4-99-163circolariPer il personale della Polizia di Stato che raggiunge i limiti di età nel corso del 2011 la cd finestra mobile di cui all’art. 12 comma 1 della Legge 122/2010, non si applica nella sola ipotesi che entro il 31/12/2010 siano stati già maturati i requisiti minimi previsti dall’art.6 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, numero 165 ossia, rispettivamente 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva o 40 anni di anzianità contributiva ovvero 53 anni di età ed il massimo dell’anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza, requisiti per i quali, se maturati entro il 31/12/2010, continuano ad operare le decorrenze già previste dalle disposizioni previdenti . Dal 2011, nell’ipotesi che i predetti requisiti minimi stabiliti per la pensione di anzianità dovessero maturare in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età previsti  per  la pensione di vecchiaia, il differimento di un anno decorrerà esclusivamente dalla data di maturazione dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità.

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