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Signor Capo della polizia,

da ormai oltre quindici anni, nell’ambito di un più generale ed ampio impegno volto alla costante tutela della categoria dei funzionari della Polizia di Stato, l’ANFP ha sottolineato la necessità di una radicale modifica dei criteri di massima da utilizzare negli scrutini per merito comparativo per le promozioni alle varie qualifiche dei diversi ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato.

Siamo sempre stati convinti – e continuiamo serenamente ad esserlo – che la serietà e l’effettività di un impegno siano testimoniate essenzialmente, più che da iniziative improvvise ed estemporanee, attraverso un’azione complessiva e ragionata di salvaguardia e promozione dell’intera categoria.

Ed infatti, l’ANFP, con coerenza e costanza, ha cercato di offrire un contributo propositivo, che potesse rappresentare la base per un’approfondita riflessione finalizzata alla revisione dei criteri, anche con i numerosi pareri trasmessi all’Amministrazione in relazione alle bozze contenenti i criteri di volta in volta in corso di approvazione.

Quest’anno, per la prima volta, la S.V., attraverso la nomina di un’apposita Commissione, ha ritenuto di avviare finalmente il percorso che condurrà – ci auguriamo in tempi assai rapidi – alla modifica dei citati criteri, secondo principi volti a premiare la trasparenza, oltre che il merito e la professionalità oggettivamente acquisiti dai funzionari nel corso della loro carriera.
Ci sembra, del resto, che l’individuazione delle risorse migliori da avviare alla dirigenza debba rappresentare precipuo interesse per la stessa Amministrazione e non solo per i molti meritevoli ingiustamente rimasti in attesa.
Apprezziamo la decisione di costituire la Commissione, indice di un impegno indirizzato al rinnovamento della nostra Amministrazione, che in tema di gestione delle risorse umane appare spesso caratterizzata da sistemi eufemisticamente definibili di tipo “borbonico”. Comprendiamo anche che la rimodulazione dei criteri di massima richiede verosimilmente alcuni aggiustamenti di carattere normativo, di non immediata attuazione.
Tuttavia, nelle more dei lavori, riteniamo indispensabile un concreto segno di cambiamento, giacché anche con gli attuali criteri si rende comunque possibile ancorare ad elementi certi ed obiettivi la valutazione discrezionale della Commissione di avanzamento.
Ed infatti, come anche di recente la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare, il giudizio sulla personalità dell’impiegato (di cui alla Cat. V dei criteri di massima approvati) è caratterizzato per sua natura da un alto tasso di discrezionalità tecnica e non può, dunque, esaurirsi nella mera trasposizione delle valutazioni riportate nelle altre categorie di titoli (TAR Lazio – Roma – Sez. I ter – n. 10677/2013 Reg. Prov. Coll.).
Le determinazioni assunte in quella sede, espressione, appunto, “di una potestà tecnico-discrezionale e di merito ad elevato tasso”, risultano “sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli”.
Se tutto ciò è vero, non può farsi a meno di rammentare che il C.d.S., come abbiamo avuto occasione di ricordare più volte (C.d.S., sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2310; 16 aprile 1998, n. 640; sez. IV, 25 marzo 1996, n. 365), ha sottolineato che proprio per la mancanza di precisi e predeterminati elementi di valutazione, si impone un particolare obbligo di idonea motivazione, affinché sia possibile oggettivare gli elementi presi effettivamente in considerazione, tali da consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito (C.d.S., sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2310; 16 aprile 1998, n. 640; sez. IV, 25 marzo 1996, n. 365), “soprattutto in considerazione della necessaria correlazione logica che deve intercorrere tra la valutazione complessiva e le singole categorie di titoli (C.d.S., sez. VI, 23 aprile 1994, n. 583), ivi compresa quella relativa all’attitudine allo svolgimento delle funzioni superiori (C.d.S., sez. IV, 27 maggio 1991, n. 454; 3 dicembre 1991, n. 1040)”.

Ad oggi, il paradosso è rappresentato proprio dal costante stravolgimento, in sede di scrutinio, della valutazione derivante dalle precedenti categorie di titoli attraverso l’attribuzione del punteggio discrezionale di cui alla Cat. V, che ha peraltro ad oggetto:

1) per la sottocategoria 5A: “Qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni, all’impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio” (fino a punti 8);
2) per la sottocategoria 5B: “Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire” (fino a punti 16).

Si tratta, come appare evidente, nel primo caso, di una valutazione che non può che emergere, quale complessiva risultante, da una compiuta analisi degli elementi di cui alle categorie precedenti, oltre che dalla doverosa considerazione dell’impegno connesso alla sede di servizio (espressamente citato dagli stessi “Criteri”) e, nel secondo caso, di un giudizio di tipo sostanzialmente prognostico che, tuttavia, lungi dal trasformarsi in una decisione in sostanza arbitraria e scissa da qualsiasi parametro di riferimento, deve essere ancorato ad elementi di valutazione certi ed uguali per tutti i colleghi ammessi allo scrutinio.
Del resto, in calce ai “Criteri di massima” applicabili al triennio in corso, l’Amministrazione quest’anno ha ritenuto di stabilire espressamente che: “La Commissione per la progressione in carriera, prima di dar concreto avvio allo scrutinio dei funzionari, assolverà all’onere di dare chiarimento preventivo delle specifiche circostanze di fatto che possono concretamente assumere un valore sostanzialmente rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio discrezionale. (…)”.

L’intera categoria dei funzionari della Polizia di Stato avverte con forza la necessità di regole ed elementi certi. Essa risente oggi di un profondo deficit motivazionale derivante, oltre che dalla crisi economica e dal conseguente blocco stipendiale, anche dall’assenza di prospettive interne realisticamente raggiungibili attraverso l’impegno ed il merito professionale con fatica conseguito “sul campo”.

E’ per questo che l’ANFP chiede che, al fine di evadere l’onere che grava sulla Commissione per la progressione in carriera, siano rese sin d’ora formalmente note ed analiticamente e dettagliatamente indicate le “circostanze fattuali” che si intende prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio discrezionale.

Riteniamo che questo possa rappresentare un impegno concreto, da parte dell’Amministrazione, affinché siano evitate le storture e le iniquità che tristemente si perpetuano di anno in anno. In tal modo, peraltro, i funzionari oggetto di valutazione potranno più agevolmente verificare attraverso le schede di scrutinio, a fronte del punteggio a ciascuno di essi attribuito, la congruità del percorso logico-fattuale seguito dalla Commissione, in relazione al complessivo curriculum professionale dagli stessi vantato.

Certi della Sua sensibilità, auspichiamo che la S.V. vorrà aderire a quanto richiesto.

Roma, 2 aprile 2014

Lorena La Spina

CRITERI DI VALUTAZIONE – LETTERA AL CAPO