Criticità sulla materia di sgomberi di edifici.

All’art. 11 del presente decreto legge che regola la definizione degli interventi della forza pubblica in materia di occupazioni arbitrarie di immobili si attribuisce al Prefetto il potere di emanare specifiche disposizioni per l’esecuzione dei necessari interventi. Al riguardo si osserva che la legge 121/81, riserva al Questore il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, pertanto è evidente che riferendo la disciplina dell’esecuzione degli interventi in questo ambito si incide direttamente nei servizi di ordine pubblico che ai sensi dell’art. 14 della legge 121/81 sono di competenza del Questore, poichè quest’ultimo è Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza a livello tecnico-operativo.


Con il comma 2 dell’art 1 se non modificato si altera l’equilibrio tra le due attività civili di pubblica sicurezza attribuendo al Prefetto funzioni tecniche, mentre nella legge 121/81 ai sensi del dell’art. 13 esso ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella Provincia e sovrintende l’attuazione delle direttive emanate in materia.
Si verrebbe così a comprimere la funzione dell’Autorità Tecnica di Pubblica Sicurezza affidata al Questore che si caratterizza da un elevato grado di flessibilità connessa alle mutevoli e continue evoluzioni delle condizioni tecnico operative in cui si concretizzano i rischi di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché per l’incolumità e la salute pubblica dei cittadini. Pertanto l’attività tecnico-operativa non può essere irrigidita da disposizioni predeterminate ma solo regolata da direttive che vanno attuate in una complessa realtà multiforme in continua evoluzione ove viene impiegata da parte del Questore la forza pubblica e le altre forze eventualmente poste a sua disposizione.
Se è infatti preminente il ruolo del Prefetto quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza per la quale egli dispone, appunto, della forza pubblica (ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza) giusto quanto previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge n. 121/1981 e, da ultimo dal d.lgs n. 152 del 13 maggio 1991, sovrintendendo all’attuazione delle direttive emanate al riguardo dal Ministro dell’Interno, Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza e raccordandosi, se necessario, con il Prefetto preposto nel capoluogo di regione, è altrettanto evidente come la successiva direzione e coordinamento tecnico di questa stessa forza pubblica debba necessariamente rimanere di esclusiva spettanza del Questore, pena l’eterna confusione ed indebita ingerenza tra funzione di indirizzo (vuoi pure politico-amministrativa) e funzione di gestione.
Intromissioni ed ingerenze che si sono d’altro canto volute espungere dal sistema proprio ai fini del pieno raggiungimento dei principi di buona amministrazione. Ed è inutile negare come la funzione del Prefetto, a metà del guado tra politica ed amministrazione, sia di fatto molto più legata alla prima che non alla seconda: e dunque una funzione molto più coerentemente legata a quella di indirizzo e controllo che non alla gestione in senso tecnico.
Ma se questo è l’attuale ruolo del Prefetto, la cui funzione è stata normativamente rafforzata, un discorso assai diverso è da farsi, invece, per la figura del Questore che viene a rappresentare il momento meramente amministrativo e che deve rispondere ai principi di buona, efficiente ed efficace amministrazione.
Anche a quest’ultima, a ben vedere, il legislatore ha attribuito, parimenti, la funzione di Autorità provinciale di pubblica sicurezza istituendo per tal via un rapporto basato su due sfere di competenze distinte (e che debbono rimanere distinte), che escludono reciprocamente la possibilità, in via ordinaria, di reciproche interferenze. Se al Prefetto sono infatti rimesse le funzioni proprie della gestione politico amministrativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, al secondo sono attribuite funzioni tecniche amministrative di tutti quei servizi che sono connessi all’ordine e alla sicurezza pubblica.
Più precisamente nella figura del Questore, giusto l’art. 14 della legge n. 121/1981, si esprime il momento prettamente amministrativo ed attuativo della funzione, quello che si colloca principalmente sul piano tecnico-operativo e che si dovrebbe estrinsecare nell’impiego, nella direzione e nel coordinamento delle forze di polizia sul campo.