Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pref. Franco Gabrielli

Oggetto: Funzioni della qualifica del Commissario Capo.

Attraverso la recente circolare n. 333/SMOP/8.1222/2019, del 7 novembre u.s., sono state fornite indicazioni sulle modalità di conferimento degli incarichi ai funzionari direttivi della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nella fase transitoria, in attesa del perfezionamento dei progetti di riorganizzazione delle articolazioni centrali e periferiche della nostra Amministrazione.

Richiamando le disposizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 334/2000 e la Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, la circolare in questione evidenzia come sia preclusa la preposizione dei colleghi non dirigenti agli uffici di prima articolazione interna delle Questure, ai commissariati sezionali, agli uffici delle Specialità ed ai “reparti specialistici”.

In proposito, riteniamo opportune alcune considerazioni:

1) relativamente alle funzioni di tutti gli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, il comma 1 del citato articolo 2 del d.lgs. n. 334/2000 fa riferimento, tra l’altro, alla “direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;
2) nell’ambito della predetta carriera, con specifico riguardo ai funzionari con qualifica fino a commissario capo, il comma 2 precisa che:
– nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza;
– i funzionari direttivi svolgono, inoltre, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonché funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell’ufficio cui sono assegnati;
– nell’individuazione delle funzioni assegnate ai funzionari direttivi, dovrà essere privilegiato l’impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché nell’ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici, mentre per i commissari capo dovrà essere prevista, in via prioritaria, la direzione di uffici.

Dall’esame del predetto articolo non risultano, dunque, rilevabili impedimenti di principio rispetto alla possibilità che i commissari capo siano preposti ai commissariati, agli uffici di prima articolazione interna delle Questure o alle articolazioni degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici, come del resto avviene già da tempo nell’attuale assetto.

La preclusione all’assegnazione delle predette funzioni nasce, piuttosto, dalle previsioni della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, che, nell’individuare le funzioni riservate ai vice questori ed ai vice questori aggiunti, non ha ritenuto conto della necessità di inserire una locuzione che consentisse anche la preposizione dei commissari capo agli uffici cui si è già fatto riferimento che non risultino di particolare complessità.

Ed infatti, le stesse Commissioni parlamentari di merito che si sono pronunciate sul II correttivo alla revisione dei ruoli della Polizia di Stato, in fase di approvazione (Atto n. 119), hanno avuto modo di sottolineare quanto segue:
“p) valuti il Governo l’opportunità di prevedere che i funzionari della Polizia di Stato che rivestono la qualifica di commissario capo, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo ottobre 2000, n. 334, possano dirigere in via di supplenza o reggenza uffici per i quali sia prevista la direzione in capo a funzionari con qualifica di vice questore aggiunto”.

In proposito, riteniamo necessario evidenziare che l’ipotesi prospettata potrà costituire unicamente una soluzione di breve periodo, in attesa che siano apportate le indispensabili modifiche alla citata Tabella A, volte a garantire che i commissari capo possano continuare a svolgere le funzioni di direzione degli uffici di prima articolazione interna delle Questure, dei commissariati sezionali, oltre che degli uffici delle Specialità e dei reparti specialistici, che in considerazione del minor livello di complessità non debbano essere riservate ai funzionari con qualifiche di vice questore/vice questore aggiunto.

Si tratta, del resto, di un intervento finalizzato a mantenere lo status quo, evitando che il riordino – dal quale non è ancora peraltro derivata la dirigenzializzazione dell’intera categoria, con forza da sempre richiesta dalla nostra Associazione – non si traduca, paradossalmente, in una ingiustificabile deminutio per la qualifica apicale della parte rimasta direttiva della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

In assenza delle modifiche sollecitate e specie alla luce della considerevole riduzione numerica prevista per le qualifiche di vice questore/vice questore aggiunto, destinate a passare da 1.595 a 1.295 unità entro il 1° gennaio 2027, ci chiediamo come sarebbe possibile procedere all’attuazione del progetto di riorganizzazione del comparto periferico, già illustrata alle OO.SS., che prevede in un numero assai elevato di casi la preposizione ai citati uffici di funzionari con qualifica di commissario capo.

Certi della Sua sensibilità e della Sua attenzione alla criticità prospettata, restiamo in attesa del rapido avvio delle necessarie procedure di modifica della predetta Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82.

Enzo Marco Letizia

 

LETTERA 16 DICEMBRE 2019