OGGETTO: Approvazione dei criteri di massima per il triennio 2019-2021, da adottare negli scrutini per merito comparativo per la promozione alle diverse qualifiche delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali – ROMA –

^^^^^^^^^^^^^^^

Con riferimento alla circolare n. 555/RS/01/1/6485 del 27.11.2019, relativa all’oggetto, riteniamo opportuno segnalare in premessa che al fine di consentire il necessario approfondimento e l’adeguata ponderazione degli innumerevoli profili di interesse e di potenziale criticità relativi ad una materia di rilevanza strategica per l’intera categoria, sarebbero stati necessari termini ben più ampi, in luogo di soli sette giorni.
Nel corso degli anni, la nostra Associazione ha evidenziato con forza l’imprescindibile necessità di una radicale modifica dei criteri proposti dall’Amministrazione, in un’ottica di reale valorizzazione della specifica professionalità maturata da ciascun funzionario nel corso della carriera e, soprattutto, sulla base di principi di imparzialità, meritocrazia e reale trasparenza.
Tuttavia, anche per il prossimo triennio, assistiamo ad una sostanzialmente pedissequa riproposizione del sistema che abbiamo già più volte criticato e che non soddisfa le legittime aspettative dei funzionari della Polizia di Stato, sul cui quotidiano sacrificio e sul cui senso di responsabilità si regge, innegabilmente, gran parte del sistema di sicurezza civile nel nostro Paese.
E quel che è ancor più grave, si mostra, altresì, di non comprendere i danni che derivano da una simile impostazione, in termini di irrimediabile compromissione della motivazione e delle aspirazioni dei colleghi, oltre che di effettiva individuazione delle migliori risorse disponibili per l’accesso alla qualifica superiore e per la successiva progressione di carriera, per quanto attiene all’Amministrazione.
Il sistema attuale è malato sin dall’origine e si fonda sulla valutazione, in sede di scrutinio, di elementi che si caratterizzano a monte proprio per una sostanziale carenza di regole, equità ed oggettività (per citare alcuni esempi, trasferimenti, attribuzione degli incarichi, preposizione agli Uffici, ricompense, avvio ai corsi di formazione ed aggiornamento, docenze).
Siamo ancora in attesa del decreto di individuazione del percorso di carriera, con la conseguenza che la promozione alle qualifiche superiori impone ad alcuni mobilità, versatilità, sacrifici familiari ed economici, mentre avviene per altri nonostante esperienze professionali monosettoriali ed a dispetto della permanenza nella medesima sede di servizio.
I trasferimenti restano avvolti dal più fitto mistero, non esistono forme di interpello tali da garantire agli eventuali interessati la possibilità di presentare domanda per le sedi e gli incarichi disponibili.
Non sono stati mai resi noti i criteri di individuazione dei funzionari ammessi al Corso di Alta Formazione dirigenziale, la cui frequenza attribuisce ai frequentatori un punteggio permanente (al pari dei titoli di studio e di abilitazione professionale, conseguiti, come è noto, per concorso pubblico) e non limitato all’ultimo quinquennio ed ha anche in passato costituito oggetto di valutazione, in quanto ricompresa tra le cd. “circostanze fattuali” individuate dall’Amministrazione per lo scrutinio.
Nel suo insieme, poi, l’assetto esistente, attribuendo all’Amministrazione un ampio potere attraverso l’utilizzo del punteggio discrezionale, non garantisce i diritti dei Funzionari, tanto d’apparire arbitrario.
Eppure, in proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa con lapalissiana chiarezza.
Basti ricordare quanto affermato dal C.d.S. con sent. n. 3400/2003, relativa al ricorso promosso da un funzionario della Polizia di Stato. Il Giudice amministrativo, infatti, nel commentare la strutturazione della Cat. III (attualmente Cat. V), avente ad oggetto la qualità delle funzioni svolte durante tutto il corso della carriera e gli elementi risultanti dal fascicolo personale, anche in relazione all’attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore, ha avuto modo di sottolineare che per la categoria in questione mancava qualsiasi specificazione. Ed infatti, erano oggetto di valutazione (e lo sono anche oggi, in modo sostanzialmente analogo) “la qualità delle funzioni svolte durante tutto il corso della carriera ed il complesso degli elementi risultanti dal fascicolo personale, anche in relazione all’attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire …”, in ragione dei seguenti parametri: funzioni svolte, sedi, organizzazione e gestione del personale, stima e prestigio, personalità. Il Consiglio di Stato ha, quindi, avuto modo di rilevare che – attesa la sostanziale omogeneità, ad eccezione che per “l’attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire”, tra gli elementi ricompresi nella Categoria I e quelli di cui alla Categoria III (oggi V) – eventuali difformità nel punteggio riportato dal funzionario con riferimento a ciascuna di esse, avrebbero dovuto essere giustificate con un’apposita motivazione, al fine di consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’Amministrazione (vd. anche: C.d.S., sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2310; 16 aprile 1998, n. 640; sez. IV, 25 marzo 1996, n. 365).
Ad oltre 15 anni dalla pronuncia in argomento, il sistema resta ancora impermeabile al cambiamento, continuando a fondarsi essenzialmente sul punteggio discrezionale, che andrebbe quantomeno bilanciato attraverso la preventiva individuazione del percorso di carriera, nonché offrendo pari opportunità di crescita professionale a tutti i colleghi sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e garantendo la preventiva conoscenza delle citate “circostanze fattuali” utili alla progressione.
Ciò, nonostante a pagina 6 della proposta in oggetto si scriva che: “la Commissione per la progressione in carriera, prima di dare concreto avvio allo scrutinio dei funzionari, assolverà all’onore di dare chiarimento preventivo alle specifiche circostanze di fatto che possono concretamente assumere un valore sostanzialmente rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio discrezionale”.
Identico era il contenuto dell’ultimo capoverso relativo alla categoria 5, concernente i criteri di valutazione del triennio 2016/2019 ed è evidente che le circostanze di fatto assumono un valore assai rilevante proprio per l’attribuzione del punteggio discrezionale.
Non comprendiamo, infine, per quale motivo nell’ambito della Categoria 5, con riferimento all’“Attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire”, sia stato espunto l’inciso: “avendo in considerazione, tra l’altro, anche il profilo della mobilità quale risulta da tutte le sedi di servizio e gli incarichi ricoperti”. Sembrerebbe che l’Amministrazione voglia avere mani libere anche rispetto agli impegni già assunti, considerando, peraltro, che i componenti della Commissione di avanzamento cambiano nel tempo e nessuno di loro ha un reale interesse a “saldare le cambiali” sottoscritte da altri.
E’ giunto il momento che l’Amministrazione dia un reale segnale di cambiamento, restituendo ai Suoi funzionari la fiducia nella possibilità di trovare concreto riconoscimento all’impegno profuso, alla professionalità dimostrata, ai meriti conseguiti.
Non basta un semplice restyling di facciata. Cambiar tutto, per non cambiare niente?

Il Segretario Nazionale
Enzo Marco Letizia

 

 

PARERE CRITERI DI MASSIMA TRIENNIO 2019-2021