Reintrodurre l’arresto in flagranza differita in tema di violenza negli stadi ed estenderlo anche alle manifestazioni pubbliche.

L’arresto differito previsto dall’art. 8 della legge n. 401/89 non è più vigente dal 30 giugno 2016, il contenuto essenziale della norma è “quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’art. 382 del codice di procedura penale colui il quale sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, entro le 48 ore dal fatto”.
La ragione dell’arresto in flagranza differita risiede nella difficoltà di intervento delle Forze dell’Ordine in contesti ambientali caratterizzati da elevata concentrazione di persone; l’intervento della Polizia sarebbe in siffatte ipotesi potenzialmente idoneo a provocare reazioni che potrebbero facilmente coinvolgere anche persone estranee ai fatti violenti. Circostanza, quest’ultima, non accettabile se si parte dal presupposto che gli interessi primari da tutelare sono l’ordine e la sicurezza pubblica.
Non si tratta, quindi, di ordinarie operazioni di polizia ove il confine di legittimità dell’arresto è ben delineato dal concetto di flagranza previsto dall’art. 382 c.p.p., ma di contesti in cui la concitazione dei momenti induce a differire l’adozione della misura per motivi di cautela e per evitare il coinvolgimento di soggetti estranei agli episodi di violenza.
A nostro parere, l’istituto della flagranza differita sarebbe conforme al dettato costituzionale dell’art. 13 Cost.; i requisiti dell’eccezionalità, della necessità e dell’urgenza sarebbero connaturati all’obiettiva impossibilità di procedere all’arresto nell’immediatezza per ragioni legate alla sicurezza o all’incolumità pubblica.
Inoltre, tale strumento funge da deterrente nei confronti degli autori di reati nel corso di manifestazioni sportive per la possibilità di essere arrestati non solo nell’immediatezza dei fatti, ma anche nelle 48 ore successive.
Per gli stessi motivi appena descritti riteniamo importante per la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica di introdurre la succitata norma anche nei casi di manifestazioni pubbliche e non più solo sportive.