141-8lettera1Al Ministero dell’Interno
Ufficio per l’Amministrazione Generale
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali

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Con la circolare nr. 557/RS/01/113/5895 del 19 febbraio 2012, avente ad oggetto cambi turno e reperibilità, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al punto 1.5, pag. 8, ultimo capoverso, chiarisce che: “…anche la programmazione settimanale che dovesse contenere una variazione o un cambio turno dovrà prevedere per ogni operatore 36 ore di lavoro…” e ricorda che: “…qualora una variazione in sede di programmazione settimanale o un cambio turno comportino orario di lavoro in eccedenza questo va compensato quale lavoro straordinario.”.

Il menzionato atto aderisce pienamente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale la giornata lavorativa prestata in eccedenza rispetto all’orario settimanale di 36 ore, stabilito dall’A.N.Q., da diritto al compenso per lavoro straordinario.

Appare, pertanto ridondante ed inutile la sollecitazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, cui fa riferimento la nota nr. 557/RS/01/21/6193 del 3 aprile 2012, trasmessa da codesto Ufficio alle OO.SS., finalizzata all’individuazione di una soluzione uniforme per tutto il personale del Comparto Sicurezza – Difesa in merito al pagamento quale lavoro straordinario delle ore destinate al riposo. Nella nota si fa, tra l’altro riferimento ad una sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, la nr. 0134/2012, risalente all’8 marzo 2012, i cui principi sono stati chiaramente accolti, come sopra evidenziato, dalla citata circolare del 19 febbraio u.s..

Pertanto si chiede di ritirare in autotutela il citato quesito affinché non si crei un vulnus interpretativo su una questione già risolta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Enzo Marco Letizia

DIRITTO AL PAGAMENTO STRAORDINARIO