1-39agenzie-lulio-2015Auspichiamo che il dibattito parlamentare sull’introduzione del reato di tortura si svolga con la necessaria serenità e non sia influenzato dall’onda emotiva suscitata dalla sentenza della Corte di Strasburgo, in merito ai fatti della Diaz. Molti disegni di legge si sono susseguiti nel tempo, con l’obiettivo di adeguare la nostra legislazione agli obblighi previsti dalla Convenzione Anti Tortura del 1984 e di attribuire alla tortura – come sollecitato da più parti – una specifica rilevanza, che rischia di perdersi nella perseguibilità solo episodica e circoscritta delle relative condotte, ricavabile da una serie di previsioni già esistenti nella nostra legislazione. E’ però necessario, a nostro avviso, che, al di là di ogni possibile ideologizzazione, siano garantiti alcuni elementi fondamentali. Non riteniamo che l’operatività del nuovo reato debba rimanere circoscritta alle sole condotte poste in essere da pubblici dipendenti, ma che, viceversa, essa debba sanzionare anche condotte dello stesso tipo nell’ambito dei rapporti interprivati, conformemente a quanto richiesto da alcuni testi internazionali cui l’Italia ha aderito (come la “Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della discriminazione razziale” del 1965 e la “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza nei confronti della donna” del 1993). Propendiamo, quindi, per un reato comune, a dolo intenzionale, così da rendere applicabile la tortura anche a fronte di sofferenze acute causate ad es. per gelosia, per sadismo o per vendetta, che altrimenti resterebbero escluse e che valorizzi l’elemento della gravità delle sofferenze fisiche o psichiche arrecate alla vittima, precisando sulla base di quali elementi tale gravità debba essere valutata (avuto riguardo, ad es., all’età, al sesso, alle condizioni di salute, all’integrità psichica della vittima, alla durata del trattamento et sim.). Riteniamo necessario che alle azioni siano parificate le omissioni, in relazione alla determinazione delle sofferenze o del dolore gravi; che sia richiesta la pluralità delle condotte, in considerazione delle stesse caratteristiche intrinseche della tortura; che si preveda espressamente l’esclusione delle sofferenze derivanti da sanzioni legittime dell’Autorità. L’esigenza di marcare il particolare disvalore delle condotte poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico può essere assicurata attraverso un’aggravante specifica, senza, però, restringere l’operatività della tortura soltanto a questo tipo di ipotesi.

DIAZ: SIAP-ANFP, DIBATTITO SU TORTURA NO SU ONDA EMOTIVA (ANSA) – ROMA, 7 APR – «Auspichiamo che il dibattito parlamentare sull’introduzione del reato di tortura si svolga con la necessaria serenità e non sia influenzato dall’onda emotiva suscitata dalla sentenza della Corte di Strasburgo, in merito ai fatti della Diaz». Lo affermano in una nota i segretari di Siap e Anfp Giuseppe Tiani e Lorena La Spina chiedendo che il nuovo reato «non deve rimanere circoscritto alle sole condotte poste in essere da pubblici dipendenti ma deve sanzionare anche condotte dello stesso tipo nell’ambito dei rapporti interprivati» Secondo i sindacati, dunque, il nuovo reato di tortura dovrà essere «un reato comune, a dolo intenzionale, così da rendere applicabile la tortura anche a fronte di sofferenze acute causate, ad esempio per gelosia, per sadismo o per vendetta, che altrimenti resterebbero escluse, e che valorizzi l’elemento della gravità delle sofferenze fisiche o psichiche arrecate alla vittima, precisando sulla base di quali elementi tale gravità debba essere valutata». Inoltre, è necessario che «alle azioni siano parificate le omissioni, in relazione alla determinazione delle sofferenze o del dolore gravi; che sia richiesta la pluralità delle condotte, in considerazione delle stesse caratteristiche intrinseche della tortura; che si preveda espressamente l’esclusione delle sofferenze derivanti da sanzioni legittime dell’Autorità». «L’esigenza di marcare il particolare disvalore delle condotte poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio – concludono Siap e Anfp – può essere assicurata attraverso un’aggravante specifica, senza, però, restringere l’operatività della tortura soltanto a questo tipo di ipotesi». (ANSA).

G8: ANFP-SIAP, DIBATTITO SU REATO TORTURA NON SIA INFLUENZATO DA ONDA EMOTIVA = Roma, 7 apr. (AdnKronos) – «Auspichiamo che il dibattito parlamentare sull’introduzione del reato di tortura si svolga con la necessaria serenità e non sia influenzato dall’onda emotiva suscitata dalla sentenza della Corte di Strasburgo, in merito ai fatti della Diaz». Lo sottolineano il segretario generale del Siap Giuseppe Tiani e il segretario nazionale Anfp Lorena La Spina. «Molti disegni di legge si sono susseguiti nel tempo, con l’obiettivo di adeguare la nostra legislazione agli obblighi previsti dalla Convenzione Anti Tortura del 1984 e di attribuire alla tortura – come sollecitato da più parti – una specifica rilevanza, che rischia di perdersi nella perseguibilità solo episodica e circoscritta delle relative condotte, ricavabile da una serie di previsioni già esistenti nella nostra legislazione. È però necessario, a nostro avviso -continuano- che, al di là di ogni possibile ideologizzazione, siano garantiti alcuni elementi fondamentali». «Non riteniamo che l’operatività del nuovo reato debba rimanere circoscritta alle sole condotte poste in essere da pubblici dipendenti, ma che, viceversa, essa debba sanzionare anche condotte dello stesso tipo nell’ambito dei rapporti interprivati, conformemente a quanto richiesto da alcuni testi internazionali cui l’Italia ha aderito (come la »Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della discriminazione razziale« del 1965 e la »Dichiarazione sull’eliminazione della violenza nei confronti della donna« del 1993)». (segue) (Mac/AdnKronos)

G8: ANFP-SIAP, DIBATTITO SU REATO TORTURA NON SIA INFLUENZATO DA ONDA EMOTIVA (2) = (AdnKronos) – «Propendiamo, quindi, per un reato comune, a dolo intenzionale, così da rendere applicabile la tortura anche a fronte di sofferenze acute causate ad es. per gelosia, per sadismo o per vendetta, che altrimenti resterebbero escluse e che valorizzi l’elemento della gravità delle sofferenze fisiche o psichiche arrecate alla vittima, precisando sulla base di quali elementi tale gravità debba essere valutata (avuto riguardo, ad es., all’età, al sesso, alle condizioni di salute, all’integrità psichica della vittima, alla durata del trattamento et sim.)». «Riteniamo necessario -rilevano Tiani e La Spina- che alle azioni siano parificate le omissioni, in relazione alla determinazione delle sofferenze o del dolore gravi; che sia richiesta la pluralità delle condotte, in considerazione delle stesse caratteristiche intrinseche della tortura; che si preveda espressamente l’esclusione delle sofferenze derivanti da sanzioni legittime dell’Autorità. L’esigenza di marcare il particolare disvalore delle condotte poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico può essere assicurata attraverso un’aggravante specifica, senza, però, restringere l’operatività della tortura soltanto a questo tipo di ipotesi».