Oggetto: Disparità di trattamento medici, psicologi, biologi e chimici
Signor Capo della Polizia,
la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Legge Lorenzin) ha riconosciuto e riordinato numerose professioni sanitarie — tra cui biologi, chimici, fisici, infermieri e psicologi — istituendo i relativi Ordini professionali e collocandole sotto la vigilanza del Ministero della Salute.
Successivamente, con l’introduzione del comma 1-ter all’articolo 37 del D.Lgs. 334/2000, è stata estesa anche agli psicologi della Polizia di Stato la possibilità di esercitare la libera professione, alle stesse condizioni e con le medesime limitazioni previste per i medici e i medici veterinari. Tale disposizione ha recepito l’orientamento della Corte Costituzionale (sent. n. 98/2023) e del Consiglio di Stato (ord. 10 febbraio 2022), che avevano già affermato il principio di parità tra le professioni sanitarie in uniforme.
Permane tuttavia una disparità di trattamento per biologi e chimici operanti nel pubblico impiego e nei corpi dello Stato, ai quali — pur essendo richiesti l’iscrizione all’albo professionale e l’obbligo di formazione continua ECM — non è stata riconosciuta analoga facoltà di esercizio della libera professione, né sono state previste deroghe alle incompatibilità del pubblico impiego.
Tale asimmetria contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento (art. 3 Cost.) e con la tutela uniforme del diritto alla salute (art. 32 Cost.), che impongono pari dignità e riconoscimento a tutte le figure sanitarie.
Alla luce delle recenti evoluzioni normative che hanno allineato la posizione degli psicologi a quella dei medici, si ritiene necessario un intervento legislativo che estenda le stesse tutele e possibilità anche a biologi e chimici, al fine di garantire una piena coerenza con i principi di equità, uniformità e valorizzazione delle competenze sanitarie nel pubblico impiego.
Enzo Marco Letizia