ALLA I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

DEL SENATO

 

 

Oggetto: contributo sul disegno di legge n. 1818 (d-l 23/2026, norme in materia di sicurezza pubblica).

 

 

Nel corso dell’esame del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, l’analisi svolta dall’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia si è concentrata su alcuni profili specifici della disciplina introdotta dal provvedimento, ritenuti di maggiore immediata incidenza sull’attività operativa delle forze di polizia.

In particolare, l’attenzione è stata rivolta:

  1. alla estensione dell’istituto dell’arresto in flagranza differita anche al reato di danneggiamento commesso nel contesto di manifestazioni pubbliche;
  2. alla possibilità di accompagnamento presso gli uffici di polizia, per un tempo non superiore a dodici ore, di soggetti che, sulla base di concreti elementi, possano innescare o alimentare episodi di violenza nel corso di manifestazioni pubbliche;
  3. nonché alla disciplina concernente la mancata iscrizione nel registro degli indagati quando appaia evidente che l’agente abbia agito in presenza di una causa di giustificazione.

Su tali profili, che incidono direttamente sia sugli strumenti di prevenzione e gestione dell’ordine pubblico sia sulla tutela degli operatori chiamati ad intervenire in contesti operativi complessi, si formulano di seguito alcune osservazioni di carattere tecnico-giuridico e operativo.

 

Arresto in flagranza differita per i reati di danneggiamento nelle manifestazioni pubbliche ai sensi dell’Art. 4 del Decreto Legge n. 23 del 24 febbraio 2026

L’estensione dell’istituto dell’arresto in flagranza differita ai casi di danneggiamento aggravato commesso nel corso di manifestazioni pubbliche rappresenta un intervento normativo di significativo interesse operativo.

La misura si ispira a modelli già sperimentati nell’ordinamento, in particolare nel contrasto ai fenomeni di violenza connessi agli eventi sportivi, e consente di superare una delle principali difficoltà che si manifestano nella gestione dell’ordine pubblico: la possibilità per gli autori di condotte violente o devastatrici di confondersi nella folla ed eludere l’arresto immediato.

La previsione normativa consente infatti di procedere all’arresto anche in un momento successivo al fatto, quando l’identificazione dell’autore sia possibile attraverso documentazione fotografica o video, permettendo così di coniugare le esigenze di repressione dei reati con quelle di sicurezza nella gestione delle manifestazioni.

In questo senso, la disposizione costituisce uno strumento che può contribuire a rafforzare la capacità dello Stato di contrastare efficacemente episodi di devastazione e danneggiamento che frequentemente accompagnano manifestazioni caratterizzate dalla presenza di gruppi violenti organizzati.

Criticità operative

Accanto agli aspetti positivi, l’applicazione concreta della misura evidenzia tuttavia alcune criticità operative che meritano attenzione.

  1. Identificazione certa degli autori

La flagranza differita presuppone una attribuzione certa della condotta alla persona arrestata. Nelle manifestazioni pubbliche ciò può risultare complesso a causa di:

  • utilizzo di caschi, cappucci o travisamenti;
  • presenza di folle numerose e in movimento;
  • immagini non sempre nitide o complete.

Ne consegue che la solidità della prova documentale diventa elemento decisivo anche ai fini della convalida dell’arresto.

  1. Tempistiche molto ristrette per l’attività investigativa

L’arresto differito deve avvenire entro un lasso temporale estremamente limitato rispetto alla commissione del fatto. Ciò richiede che in tempi molto brevi si proceda a:

  • acquisizione delle immagini;
  • analisi del materiale video;
  • identificazione del soggetto;
  • rintraccio della persona;
  • esecuzione dell’arresto.

In presenza di manifestazioni con numerosi episodi di danneggiamento, questo può determinare una significativa pressione operativa sugli uffici investigativi.

  1. Necessità di integrazione tra ordine pubblico e attività investigativa

Durante le manifestazioni il personale impiegato è prevalentemente dedicato alla gestione dell’ordine pubblico, mentre la flagranza differita richiede una successiva e tempestiva attività di polizia giudiziaria. Per evitare dispersioni di elementi probatori è quindi necessario prevedere:

  • protocolli operativi specifici;
  • sistemi di raccolta immediata delle immagini;
  • coordinamento tra reparti di ordine pubblico e uffici investigativi.
  1. Carico di lavoro sugli uffici di polizia giudiziaria

L’estensione della misura ai danneggiamenti può comportare:

  • analisi di grandi quantità di immagini;
  • moltiplicazione dei procedimenti;
  • necessità di attività investigative concentrate in tempi molto brevi.

Tale aspetto assume particolare rilievo nelle realtà urbane caratterizzate da frequente svolgimento di manifestazioni pubbliche.

  1. Dipendenza dalla disponibilità di strumenti tecnologici

L’efficacia della flagranza differita è strettamente connessa alla disponibilità di:

  • sistemi di videosorveglianza urbana;
  • riprese investigative;
  • sistemi di registrazione individuale come bodycam.

In assenza di tali strumenti, l’applicazione della norma rischia di risultare significativamente limitata.

Conclusioni

L’introduzione dell’arresto in flagranza differita per i reati di danneggiamento commessi durante manifestazioni pubbliche rappresenta uno strumento potenzialmente utile per contrastare le condotte violente che si verificano nei contesti di piazza, consentendo di evitare arresti immediati in situazioni di elevata tensione e di individuare successivamente i responsabili.

Affinché la misura possa esprimere pienamente la propria efficacia operativa, appare tuttavia necessario accompagnarne l’applicazione con:

  • adeguati strumenti tecnologici;
  • protocolli organizzativi tra ordine pubblico e attività investigativa;
  • risorse dedicate all’analisi rapida del materiale video.

Per quanto sopra esporto la funzionalità dell’istituto della flagranza differita dipende in larga misura dalla disponibilità di sistemi di documentazione audiovisiva affidabili, che consentano di individuare con certezza gli autori delle condotte illecite e di acquisire elementi probatori solidi ai fini dell’eventuale convalida dell’arresto.

In questa prospettiva appare pienamente condivisibile quanto previsto dal successivo articolo 6 del decreto-legge, che autorizza il rifinanziamento di 19 milioni di euro anche per l’anno 2026 destinati all’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza urbana. Si tratta di una misura importante che rafforza la capacità di prevenzione e di accertamento dei reati nei contesti urbani e che assume particolare rilievo anche nella gestione delle manifestazioni pubbliche.

Nella medesima ottica, appare opportuno valutare, nell’ambito dello stesso articolo, l’introduzione di uno stanziamento aggiuntivo pari ad almeno 3 milioni di euro finalizzato all’acquisto di sistemi di bodycam per le forze di polizia.

Uno stanziamento di 3 milioni di euro consentirebbe l’acquisizione di circa cinquemila bodycam professionali, una dotazione sufficiente a coprire integralmente i reparti mobili della Polizia di Stato e una parte significativa del personale impiegato nei servizi di ordine pubblico nelle principali realtà urbane.”

L’impiego di tali strumenti consentirebbe infatti di migliorare significativamente la documentazione delle condotte poste in essere durante le manifestazioni pubbliche, rafforzando la capacità investigativa e probatoria connessa all’applicazione della flagranza differita.

Allo stesso tempo, la diffusione delle bodycam rappresenta uno strumento di grande utilità anche a tutela degli operatori di polizia, garantendo una ricostruzione oggettiva delle dinamiche operative e contribuendo a rafforzare la trasparenza dell’azione amministrativa.

In questo senso, l’estensione dell’utilizzo di tali dispositivi costituisce un investimento coerente con le finalità del decreto-legge, poiché consente di coniugare in modo efficace esigenze di sicurezza, capacità di accertamento dei reati e tutela degli appartenenti alle forze di polizia impegnati nelle attività di ordine pubblico.

 

 Articolo 7, comma 2 – accompagnamento preventivo in presenza di pericolo per l’ordine pubblico – rafforzamento strumenti di prevenzione

 L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, nell’ambito dell’esame del decreto-legge in materia di sicurezza pubblica attualmente all’attenzione del Parlamento, ha ritenuto opportuno soffermare l’attenzione sull’articolo 7, in particolare, sul comma 2, che introduce una misura di carattere preventivo finalizzata a garantire il pacifico svolgimento delle pubbliche manifestazioni ed a rafforzare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La disposizione si colloca nel solco degli strumenti di prevenzione propri dell’ordinamento di pubblica sicurezza e appare orientata a rafforzare la capacità di intervento delle forze di polizia nelle fasi più delicate della gestione dell’ordine pubblico, consentendo di intervenire tempestivamente nei confronti di situazioni caratterizzate da indicatori concreti di possibile degenerazione violenta.

Il comma 2 prevede che, in presenza di un pericolo attuale per l’ordine e la sicurezza pubblica e qualora sussista un fondato motivo di ritenere che determinati soggetti possano porre in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, gli operatori di polizia possano procedere al loro accompagnamento presso gli uffici di polizia, con possibilità di trattenerli per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre dodici ore.

Dal punto di vista sistematico, la norma configura una misura di prevenzione contingibile e limitata nel tempo, che può essere adottata soltanto quando ricorrano simultaneamente tre condizioni.

In primo luogo deve emergere una situazione di attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ciò significa che il contesto operativo — ad esempio una manifestazione o un corteo — presenta indicatori concreti e immediati di possibile degenerazione, tali da far ritenere imminente il verificarsi di violenze, turbative dell’ordine pubblico o aggressioni alle persone o alle cose. L’attualità del pericolo esclude valutazioni meramente preventive o ipotetiche e richiede invece la presenza di circostanze concrete e osservabili: tensioni tra gruppi contrapposti, comportamenti aggressivi, preparazione di azioni violente o disponibilità di strumenti idonei a offendere.

In secondo luogo, all’interno di questo contesto di rischio, deve sussistere un fondato motivo di ritenere che specifici soggetti possano porre in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. Il “fondato motivo” non coincide con un semplice sospetto, ma richiede la presenza di elementi oggettivi e verificabili, tali da rendere ragionevole la previsione di comportamenti violenti o comunque idonei a compromettere la sicurezza dell’evento. Tali elementi possono emergere, ad esempio, dall’osservazione diretta degli operatori, da comportamenti preparatori (come l’ingresso nel corteo di gruppi organizzati dotati di zaini contenenti caschi o equipaggiamenti protettivi), dal cambiamento coordinato dell’abbigliamento volto a rendere difficoltosa l’identificazione, dalla disponibilità di oggetti atti ad offendere o da movimenti del gruppo diretti verso obiettivi sensibili.

Il terzo elemento è rappresentato dalla proporzionalità temporale della misura, che la norma delimita stabilendo che i soggetti possano essere trattenuti per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre dodici ore. Tale limite temporale costituisce una garanzia volta a circoscrivere l’incidenza della misura sulla libertà personale, collocandola nell’ambito di un intervento preventivo e temporaneo, finalizzato esclusivamente a neutralizzare una situazione di rischio immediato durante lo svolgimento della manifestazione.

Letti congiuntamente, questi tre presupposti delineano quindi una sequenza logica di intervento:

  • la presenza di una situazione concreta di pericolo per l’ordine pubblico;
  • l’individuazione di soggetti rispetto ai quali esistono elementi oggettivi che fanno ritenere imminente la commissione di condotte pericolose;
  • l’adozione di una misura temporanea di trattenimento, limitata nel tempo e funzionale esclusivamente a prevenire la degenerazione della manifestazione.

In questa prospettiva, la norma mira a fornire alle forze di polizia uno strumento di prevenzione immediata, utilizzabile nei momenti in cui l’esperienza operativa dimostra che determinate dinamiche — quali la preparazione organizzata di gruppi violenti o l’emersione di comportamenti tipicamente prodromici agli scontri — possono rapidamente trasformare una manifestazione pacifica in un contesto di grave turbativa dell’ordine pubblico.

Criticità operative

L’applicazione della misura prevista dall’articolo in esame, pone alcune criticità applicative di natura organizzativa e operativa che meritano di essere attentamente considerate. Tali criticità non riguardano tanto la finalità della norma — che si colloca nell’ambito degli strumenti di prevenzione dell’ordine pubblico — quanto piuttosto le concrete modalità di gestione da parte degli uffici di polizia, soprattutto nei contesti caratterizzati da elevata partecipazione e tensione.

In primo luogo, l’accompagnamento e il trattenimento fino a dodici ore comportano una serie di attività amministrative ed operative complesse che richiedono tempo, personale e strutture adeguate. Ogni accompagnamento implica infatti l’identificazione completa della persona, la verifica dei precedenti e delle banche dati, la formalizzazione degli atti amministrativi e la gestione della permanenza presso gli uffici di polizia. A queste attività si aggiungono la redazione della documentazione necessaria a motivare il provvedimento, la registrazione negli appositi sistemi informativi e le comunicazioni previste all’autorità giudiziaria. Si tratta quindi di un processo articolato e non meramente formale, che coinvolge personale di polizia giudiziaria e personale amministrativo.

Questa complessità diventa particolarmente rilevante nei contesti di grandi manifestazioni, dove il numero di soggetti nei confronti dei quali potrebbe rendersi necessario adottare la misura preventiva può essere significativo. Non è irrealistico ipotizzare situazioni in cui decine o persino centinaia di persone vengano accompagnate contemporaneamente presso gli uffici di polizia. In tali circostanze si pone immediatamente il problema della capienza delle strutture disponibili, in particolare delle cosiddette sale fermati o dei locali destinati alla temporanea permanenza delle persone accompagnate. Molte questure e commissariati non dispongono di spazi idonei a gestire un numero elevato di persone trattenute contemporaneamente per diverse ore, con possibili criticità anche sotto il profilo logistico e della sicurezza.

Accanto alla questione degli spazi emerge poi il tema del carico amministrativo. Ogni accompagnamento richiede la redazione di atti motivati e la gestione delle procedure di identificazione e registrazione. Se il numero dei soggetti accompagnati è elevato, l’attività di verbalizzazione e gestione documentale può diventare particolarmente onerosa, con il rischio di generare un significativo rallentamento delle attività degli uffici di polizia giudiziaria. Questo aspetto assume rilievo anche sotto il profilo della correttezza formale degli atti, poiché la redazione affrettata o in condizioni di forte pressione operativa potrebbe esporre gli operatori a contestazioni successive.

Un ulteriore profilo critico riguarda la sottrazione di personale ai servizi di ordine pubblico sul terreno. Gli operatori impegnati nell’accompagnamento e nella gestione delle persone trattenute devono necessariamente essere distolti dalle attività di presidio e controllo della manifestazione. In caso di numerosi accompagnamenti, ciò potrebbe determinare una riduzione significativa delle unità disponibili sul dispositivo di sicurezza esterno, proprio nel momento in cui la presenza di personale sul campo risulta più necessaria per prevenire o contenere eventuali degenerazioni della manifestazione.

A ciò si aggiunge il fatto che il trattenimento fino a dodici ore implica la necessità di garantire vigilanza continua sulle persone accompagnate, con ulteriori esigenze di impiego di personale. Gli operatori devono infatti assicurare il controllo dei locali, la sicurezza delle persone trattenute e il rispetto delle condizioni di permanenza, attività che richiedono un impegno costante e non delegabile.

Nel complesso, queste criticità evidenziano come la misura, pur concepita come strumento di prevenzione immediata, possa determinare un impatto organizzativo significativo sugli uffici di polizia, soprattutto nei contesti caratterizzati da grandi eventi o manifestazioni ad alta conflittualità. In tali situazioni, l’efficacia della misura dipende inevitabilmente dalla disponibilità di strutture adeguate, personale sufficiente e procedure operative chiare, senza le quali il rischio è quello di creare una pressione eccessiva sugli uffici di polizia e di sottrarre risorse proprio ai servizi di prevenzione e controllo sul territorio.

Per queste ragioni, appare opportuno che l’applicazione della norma sia accompagnata da adeguate indicazioni operative e da una valutazione realistica delle capacità organizzative degli uffici di polizia, al fine di garantire che lo strumento possa effettivamente contribuire alla tutela dell’ordine pubblico senza determinare effetti controproducenti sul piano operativo.

Proposte

La formulazione della norma fa riferimento alle segnalazioni di polizia in occasione di pubbliche manifestazioni, concetto che, sotto il profilo giuridico, ha una portata ampia e potrebbe già comprendere anche eventi sportivi caratterizzati da significativa partecipazione di pubblico. Tuttavia, sul piano applicativo, appare opportuno valutare l’introduzione di un riferimento espresso anche alle manifestazioni sportive, al fine di evitare possibili incertezze interpretative.

In effetti, l’esperienza operativa dimostra come proprio gli eventi sportivi, e in particolare le competizioni calcistiche o altri eventi ad alta partecipazione, rappresentino contesti nei quali si registrano con maggiore frequenza situazioni di tensione, scontri tra tifoserie contrapposte o comportamenti idonei a compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica. In tali circostanze le forze di polizia sono chiamate ad adottare misure preventive e di contenimento analoghe a quelle previste per le manifestazioni di piazza.

L’inserimento esplicito delle manifestazioni sportive accanto alle pubbliche manifestazioni avrebbe quindi una duplice utilità. Da un lato consentirebbe di chiarire in modo inequivoco l’ambito applicativo della norma, evitando interpretazioni restrittive che potrebbero escludere eventi sportivi dal suo campo di applicazione. Dall’altro lato contribuirebbe a rafforzare la certezza giuridica dell’azione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, riducendo il rischio di contenziosi successivi fondati su possibili dubbi interpretativi.

Una formulazione che espliciti tale estensione renderebbe la disposizione più coerente con la realtà operativa dei servizi di ordine pubblico, nei quali le dinamiche di rischio e le esigenze di prevenzione risultano spesso analoghe sia nelle manifestazioni di carattere politico o sociale sia negli eventi sportivi. In questo modo si garantirebbe agli operatori un quadro normativo più chiaro e si rafforzerebbe la legittimità dell’intervento preventivo nei contesti che statisticamente presentano i più elevati livelli di criticità.

In questa prospettiva, potrebbe essere opportuno valutare una formulazione che faccia riferimento alle “pubbliche manifestazioni e alle manifestazioni sportive”, così da assicurare maggiore chiarezza applicativa e offrire agli operatori di polizia un riferimento normativo più preciso nello svolgimento delle loro funzioni.

Nell’ambito dell’esame della disposizione in oggetto, si ritiene opportuno evidenziare l’utilità di affiancare all’applicazione delle misure previste dalla norma strumenti di documentazione audiovisiva, quali bodycam individuali e sistemi di videoregistrazione, ove ciò risulti concretamente possibile.

L’utilizzo di tali strumenti, infatti, può rappresentare un importante supporto operativo nelle attività di polizia svolte in occasione di pubbliche manifestazioni, soprattutto nei casi in cui si renda necessario procedere all’accompagnamento e al trattenimento temporaneo di soggetti ritenuti pericolosi per il pacifico svolgimento dell’evento.

La documentazione audiovisiva delle fasi operative consente, da un lato, di rafforzare la tutela degli operatori di polizia, i quali operano frequentemente in contesti caratterizzati da tensione e da possibili contestazioni successive, e, dall’altro, di favorire una più chiara ricostruzione dei fatti, contribuendo a ridurre il contenzioso e a rendere più agevole l’accertamento delle responsabilità.

È tuttavia opportuno precisare che l’impiego di tali strumenti non può essere configurato come un presupposto necessario per la legittimità dell’intervento di polizia, poiché non sempre nei contesti operativi risultano disponibili dispositivi di registrazione, sia per ragioni organizzative, sia per la distribuzione non uniforme delle dotazioni tecnologiche, sia per le condizioni concrete in cui si svolgono i servizi di ordine pubblico.

Per tale motivo, appare più coerente prevedere che le operazioni siano documentate mediante strumenti di registrazione audiovisiva ove possibile, tenuto conto delle dotazioni disponibili e delle specifiche condizioni operative.

Una simile previsione consentirebbe di promuovere l’utilizzo di tecnologie di supporto all’azione delle forze di polizia, senza introdurre vincoli irrealistici per gli operatori e garantendo al tempo stesso un equilibrato bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica, tutela degli operatori e garanzie per i cittadini.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, la disposizione in esame può essere valutata complessivamente in termini positivi, in quanto si inserisce nel quadro degli strumenti di prevenzione finalizzati a garantire il pacifico svolgimento delle pubbliche manifestazioni e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La norma appare infatti orientata a rafforzare la capacità di intervento delle forze di polizia nelle fasi più delicate della gestione dell’ordine pubblico, consentendo di intervenire tempestivamente nei confronti di situazioni caratterizzate da indicatori concreti di possibile degenerazione violenta.

L’introduzione della possibilità di accompagnare e trattenere temporaneamente soggetti nei cui confronti sussista un fondato motivo di ritenere che possano porre in essere condotte di concreto pericolo rappresenta, in questa prospettiva, uno strumento di prevenzione immediata, coerente con l’esigenza di evitare che dinamiche di tensione possano trasformarsi in episodi di violenza o di grave turbativa dell’ordine pubblico.

Le criticità applicative evidenziate nel corso dell’analisi — in particolare quelle connesse agli aspetti organizzativi, alla gestione logistica delle persone accompagnate e al carico amministrativo che può gravare sugli uffici di polizia — non devono essere considerate come elementi ostativi all’introduzione della norma, bensì come aspetti che meritano di essere attentamente valutati al fine di migliorare le condizioni organizzative e operative nelle quali le forze di polizia sono chiamate ad operare.

In tale prospettiva, le osservazioni formulate rappresentano occasioni di miglioramento e di affinamento dello strumento normativo, volte a garantirne una più efficace applicazione sul piano operativo e a rafforzare al tempo stesso le garanzie di trasparenza, proporzionalità e tutela degli operatori. L’esperienza maturata nella gestione dei servizi di ordine pubblico dimostra infatti che l’efficacia delle norme in materia di sicurezza è strettamente connessa alla chiarezza dei presupposti applicativi e alla disponibilità di adeguati strumenti organizzativi e tecnologici a supporto dell’azione delle forze di polizia.

In questo senso, l’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia ritiene che la disposizione possa rappresentare un passo avanti nella costruzione di un sistema di prevenzione più efficace, capace di coniugare le esigenze di sicurezza con il rispetto delle libertà costituzionali e con la tutela degli operatori chiamati quotidianamente a garantire il regolare svolgimento della vita democratica del Paese.

 

Disposizioni in materia di attività d’indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione ai sensi dell’Art. 12 del Decreto Legge n. 23 del 24 febbraio 2026

Con riferimento alla disposizione concernente le cause di giustificazione introdotta dall’articolo 12 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026, appare opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere sistematico e applicativo.

La norma interviene sulla disciplina dell’iscrizione delle notizie di reato prevista dall’articolo 335 del codice di procedura penale, introducendo un meccanismo procedurale specifico per i casi in cui appaia evidente che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. In tali ipotesi, infatti, il pubblico ministero non procede immediatamente all’iscrizione del nominativo della persona nel registro degli indagati, ma provvede ad una annotazione preliminare in un modello separato, finalizzata a consentire una prima verifica della situazione senza determinare automaticamente gli effetti connessi all’iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Sotto il profilo delle finalità, la disposizione appare condivisibile. Essa mira infatti ad evitare che, in presenza di situazioni nelle quali la legittimità della condotta risulti già prima facie sostenuta da elementi evidenti — come può accadere, ad esempio, nei casi di uso legittimo della forza, di adempimento di un dovere o di legittima difesa — l’iscrizione nel registro degli indagati produca un effetto stigmatizzante anticipato, che non trova giustificazione quando l’ordinamento stesso riconosce che il fatto può risultare lecito.

La previsione di un registro separato per l’annotazione preliminare consente pertanto di introdurre una forma di gestione più equilibrata di tali situazioni, permettendo all’autorità giudiziaria di svolgere le verifiche necessarie prima di procedere, se del caso, all’iscrizione formale nel registro delle notizie di reato. La norma, inoltre, prevede che alla persona cui è attribuito il fatto continuino comunque ad applicarsi le medesime garanzie previste per la persona sottoposta alle indagini, assicurando così il pieno rispetto dei diritti di difesa e delle garanzie processuali.

Ulteriore elemento positivo è rappresentato dalla previsione di termini temporali relativamente contenuti entro i quali il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni. In particolare, qualora non ritenga necessari ulteriori accertamenti, il pubblico ministero deve procedere senza ritardo alla richiesta di archiviazione e comunque entro trenta giorni dall’annotazione preliminare; laddove invece si rendano necessari approfondimenti investigativi, essi devono essere svolti entro termini definiti, al fine di evitare un prolungamento ingiustificato della fase preliminare.

Criticità

Accanto a tali aspetti positivi, tuttavia, la disposizione presenta alcune criticità applicative che meritano attenzione.

La principale riguarda l’utilizzo della formula secondo cui il meccanismo dell’annotazione preliminare opera quando “appaia evidente” la presenza di una causa di giustificazione. Si tratta di un criterio volutamente elastico, che consente al pubblico ministero una valutazione preliminare del caso concreto, ma che proprio per la sua natura aperta rischia di determinare prassi applicative non uniformi tra i diversi uffici giudiziari. L’assenza di parametri più puntuali per individuare il grado di evidenza richiesto potrebbe infatti generare incertezze interpretative e soluzioni differenti in situazioni analoghe.

In particolare, nei casi che coinvolgono il personale delle forze di polizia impegnato in attività operative — contesti nei quali le decisioni devono essere assunte in tempi estremamente rapidi e spesso in condizioni di elevata tensione — la valutazione circa l’evidenza della causa di giustificazione potrebbe risultare complessa se non supportata da elementi probatori immediatamente disponibili.

Proprio sotto questo profilo, appare opportuno evidenziare come un’estensione dell’utilizzo delle bodycam da parte degli operatori di polizia potrebbe rappresentare uno strumento di grande utilità. La disponibilità di documentazione audiovisiva immediatamente acquisibile consentirebbe infatti di ricostruire con maggiore precisione le circostanze dell’intervento, offrendo all’autorità giudiziaria un elemento oggettivo di valutazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di giustificazione.

L’impiego diffuso di tali strumenti potrebbe quindi contribuire in maniera significativa a ridurre le incertezze connesse all’apprezzamento del requisito dell’evidenza, rendendo più agevole distinguere, già nelle prime fasi, tra situazioni nelle quali l’operato dell’agente risulta chiaramente riconducibile all’esercizio legittimo delle proprie funzioni e casi nei quali, invece, si renda necessario un approfondimento investigativo più articolato.

In questa prospettiva, l’evoluzione tecnologica degli strumenti di documentazione operativa — quali bodycam e sistemi di videosorveglianza — può svolgere un ruolo importante non solo sul piano probatorio, ma anche sotto il profilo della tutela degli operatori e della trasparenza dell’azione di polizia, favorendo una valutazione più rapida e oggettiva delle situazioni che possono integrare una causa di giustificazione.

Conclusioni

Alla luce di tali considerazioni, la disposizione in esame appare dunque orientata nella direzione di un equilibrato bilanciamento tra esigenze investigative e tutela del personale che opera nell’esercizio delle proprie funzioni, ma potrà esprimere pienamente le proprie potenzialità solo se accompagnata da strumenti operativi e tecnologici che consentano di ridurre i margini di incertezza interpretativa e di garantire una valutazione quanto più possibile oggettiva delle circostanze del fatto.

 

 

CONTRIBUTO DDL 1818

ddl 1818