelta politica e ordinamentale: mantenere le funzioni di pubblica sicurezza nell’alveo dell’autorità civile e non attribuirle a strutture militari o ibride.
Il punto, dunque, non è rendere il Questore più “terzo”. Il Questore è già Autorità dello Stato quando esercita le funzioni di pubblica sicurezza. Il punto vero è evitare che la richiesta di terzietà diventi lo strumento per svuotare la Polizia di Stato della sua funzione storica e per trasformare la governance della sicurezza interna in un sistema indistinto, nel quale la distinzione tra civile e militare diventa sempre più debole.
La presenza capillare dell’Arma dei Carabinieri sul territorio è un valore indiscutibile. Ma presenza operativa e autorità di pubblica sicurezza non sono la stessa cosa. La prima attiene al presidio e all’esecuzione dei servizi; la seconda riguarda indirizzo, coordinamento, responsabilità e garanzia dell’unità dell’azione dello Stato.
Per questo la proposta del SIM non completa la legge 121. La rovescia.
La legge 121 può certamente essere aggiornata. Ma non può essere trasformata nel suo contrario. Aggiornare significa rendere più efficace il modello civile della pubblica sicurezza; non smontarne i pilastri, non indebolire il ruolo del Questore, non trasformare la sicurezza interna in un laboratorio di riequilibrio tra apparati.
Difendere il Questore non significa difendere una categoria. Significa difendere una funzione dello Stato.
Salerno, 03 luglio 2026
Segretario Regionale Campania Pio D’Amico
IL QUESTORE DEVE DIVENIRE UN’AUTORITÀ TERZA PER ATTUARE PIENAMENTE I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA 121