PROGRESSIONE IN CARRIERA: PARERE SUI CRITERI DI MASSIMA PER LO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO

Nel corso degli anni, l’ANFP, peraltro – nella piena condivisione dei principi di fondo – congiuntamente al SIAP in occasione del triennio scorso, ha evidenziato con forza l’imprescindibile necessità di una radicale modifica dei criteri proposti dall’Amministrazione, in un’ottica di reale valorizzazione della specifica professionalità maturata dai singoli nel corso della carriera, oltre che di principi di elementare imparzialità, meritocrazia e trasparenza.

Tuttavia, anche per il prossimo triennio, si mostra di ignorare le pur legittime istanze dei funzionari della Polizia di Stato, sul cui quotidiano sacrificio e sul cui senso di responsabilità si regge innegabilmente gran parte del sistema. E quel che è ancor più grave, si mostra, altresì, di non considerare i danni che derivano da una simile impostazione, sia in termini di irrimediabile compromissione della motivazione e delle aspettative dei singoli, sia in termini di effettiva individuazione delle migliori risorse disponibili per l’accesso alla dirigenza e la successiva progressione all’interno della stessa.

Il sistema attuale non premia i migliori, se non raramente e per mera contingenza. Il sistema attuale, anno dopo anno, consente all’Amministrazione di adottare scelte arbitrarie, che di fatto stravolgono la complessiva coerenza della valutazione che essa stessa ha operato caso per caso, attraverso un indebito utilizzo del punteggio discrezionale, la cui quantificazione in molti casi contrasta con le altre categorie di punteggio assegnate agli scrutinandi.

Eppure, in proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa con lapalissiana chiarezza.

Basti ricordare quanto affermato dal C.d.S. con sent. n. 3400/2003, peraltro relativa al ricorso promosso da un funzionario della Polizia di Stato. Il Giudice amministrativo, infatti, nel commentare la strutturazione della Cat. III (oggi diventata Cat. V), avente ad oggetto la qualità delle funzioni svolte durante tutto il corso della carriera ed il complesso degli elementi risultanti dal fascicolo personale, anche in relazione all’attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore, ha avuto modo di sottolineare che per la categoria in questione mancava qualsiasi specificazione. Ed infatti, come previsto dalla disposizione, erano oggetto di valutazione (e lo sono anche oggi, in modo sostanzialmente analogo) “la qualità delle funzioni svolte durante tutto il corso della carriera ed il complesso degli elementi risultanti dal fascicolo personale, anche in relazione all’attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire …”, in ragione dei seguenti parametri: funzioni svolte, sedi, organizzazione e gestione del personale, stima e prestigio, personalità.

Gli elementi oggetto di valutazione nell’ambito della Categoria III (come detto, oggi V) riguardavano, per la massima parte, elementi obiettivi risultanti dal fascicolo personale (funzioni svolte, sedi e grado di responsabilità assunta, organizzazione e gestione del personale, stima e prestigio, personalità), sostanzialmente omogenei rispetto a quelli contemplati dalla Categoria I (Rapporti informativi e giudizi complessivi dell’ultimo quinquennio), ad eccezione che per “l’attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire”

Ciò premesso, “pur non potendo logicamente – oltre che giuridicamente – postularsi l’identicità delle due categorie (ossia Cat. I e III, oggi V – n.d.r.), la eventuale differenza dei punteggi ad esse concretamente assegnati deve fondarsi su di un’apposita motivazione, ancorata a concreti e verificabili elementi di fatto, tanto più puntuale quanto più macroscopica è la differenza dei predetti punteggi”.
Ed infatti, prosegue il Consiglio di Stato nella sua motivazione, esiste un ben un consolidato indirizzo giurisprudenziale che, pur riconoscendo all’organo di vertice dell’amministrazione nell’ambito di una procedura di scrutinio per merito comparativo un’ampia discrezionalità, proprio in considerazione della mancanza di precisi e predeterminati elementi di valutazione, le impone un particolare obbligo di idonea motivazione, affinché sia possibile oggettivare gli elementi presi effettivamente in considerazione e idonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito (C.d.S., sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2310; 16 aprile 1998, n. 640; sez. IV, 25 marzo 1996, n. 365), “soprattutto in considerazione della necessaria correlazione logica che deve intercorrere tra la valutazione complessiva e le singole categorie di titoli (C.d.S., sez. VI, 23 aprile 1994, n. 583), ivi compresa quella relativa all’attitudine allo svolgimento delle funzioni superiori (C.d.S., sez. IV, 27 maggio 1991, n. 454; 3 dicembre 1991, n. 1040)”.

Non possiamo fare a meno di sottolineare, con amarezza e sconforto, che a dieci anni di distanza, la situazione è rimasta drammaticamente immutata.

Questo è il primo e più grosso problema che deve essere finalmente risolto al fine di garantire parità di trattamento, trasparenza e valorizzazione dei meritevoli: il punteggio discrezionale deve essere drasticamente ridotto ed il giudizio pertinente alla relativa categoria di riferimento non può ridursi alla mera attribuzione del coefficiente numerico, ma deve essere motivato e documentabile attraverso elementi concreti e specifici.

A tale aspetto appare inscindibilmente connessa un’ulteriore questione di carattere generale, che si colloca ben più a monte, ossia la strutturale mancanza di regole certe che disciplinino l’intero percorso professionale dei funzionari, con la conseguenza paradossale che finiscono per essere oggetto di valutazione elementi che, a loro volta, sono governati dalla più assoluta ed incontrollata discrezionalità. Così, per citarne alcuni: trasferimenti, attribuzione degli incarichi, preposizione agli Uffici, ricompense, avvio ai corsi di formazione ed aggiornamento, docenze, che continuano a rimanere relegati in una zona grigia, impenetrabile al buon senso, alla parità di trattamento, alla possibilità di reale controllo e partecipazione da parte degli interessati.

Le proposte di seguito formulate con riguardo ai coefficienti di punteggio, mirano esclusivamente a contenere i danni di un sistema di valutazione attualmente basato su meccanismi e criteri comunque nell’insieme non condivisibili, nella consapevolezza del fatto che lo scrutinio per merito comparativo, strumento in sé ineliminabilmente caratterizzato da un elevato margine di discrezionalità da parte degli organi preposti al giudizio finale, si presenta ancor più rischioso nella misura in cui la struttura, al suo interno, non sia presidiata da regole che ne garantiscano la trasparenza e l’imparzialità.

CATEGORIA I
“Rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio – Schede di valutazione dell’attività dirigenziale”
Si concorda con il mantenimento dell’attuale punteggio di un massimo di 57,50. Tuttavia, attesa la palese inidoneità ed obsolescenza del rapporto informativo come oggi concepito in relazione ai funzionari del ruolo direttivo e tenuto conto dell’esigenza di valorizzare i compiti e le funzioni di loro pertinenza, si sollecita sin d’ora la sua sostituzione con una relazione complessiva sui servizi annualmente svolti e sui risultati conseguiti, redatta dall’interessato sulla base di criteri di massima indicati dal Ministero, accompagnata da un parere del dirigente dell’Ufficio.

CATEGORIA II
“Particolari incarichi e servizi svolti”
Si propone l’innalzamento del coefficiente numerico dagli attuali 4 punti, ad un massimo di 6 punti, assegnando fino a 3 punti per la Cat. II – A (con revisione proporzionale degli attuali coefficienti riferiti alle singole voci) e mantenendo fino ad 1 punto per le restanti Cat. II – B, II – C e II – D (di cui alla Tabella 2).

CATEGORIA III
“Altri titoli”
Si propone l’aumento del punteggio assegnabile, dagli attuali 8,5 punti ad un massimo di 16,50 punti, da ripartire come segue:
3A. lavori originali elaborati per il servizio: fino ad un massimo di 4 punti (punti 0,40 per ogni lavoro);
3B. pubblicazioni scientifiche e incarichi accademici: fino ad un massimo di 2 punti (punti 0,20 per ogni pubblicazione);
3C. corsi professionali: fino ad un massimo di 3,50 punti (con revisione proporzionale dei punteggi di cui alla Tabella 3C);
3D. titoli di studio e di abilitazione professionale non obbligatori: fino ad un massimo di 2,50 punti (con revisione proporzionale dei punteggi di cui alla Tabella 3D);
3E. particolari riconoscimenti conseguiti negli ultimi dieci anni (Tabella 3E): fino ad un massimo di 4,50 punti (con revisione proporzionale dei punteggi di cui alla Tabella 3E). Si ritiene opportuno estendere la valutazione all’ultimo decennio, al fine di valorizzare il complessivo percorso professionale del funzionario e non solo il quinquennio più recente, che appare suscettibile di essere influenzato da numerose variabili.

CATEGORIA IV
“Coefficiente di anzianità”
Si propone l’innalzamento dagli attuali 6 punti ad un massimo di 8 punti.

CATEGORIA V
“Qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni, all’impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio. Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire”.
Si propone la riduzione dall’attuale massimo di 24 punti ad un massimo di 12,00 punti.
5A. Preventiva creazione di un’apposita tabella in cui inserire le singole voci oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per la sottocategoria in questione.
Qualità delle funzioni con particolare riferimento: alla competenza ed all’impegno professionale dimostrati; agli incarichi ricoperti ed alla loro diversificazione; al grado di responsabilità assunta; al servizio eventualmente prestato in sedi disagiate, in sedi ad alto tasso di criminalità e che presuppongono un rischio elevato, in uffici con carenza di organico di qualifica corrispondente a quella posseduta, con conseguente aggravio degli ordinari oneri lavorativi; alle eventuali reggenze; alla disponibilità manifestata verso le esigenze di servizio, avendo in considerazione anche il profilo della mobilità, quale risultante delle sedi di servizio e degli incarichi ricoperti. Eliminazione del riferimento alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni o, in subordine, adeguata e documentata motivazione in ordine a tale valutazione (ad es. articoli stampa, riconoscimenti, note di Uffici esterni et sim.): fino a un massimo di punti 8,00.
5B. Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire: fino a un massimo di punti 4,00 (il giudizio in questione, presuntivo e per ciò stesso ampiamente discrezionale, dovrà comunque essere analiticamente motivato, quale risultante della complessiva valutazione operata dall’Amministrazione, tale da fondare un favorevole giudizio prognostico in relazione alle capacità dell’interessato. Si richiede, inoltre, l’eliminazione del riferimento alla mobilità, che non sembra riferibile all’attitudine a ricoprire mansioni superiori e la valorizzazione – come si è visto – di tale elemento nell’ambito della sottocategoria 5 A).
TABELLA 2.
Errato il riferimento alla legge n. 626/94, da sostituire con il d. lgs. n. 81/2008.
Inserire anche l’incarico di “Datore di lavoro”, in considerazione delle oggettive responsabilità e degli oneri ad esso riconnessi.
Chiarire il riferimento agli “Incarichi particolari”, allo stato non individuabili.
Manca la TABELLA 3A.
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Con riserva di intraprendere ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri iscritti, in caso di approvazione dell’attuale testo contenente i criteri di massima per il triennio 2013-1015, inviato alle OO.SS. per le proprie osservazioni.

Si prega, infine, per il futuro, di voler concedere alle OO.SS. termini consoni alla rilevanza ed alla complessità delle materie trattate.

Il Segretario Nazionale
Lorena LA SPINA