All’Ufficio Relazioni Sindacali
Al Direttore Risorse Umane
Nell’individuazione di criteri oggettivi che vadano a qualificare il “demerito” esprimiamo forti perplessità sul punto concernente gli addebiti disciplinari e penali storicamente riferibili all’ultimo quinquennio, poiché non è affatto chiaro se nei confronti di un funzionario sottoposto a procedimento disciplinare o penale senza che esso sia stato definito, sia da attendersi una valutazione negativa di “demerito” o se quest’ultima, viceversa, resti sospesa fino alla definizione del gravame disciplinare o all’emanazione di una sentenza definitiva di condanna.
A riguardo occorre osservare che il demerito riferito a procedimenti penali o disciplinari “sub iudice” comprometterebbe la progressione di carriera di chi è più esposto a rischio professionale, come i colleghi impegnati in servizi di polizia giudiziaria o di ordine pubblico o di chi si trovi sottoposto a procedimenti destinati a concludersi con esito favorevole.
Ancora più insidiosa è la regola ove si analizzi il problema della durata di eventuali processi amministrativi instaurati a seguito di ricorso avverso sanzioni disciplinari, giacché in molti casi essi sono destinati a concludersi a distanza di parecchi anni. Si realizzerebbe, in tal modo, una sostanziale “presunzione” di demerito, pur in pendenza degli strumenti che la legge riconosce all’interessato a tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive.
Del resto, per i colleghi militari il “demerito”, per procedimenti “sub iudice”, è limitato alle sole ipotesi della “sospensione disciplinare o penale dal servizio”.
Per quanto sopra esposto si chiede di voler riformulare la bozza di circolare relativa all’individuazione dei criteri sulla base dei quali dovrà essere stabilito il demerito, eliminando la lettera b. del punto 2. (“in caso di pendenza del procedimento si attende la definizione del gravame”) e la lettera b. del punto 3. (“in caso di pendenza del giudicato si attende la definizione della vertenza”, peraltro distonica rispetto alla precedente lettera a., che fa riferimento alla “sentenza di condanna passata in giudicato”) chiarendo per contro, con la necessaria evidenza, che non potrà farsi luogo ad attestazione di demerito in caso di pendenza di ricorso amministrativo (giurisdizionale e non) avverso sanzione disciplinare né in caso di pendenza di ricorso in appello o in cassazione avverso condanna penale (con la possibile eccezione dell’arresto avvenuto in flagranza o della incontestabile evidenza dei fatti addebitati).
Il Segretario Nazionale
Enzo M. Letizia