135-23sentenzaIl Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare in una recente sentenza del 14 aprile 2011 che, attesa la pacifica giustiziabilità della procedura selettiva, al fine di evitare che la discrezionalità amministrativa possa trasmutare in arbitrio o elusione delle regole che presiedono al giudizio di avanzamento, è indispensabile che la valutazione dell’Organo preposto al giudizio di avanzamento deve essere corrispondente ad un criterio uniforme per tutti gli esaminati (in tal senso Cons Stato sez. IV 29/11/2002 n.6522).
Ne deriva che sono apprezzabili nella sede giurisdizionale di verifica della legittimità di dette procedure le palesi aberrazioni che per la loro irrazionalità, rivelino il cattivo uso del potere amministrativo sì da far ritenere che i punteggi siano frutto di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quelle della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire (cfr Cons Stato Sez. IV 3/12/1996 n.1265; idem 8/6/2000 n.3234):, fermo restando, s’intende, che l’abnormità e l’incoerenza della valutazione emergano dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza (Cons Stato Sez. IV 8/7/1999 n.1196; idem 10/3/1998 n.397)
Ciò debitamente premesso, il primo giudice ha ritenuto sussistente nel caso di specie il vizio di eccesso di potere in senso relativo con riguardo alla posizione deteriore attribuita all’odierno appellato rispetto al parigrado M. F. (collocato al 4° posto della graduatoria) e tali statuizioni appaiono esatte, dovendosi in particolare condividere alla luce dei citati principi giurisprudenziali le censure formulate sul punto dal ricorrente di primo grado.
In questa sede l’Amministrazione rileva in sostanza l’esistenza di una differenziazione tra le posizioni dei due interessati candidati che giustificherebbe la diversificata attribuzione di punteggio (in favore del F.) e tanto sulla scorta degli elementi personali e di servizio emergenti dai curricula, di consistenza tale da far propendere per una migliore valutazione del pari grado chiamato in giudizio in prime cure.

Così non è.

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SENTENZA CONSIGLIO DI STATO