AL MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PS
Segreteria del Dipartimento
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato
Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali
e le Politiche del Personale della Polizia di Stato
Oggetto: Richiesta di riesame interpretativo in materia di indennità di valorizzazione per Vice Questori, Vice Questori Aggiunti e qualifiche equiparate
Si sottopone all’attenzione di codesto Ufficio una rilevante criticità interpretativa concernente l’applicazione delle disposizioni che disciplinano la corresponsione dell’indennità di valorizzazione destinata ai Vice Questori Aggiunti, Vice Questori e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici e medici.
L’articolo 2 del decreto concernente il cosiddetto “fondino” prevede, ai fini della corresponsione dell’emolumento nell’anno di riferimento, che il dirigente abbia posseduto la qualifica per almeno sei mesi, ovvero 180 giorni nell’anno, e che abbia prestato effettivo servizio nelle predette qualifiche per almeno sei mesi, ovvero 180 giorni nel medesimo anno.
La disposizione fa espresso riferimento all’intero anno solare e non al periodo successivo o antecedente ad una promozione, né ad un singolo semestre assunto in modo autonomo e separato. Il richiamo all’“anno” e al “medesimo anno” appare funzionale proprio a consentire la verifica del requisito in relazione alle diverse situazioni che possono verificarsi nel corso dell’anno di riferimento.
In tale prospettiva, non appare condivisibile l’interpretazione secondo cui il Vice Questore promosso alla qualifica di Primo Dirigente con decorrenza 1° luglio non avrebbe maturato il requisito dei 180 giorni di servizio nella qualifica utile. Al contrario, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno, egli ha posseduto la qualifica di Vice Questore per 181 giorni.
L’argomentazione secondo cui il dirigente “non ha totalizzato 180 giorni di servizio alla data della promozione” risulta pertanto non coerente con il dato normativo, perché finisce per applicare il requisito temporale con riferimento ad una scansione semestrale rigida, anziché all’intero anno solare come previsto dalla disposizione.
Ne consegue che il Vice Questore promosso Primo Dirigente con decorrenza 1° luglio non può essere automaticamente escluso dalla corresponsione dell’indennità di valorizzazione. Per tale personale deve invece procedersi alla verifica del requisito della presenza effettiva nel periodo in cui ha rivestito la qualifica di Vice Questore nell’anno di riferimento.
Diversamente, si produrrebbe un effetto irragionevole e penalizzante nei confronti di una platea di funzionari che, pur avendo maturato nell’anno solare il periodo minimo previsto nella qualifica utile, verrebbe privata dell’emolumento o, nei casi in cui lo stesso sia già stato corrisposto, esposta a richieste di recupero delle somme.
Per quanto sopra, si chiede un urgente riesame dell’orientamento interpretativo adottato, al fine di assicurare un’applicazione coerente con il dato letterale della disposizione, con la ratio dell’istituto e con i principi di ragionevolezza, equità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Richiesta di riesame interpretativo in materia di indennità per V.Q, V.Q.A. e qualifiche equiparate