180-16lettera1OGGETTO: Bozza di regolamento recante norme per gli alloggi di servizio individuali connessi all’incarico presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le sedi territoriali della Polizia di Stato.
Al Ministero dell’Interno
Ufficio per l’Amministrazione
Generale della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali – ROMA –

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La bozza di regolamento di cui in oggetto, trasmessa alle OO.SS. con nota prot. N. 557/RS/ dell’11 u.s., solleva ad avviso di questa Associazione, numerosi e gravi problemi applicativi e di merito.

Apprezzabile si rivela, da un canto, lo sforzo che, attraverso l’ampliamento dei posti di funzione in relazione ai quali si prevede l’assegnazione di alloggi individuali di servizio, mira a riconoscere maggiore dignità alle funzioni svolte dai dirigenti e direttivi della Polizia di Stato e, nel contempo, si propone di alleviare i notevoli disagi connessi alla mobilità sul territorio.

Tuttavia, non può farsi a meno di rilevare che attualmente gli alloggi di fatto disponibili non sono sufficienti a garantire le esigenze degli aventi titolo così individuati e che peraltro, tra quelli disponibili, molti necessitano di interventi di ristrutturazione che richiedono un notevole impegno di denaro pubblico, limitando ulteriormente le già relative possibilità di utilizzo dei medesimi.

Per tali ragioni, l’ampliamento del novero degli aventi titolo rischia di tradursi, a dispetto di ogni diversa intenzione, in una notevole limitazione della disponibilità di alloggi, specie per i colleghi assegnati agli uffici operativi, che più frequentemente sopportano i disagi connessi ai trasferimenti d’ufficio e per coloro che assecondano le esigenze di mobilità dell’Amministrazione.

L’art. 1 premette che il regolamento si prefigge sia di garantire le esigenze di costante ed immediata disponibilità del personale sia di agevolare la mobilità dello stesso e di assicurare la funzionalità degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento della P.S.

L’art. 2, co. 2 stabilisce il principio in base al quale gli alloggi sono assegnati, ove disponibili, ai titolari degli incarichi di direzione indicati nell’All. A al regolamento, secondo l’ordine da esso individuato per ogni settore, nei limiti delle disponibilità conseguenti alle assegnazioni già disposte.

Ed inoltre, il comma 3 aggiunge che gli alloggi che non siano stati assegnati ai sensi del comma precedente, possono essere temporaneamente assegnati ai titolari degli incarichi indicati dall’All. A, anche al di fuori del settore di riferimento. Viene fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di ottenere la retrocessione dell’immobile, al fine di garantire il rispetto del preminente criterio di cui al comma 2.

Secondo la bozza oggetto di commento, utilizzando a titolo esemplificativo il riferimento alle Questure e tralasciando i Commissariati, sono individuati ben dieci incarichi a cui è riconnessa la potenziale titolarità di alloggi individuali di servizio.

Le disposizioni sopra riportate rischiano tristemente di generare sterili e problematici contenziosi tra colleghi e Amministrazione, oltre che di frustrare in concreto proprio quelle esigenze che l’art. 1 mostra, invece, di voler garantire attraverso la nuova disciplina.

Può infatti realisticamente presentarsi il caso in cui un avente titolo – che si trovi in posizione “subordinata” rispetto ad un altro, in relazione all’ordine stabilito dall’All. A – occupi l’immobile trovato libero per ragioni di carattere contingente (ad es. perché il titolare di uno degli incarichi precedenti in base all’All. A non abbia occupato l’alloggio, perché proprietario di un’abitazione nello stesso Comune). Non essendo stabilito alcun limite temporale per questa categoria di alloggi (in quanto correlati, appunto, all’incarico ricoperto), l’avente titolo che ricopra un incarico precedente secondo l’ordine stabilito dall’All. A, subentrato al collega rinunciatario, si troverebbe nella materiale impossibilità di occupare l’alloggio di servizio, pur se virtualmente disponibile. Non sembra, del resto, né equo né ipotizzabile che l’occupante venga sfrattato per lasciar spazio al nuovo collega, titolare di un incarico “preminente” sulla base dell’All. A.

Analogo ragionamento va ripetuto in relazione alla situazione contemplata dall’art. 2, co. 3 e pressoché inutile si rivela sottolineare che, già nell’attuale contesto, moltissimi alloggi sono occupati da soggetti che, pur se trasferiti o addirittura in pensione, continuano indebitamente ad occuparli senza che l’Amministrazione riesca ad ottenerne la restituzione in tempi ragionevoli.

La disciplina di cui si ipotizza l’adozione finirebbe per determinare una sostanziale ingovernabilità della materia a livello territoriale, oltre che per disattendere le aspettative e le necessità dei colleghi addetti agli uffici operativi e di coloro che – attraverso la propria disponibilità alla mobilità sul territorio – consentono all’Amministrazione di soddisfare più agevolmente le diverse esigenze di servizio.

Meritano, inoltre, di essere chiariti i criteri che presiedono all’assegnazione degli alloggi a titolari di incarichi relativi a diversi settori di riferimento, nel caso in cui più uffici occupino il medesimo stabile in cui hanno sede gli alloggi di servizio (ad es.: Questura e Reparto Prevenzione Crimine o Reparto Mobile e Gabinetto di Polizia Scientifica et sim.).

Ed ancora, al fine di evitare possibili sperequazioni, l’individuazione degli aventi titolo in servizio presso Uffici diversi dalle Questure dovrebbe essere effettuata secondo criteri omogenei (non si comprende, ad esempio, perché non siano stati inseriti i Vice Dirigenti dei Reparti Mobili).

Al di là della oggettiva lacunosità delle disposizioni in argomento, quel che manca è comunque, prima di tutto, l’affermazione di un principio fondamentale: la fruizione degli alloggi di servizio connessi all’incarico non può essere considerata come un dato meramente eventuale e subordinato alla disponibilità di unità abitative da destinare allo scopo. Essa deve, invece, essere qualificata a tutti gli effetti come un vero e proprio diritto per il titolare di ciascuno degli incarichi di cui all’All. A, con la conseguenza che, nel caso in cui l’Amministrazione non disponga di alloggi, essa dovrà farsi conseguentemente carico di sostenere gli oneri economici connessi alla locazione di idonee unità abitative, sulla base di criteri e limiti di spesa prestabiliti ed anche attraverso eventuali convenzioni con altri enti e amministrazioni.

Il trattamento retributivo riconosciuto a dirigenti e direttivi non consente certo – oggi più che mai – di affrontare con serenità il notevolissimo impegno economico connesso ai trasferimenti ed alla locazione di immobili, specie nelle grandi città e nelle aree geografiche del territorio nazionale ove più alto è il costo della vita.

Di queste considerazioni non può non tenersi conto nel momento in cui si decide di ampliare, in misura più che significativa, il numero degli incarichi a cui è connessa la fruizione degli alloggi di servizio a titolo gratuito.

Ciò premesso, al fine di consentire la massima disponibilità di alloggi agli aventi diritto, si propone di inserire nel citato D.P.R. le seguenti aggiunte e/o modifiche:

A) “Per i Dirigenti dei Compartimenti e delle Sezioni di Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni, le rispettive società Concessionarie dovranno fornire alloggi di servizio nella propria disponibilità o sostenere a proprie spese gli oneri previsti dalle rispettive Convenzioni già esistenti, ovvero rinnovate nel rispetto di quanto previsto dal presente Decreto, relativi ai costi di abitazione in alloggi di proprietà di altri soggetti, anche privati”. Ciò consentirebbe di recuperare un discreto numero di alloggi dell’Amministrazione, che potrebbero essere destinati agli altri funzionari aventi diritto;

B) aggiungere anche i seguenti posti di funzione, tra gli aventi diritto all’alloggio di servizio, che, in quanto a “proiezione operativa e/o esterna”, garantirebbero al proprio Ufficio una pronta disponibilità ed una maggiore mobilità dello stesso: “Direttore dell’Ufficio II dei Compartimenti della Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale; Direttori del Settore II delle Sezioni Polizia Stradale”. Come per il punto “A”, gli alloggi in questione dovrebbero comunque essere messi a disposizione dalle rispettive concessionarie (e non inciderebbero sugli alloggi dell’Amministrazione);

C) nelle sedi in cui gli alloggi di servizio disponibili e concretamente fruibili siano in numero inferiore al personale avente diritto, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle spese relative al canone di locazione ed agli eventuali oneri condominiali, derivanti dai contratti di locazione stipulati tra i dipendenti aventi diritto all’alloggio di servizio connesso all’incarico ed i proprietari di abitazioni, anche privati, per tutta la durata di permanenza nell’incarico da parte degli stessi dipendenti, da un minimo di € 700 ad un massimo di € 1033 mensili a titolo di locazione e da un minimo di € 50 ad un massimo di € 200 mensili per le spese condominiali, ad eccezione delle voci inerenti alle spese per le utenze correlate ai consumi di acqua, luce, gas, riscaldamento e telefono.

L’occasione si rivela propizia per sollecitare una revisione del trattamento economico connesso ai trasferimenti d’ufficio, ormai fermo al 2001, oltre che la sottoscrizione delle apposite convenzioni con trasportatori privati previste dalla legislazione di riferimento (art. 19, co. 8 della l. 18 dicembre 1973, n. 836; art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51), rispetto alla quale l’Amministrazione è rimasta del tutto inadempiente, con ulteriore pregiudizio per i funzionari che garantiscono mobilità sul territorio nazionale.

Ed infine, appare necessario effettuare un censimento aggiornato degli alloggi di servizio connessi all’incarico, giacché il monitoraggio a suo tempo diffuso non sembra corrispondere alle concrete realtà territoriali.

Nel manifestare la più ampia disponibilità ad ogni ulteriore forma di interlocuzione, si invita l’Amministrazione a voler tenere nella dovuta considerazione le esigenze sin qui rappresentate, attesa l’estrema delicatezza della materia in esame, che si riverbera in maniera diretta ed immediata sul percorso professionale e sulle condizioni di vita, personali e familiari, di moltissimi funzionari.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Segretario Nazionale
Lorena La Spina

PARERE ALLOGGI DI SERVIZIO