L’art. 62 del d.lgs. n. 334/2000 (come modificato dal d.lgs. n. 95/2017) stabilisce che i Dirigenti Superiori, i Primi Dirigenti, i Vice Questori ed i Vice Questori Aggiunti (e qualifiche equiparate), presentino “entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente (…) La scheda di valutazione (…) sostituisce il rapporto informativo di cui all’articolo 62 del D.P.R. 335/1982, anche ai fini degli scrutini di promozione”.

I “Criteri di massima per lo svolgimento degli scrutini per merito comparativo – Triennio 2016/2018” prescrivono, quale presupposto generale, che siano presi in esame i titoli degli scrutinabili con riferimento ai rapporti informativi (ovvero alle schede di valutazione dell’attività dirigenziale) dell’ultimo quinquennio, ad esclusione dell’anno solare in corso alla data cui si riferisce lo scrutinio.

I medesimi “Criteri di massima”, inoltre,  attribuiscono alla “Categoria 1”, “Rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio, schede di valutazione dell’attività dirigenziale”, un punteggio complessivo massimo di punti 57,50, ossia ben oltre il 50% del punteggio massimo comprensivo di tutte le categorie, espresso in centesimi.

Lo scorso 20.02.2019, la Direzione Centrale delle Risorse Umane ha disposto che i Dirigente Superiori ed i Primi Dirigenti provvedano alla compilazione delle relazioni dirigenziali per l’anno 2018, inviandole successivamente alla stessa Direzione Centrale entro il prossimo 30 aprile, ma nulla ha stabilito per i Vice Questori ed i Vice Questori Aggiunti.

In proposito, riteniamo opportuno formulare alcune considerazioni.

Infatti, le due nuove qualifiche sono state attratte nel segmento dirigenziale della carriera con il riordino in assenza del conseguimento di una qualifica diversa, di nuove funzioni  e, specularmente, di un nuovo incarico. La legge, in sostanza, ha confermato il riconoscimento del carattere intrinsecamente dirigenziale delle funzioni già svolte dal personale che ricopre le predette qualifiche.

Per tale ragione, nell’accogliere con sincero favore il passaggio dal rapporto informativo alla compilazione della relazione dirigenziale, per cui sarebbe necessario una circolare esplicativa per V.Q. e V.Q.A., – che sancisce ulteriormente tale riconoscimento, attraverso la responsabilizzazione degli interessati in relazione ai risultati ottenuti e consente di personalizzare maggiormente la valutazione delle performance dei singoli – non possiamo fare a meno di evidenziare alcune criticità.

Sorprende, infatti, il silenzio dell’Amministrazione proprio in una fase di passaggio così delicata e densa di ricadute. Appare imprescindibile prevedere rapidamente un regime transitorio che, nel determinare l’accesso al nuovo sistema di valutazione, salvaguardi, però, i punteggi su cui gli interessati sanno fino ad oggi di poter fare affidamento, frutto di grandi sacrifici e di un impegno protrattosi per anni, oltre che di una ineccepibile condotta personale e professionale. La maggior parte dei Vice Questori, data l’anzianità di servizio, ha già conseguito da tempo il punteggio complessivo massimo nel rapporto informativo e può quindi contare sul coefficiente massimo di 57,50, riferito alla relativa categoria nello scrutinio. Sarebbe paradossale che il punteggio venisse compromesso proprio in prossimità di una eventuale promozione alla qualifica superiore.

Si profila il rischio che, con il passaggio del sistema di valutazione dal rapporto informativo alla scheda dirigenziale, a causa delle inevitabili difformità di valutazione che si registreranno sul territorio nazionale, si generino delle disparità di trattamento, destinate a riverberarsi con conseguenze inaccettabili sulla progressione di carriera dei neo-dirigenti.

Tale evenienza finirebbe, intuibilmente, per produrre effetti fortemente divisivi all’interno della categoria, aggiungendosi alle già note e numerose problematiche della progressione in carriera.

Sollecitiamo, quindi, l’Amministrazione a voler assumere quanto prima le necessarie iniziative finalizzate a chiarire la disciplina applicabile, individuando, altresì, un regime transitorio di durata congrua in relazione alla consistenza organica delle due qualifiche ed ai tempi necessari alla compiuta realizzazione della nuova disciplina.

Roma, 25 febbraio 2019

Enzo Marco Letizia

 

Lettera al Capo_Relazione_dirigenziale