180-16lettera1Al Ministero dell’Interno
Ufficio per l’Amministrazione
Generale della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali – ROMA –

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Si fa seguito e riferimento alle osservazioni generali già espresse in relazione ai criteri di massima da applicare per il personale della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia, con particolare riferimento alla necessità di ridurre i coefficienti di punteggio discrezionale, al fine di ancorare il giudizio ad elementi certi ed obiettivi, così da garantirne trasparenza ed imparzialità.

RUOLO TECNICO

Con particolare riguardo ai criteri da applicare per lo scrutinio dei funzionari del ruolo tecnico, si evidenzia quanto segue.
Anche in questo caso il 24% di componente discrezionale (Cat. V) si rivela ingiustificatamente soverchiante rispetto al 18,5% di punteggio attribuito mediante valutazione aritmetica dei titoli acquisiti “sul campo” (Cat. II, III e IV). Si consideri inoltre che il 57,5% del giudizio complessivo si fonda sulla somma dei punteggi desunti dai rapporti informativi dell’ultimo quinquennio. Ma per molti funzionari tecnici la progressione in carriera è lentissima nel tempo per mancanza di posti dirigenziali ed al momento per mancanza degli scrutini (per alcuni solo eventuali) i giudizi dei rapporti informativi risultano pressoché omogenei. Pertanto quel 24% di componente discrezionale diviene il vero pilastro su cui si basa l’impalcatura del giudizio finale.
Innalzare, quindi, al 30,5% il peso delle Cat. II, III e IV e ridurre al 12% quello della Cat. V, come già proposto per i funzionari della Polizia di Stato che espletano attività di polizia, si rivela funzionale anche per i colleghi dei Ruoli Tecnica, in un’ottica di effettiva valorizzazione del merito professionale specifico e delle responsabilità connesse agli incarichi ricoperti.

CATEGORIA II
“Particolari incarichi e servizi svolti”

Si propone l’innalzamento del coefficiente numerico dagli attuali 4 punti, ad un massimo di 6 punti, assegnando fino a 3 punti per la Cat. II – A (0,3 punti per i coefficienti riferiti alle singole voci) e mantenendo fino ad 1 punto per le restanti Cat. II – B, II – C e II – D (di cui alla Tabella 2).
Riguardo alla Tab. 2 risultano evidenti discrasie di valutazione, in termini di punteggi attribuiti alle singole voci, se si paragonano quella dei Tecnici con quella dei Commissari (vedasi tabelle sotto per confronto). Ad esempio, risulta di difficile comprensione la diversa valutazione delle docenze, al pari di quella riferita agli incarichi di Presidente/componente di commissioni d’esame e di Presidente/componente di comitati e/o gruppi di lavoro.

Cat. II – Tecnici
allegata tabella

Cat. II – Commissari
allegata tabella

Inoltre, in tale Categoria II – A (Incarichi particolari svolti nell’Amministrazione di cui alla Tabella 2), risultano del tutto assenti i pur frequenti incarichi dei Direttori Tecnici (ma anche dei Commissari) connessi alla normativa sui contratti pubblici (cosiddetto “codice degli appalti” D. Lgs. 163/2003 e Regolamento di attuazione) e che esulano dalle normali attività istituzionali. Nello specifico si tratta di incarichi che comportano particolari profili di responsabilità penali, civili ed amministrative, ben individuate dalla legge e che, pertanto, andrebbero adeguatamente considerate in fase di promozione.

Ad esempio:
1. Incarichi di Responsabile Unico del Procedimento;
2. Incarichi di Direttore di Esecuzione Contrattuale;
3. Incarichi di Assistente al Direttore di Esecuzione Contrattuale;
4. Incarichi di progettazione;
5. Incarichi di Verifiche di Conformità della fornitura di particolare complessità che richiedono la nomina di una apposita commissione.

E’ pertanto necessario individuare dei punteggi da assegnare a ciascuno dei suddetti incarichi, facendo anche riferimento al valore del contratto su cui si è chiamati ad operare.
Non si comprende, in tal senso, l’esclusione (per Tecnici e Commissari) degli incarichi di Presidente/Coordinatore e Componente delle Commissioni di Acquisto e Collaudo dall’assegnazione di punteggio. Si tratta di incarichi ed attività che vengono formalmente conferite ad personam e che “non rientrano nelle specifiche funzioni svolte presso l’ufficio di appartenenza in base a fonti normative o regolamentari”, oltre a determinare aggravio di lavoro nonché assunzione di responsabilità anche di tipo erariale.

CATEGORIA III
“Altri titoli”

Si propone l’aumento del punteggio assegnabile, dagli attuali 9,5 punti ad un massimo di 16,50 punti, da ripartire come segue:

3A. lavori originali elaborati per il servizio: fino ad un massimo di 3 punti (punti 0,30 per ogni lavoro);
3B. pubblicazioni scientifiche e incarichi accademici: fino ad un massimo di 3 punti (punti 0,30 per ogni pubblicazione);
3C. corsi professionali: fino ad un massimo di 3 punti (con revisione proporzionale dei punteggi di cui alla Tabella 3C);
3D. titoli di studio e di abilitazione professionale non obbligatori: fino ad un massimo di 4 punti (con rimodulazione dei punteggi di cui alla Tabella 3D);
3E. particolari riconoscimenti conseguiti negli ultimi dieci anni (Tabella 3E): fino ad un massimo di 3,50 punti (con revisione proporzionale dei punteggi di cui alla Tabella 3E).

Con riferimento ai titoli di cui al punto 3D è necessario riflettere su quanto segue.
Il sistema universitario italiano, a partire dal 1999 (DM 509/1999 e DM 270/2004), è stato profondamente rimodulato ed ora si articola su 3 cicli: la Laurea (180 CFU), titolo accademico di 1° ciclo, dà accesso al 2° ciclo (titolo accademico di Dottore) ed a Master Universitario di primo livello; la Laurea Specialistica/Magistrale (120 CFU), titolo principale del 2° ciclo (titolo accademico di Dottore magistrale) ed è indispensabile per accedere ai corsi di 3° ciclo che rilasciano il Dottorato di Ricerca (titolo accademico di Dottore di ricerca), Diploma di specializzazione (titolo accademico di Specialista), corsi di Master Universitario di secondo livello. Il sistema offre anche altri corsi accademici con i relativi titoli (vedasi schema).
Ciò premesso, appare utile rimodulare conseguentemente anche la “Tabella 3 – D”, con una valutazione dei titoli che si collochi in linea rispetto alla gerarchia accademica e che trova applicazione in qualsiasi concorso pubblico, pur se con differenze nella valorizzazione dei titoli, ma assegnando per classe omogenea identico valore.
Riguardo all’abilitazione professionale, il DPR 5 giugno 2001, n. 328 prevede l’istituzione di sezioni negli albi professionali in funzione del titolo di accesso se relativo al 2° ciclo, titolo di laurea specialistica (sezione A) o titolo di laurea se relativo al 1° ciclo (sezione B), in entrambi i casi previo esame di Stato, e distinguendo le competenze del professionista iscritto ad una sezione.
In relazione a quanto sopra esposto, più coerente appare una diversa valorizzazione dell’abilitazione professionale tra le due sezioni, con un punteggio superiore attribuito alla sezione con titoli di accesso relativi al 2° ciclo.

Schema del sistema formativo italiano
allegato

Proposta di rimodulazione

ATTINENTE al settore di impiego
Categoria III – Altri Titoli – Titoli di studio e di abilitazione professionale non obbligatori (TOTALE FINO A PUNTI 4)
Laurea vecchio ordinamento attinente al settore di impiego o equipollente, oltre la prima obbligatoria per l’accesso al concorso (300 CFU) 1
Laurea (durata triennale) attinente al settore di impiego, oltre la prima obbligatoria per l’accesso al concorso (180 CFU) 0,60
Laurea specialistica (durata biennale) attinente al settore di impiego, oltre la prima obbligatoria per l’accesso al concorso (120 CFU) 0.40
Diploma di Master Universitario di primo livello post lauream, Corsi di perfezionamento o equipollenti (durata annuale) attinenti al settore di impiego 0,20
Diploma di Master Universitario di secondo livello, Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione post lauream (durata pluriennale) o equipollenti attinenti al settore di impiego 1.50
Abilitazione all’eserciziodi attività professionale in materie specifiche rispetto al settore di impiego, se non obbligatoria per l’accesso al concorso 0.20

Nota: Considerazioni. Il valutando potrebbe avere conseguito nel corso della carriera un titolo post lauream, e quindi l’Amministrazione ha al suo interno personale maggiormente qualificato e tale qualificazione è riconosciuta a livello accademico e spendibile dall’Amministrazione in contesti nazionali ed internazionali.

NON ATTINENTE al settore di impiego
Categoria III – Altri Titoli – Titoli di studio e di abilitazione professionale non obbligatori (TOTALE FINO A PUNTI 4) Laurea vecchio ordinamento non attinente al settore di impiego o equipollente, oltre la prima obbligatoria per l’accesso al concorso 0,35
Laurea (durata triennale) non attinente al settore di impiego, oltre la prima obbligatoria per l’accesso al concorso 0,20
Laurea specialistica (durata biennale) non attinente al settore di impiego, oltre la prima obbligatoria per l’accesso al concorso 0.15
Diploma di Master Universitario di primo livello post lauream, Corsi di perfezionamento o equipollenti (durata annuale) non attinente al settore di impiego 0,05
Diploma di Master Universitario di secondo livello, Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione post lauream (durata pluriennale) o equipollenti non attinente al settore di impiego 0,2
Abilitazione all’eserciziodi attività professionale in materie non specifiche rispetto al settore di impiego, se non obbligatoria per l’accesso al concorso 0.05

Nota: Considerazioni. Il valutando potrebbe avere conseguito nel corso della carriera un titolo post lauream, che pur non essendo attinente al settore d’impiego è comunque una qualificazione riconosciuta a livello accademico ed eventualmente spendibile dall’Amministrazione in determinati contesti. Viene assegnato un punteggio inferiore poiché non direttamente utilizzabile nel settore di impiego.

Si ritiene, inoltre, opportuno estendere la valutazione all’ultimo decennio, al fine di valorizzare il complessivo percorso professionale del funzionario e non solo il quinquennio più recente, che appare suscettibile di essere influenzato da numerose variabili.

CATEGORIA IV
“Coefficiente di anzianità”

Si propone l’innalzamento dagli attuali 6 punti ad un massimo di 8 punti.

CATEGORIA V
“Qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado
di responsabilità assunta, alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni, all’impegno
professionale derivante dalla specifica sede di servizio. Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e
ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire”.

Si propone la riduzione dall’attuale massimo di 24 punti ad un massimo di 12,00 punti come proposto per i Commissari.

Ruolo professionale dei sanitari

Oltre alle osservazioni sin qui formulate, specie in riferimento alla Cat. V (sia per i funzionari dei Ruoli Tecnici sia per quelli del c.d. ruolo ordinario), si evidenzia l’opportunità di inserire all’interno della Cat. II l’attività svolta come Medico Competente. Viene, infatti, espressamente menzionato l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che nella stragrande maggioranza dei casi non viene affidata ai funzionari medici (benché non incompatibile).
In ogni caso, ove venisse inserito – come auspicato – l’incarico di Medico Competente, il punteggio di 0,10, assolutamente inadeguato rispetto alle responsabilità che ciascun singolo incarico comporta (ad es., in una Questura di media grandezza esso può determinare un incremento di circa 100 visite l’anno rispetto all’ordinario), andrebbe significativamente aumentato e riferito ad ogni decreto di nomina (giacché è possibile che un funzionario medico svolga funzioni di Medico Competente anche con riguardo a più sedi).
Come già osservato, anche per i funzionari medici si rende necessario introdurre criteri che consentano di misurare l’effettivo carico di lavoro, prendendo in considerazione – tra gli altri – il numero di visite effettuato, i servizi esterni e di ordine pubblico, le visite fiscali, i corsi di primo soccorso effettuati, le ore di insegnamento per l’aggiornamento professionale, la mole delle certificazioni prese in visione.

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Con riserva di intraprendere ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri iscritti, in caso di approvazione dell’attuale testo contenente i criteri di massima per il triennio 2013-1015, inviato alle OO.SS. per le proprie osservazioni.

Il Segretario Nazionale
Lorena LA SPINA

PARERE MEDICI E TECNICI