La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito che il trattamento stipendiale derivante dal passaggio da Primo Dirigente – 2 anni a Primo Dirigente + 2 anni, previsto dall’art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n.804, è un mero automatismo stipendiale per attribuire il quale non è necessario predisporre un provvedimento giuridico ed economico.
Sino al passaggio dell’elaborazione stipendiale alla piattaforma MEF-NoiPA l’aggiornamento avveniva in modo automatico, attraverso una procedura CENAPS.
Attualmente, l’adeguamento stipendiale è a carico degli Uffici Amministrativo Contabili dei Reparti, a cui sono state fornite le indicazioni operative per segnalare le variazioni sul sistema NoiPA.
Poiché non tutti i Reparti sembra abbiano conseguito in modo completo e tempestivo la disposizione sopra citata ed al fine di accelerare gli adempimenti, e quindi definire l’aggiornamento stipendiale, la stessa Direzione ha, infine, riferito di aver proceduto ad inviare agli stessi un nuovo messaggio CENAPS di sollecito.
Roma, 13 dicembre 2017