130-17lettera1Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali – ROMA –

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Già con nota datata 18 giugno 2012, l’ANFP ebbe modo di manifestare la più netta contrarietà nei confronti dei criteri stabiliti per l’utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali.

Con la citata nota, fu infatti rappresentato che nonostante il Fondo per la contrattazione di secondo livello abbia la precipua funzione di assolvere alla funzione di ricompensare soprattutto i servizi più gravosi, l’Amministrazione non si sia fatta carico in alcun modo di riconoscere le maggiori responsabilità connesse alla direzione degli Uffici, né – più in generale – alle funzioni normativamente riconnesse alla carriera direttiva.

Fu, ancora, sottolineato che la contrattazione di secondo livello, se ben amministrata, potrebbe senz’altro soddisfare anche l’esigenza di rispettare la meritocrazia nei tipici servizi di polizia.

Non solo nel 2012, ma anche per il 2013 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sembra, invece, preferire la via più agevole, limitandosi ad una funzione essenzialmente “contabile”, riconfermando l’applicazione di criteri che proprio per l’assenza di qualunque riconoscimento della specificità delle funzioni dei direttivi della Polizia di Stato, si rivelano concretamente e gravemente discriminatori.
Eppure sulla volontà, sull’abnegazione, sul sacrificio e sulla costante – non remunerata – disponibilità dei colleghi direttivi si regge molto spesso la quotidiana efficienza degli Uffici di polizia presenti su tutto il territorio nazionale.

Abbiamo ricordato che il principio di uguaglianza implica la necessità di riservare a situazioni diverse un diverso trattamento e non certo di accomunare sotto una medesima disciplina situazioni e fattispecie tra loro differenti.

Per altro, la mancata, dovuta valorizzazione e l’assenza di formale riconoscimento dei maggiori oneri e delle ben diverse responsabilità connesse alle funzioni di carattere direttivo, si pongono in stridente contrasto anche con il principio sancito dall’art. 36 Cost.

L’inaccettabile obliterazione delle specificità che caratterizzano le funzioni direttive, derivante evidentemente anche dall’appiattimento delle indennità correlate alle funzioni in concreto svolte, non sembra certo collocarsi in linea con la necessità che la retribuzione sia proporzionata, oltre che alla quantità, alla reale qualità del lavoro prestato.

Il Vice Segretario Nazionale Vicario
Dott.ssa Lorena LA SPINA

LETTERA ALLE RELAZIONI SINDACALI: TAVOLO UNITARIO FONDO EFFICIENZA ANNO 2013