OGGETTO: Osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35). Audizione 6 settembre 2018.

Alla I^ Commissione (Affari Costituzionali)
Alla IV^ Commissione (Difesa)
Camera dei deputati e Senato della Repubblica

Premessa

Nella predisposizione della prossima legge di Bilancio sarà necessario che il Governo ed il Parlamento finanzino in maniera adeguata l’area negoziale autonoma per la Dirigenza delle Forze di Polizia poiché i fondi al momento disponibili sono del tutto insufficienti per soddisfare le esigenze della categoria.

Vanno altresì adeguatamente finanziati sia il capitolo concernente le indennità connesse alla mobilità del personale dirigente, che a volte attende anche 12 mesi per l’erogazione del dovuto, sia il capitolo concernente lo straordinario, in quanto oggi assistiamo al taglio delle ore rese in eccedenza rispetto ai limiti ordinamentali.

Infine, avendo coscienza del fatto che il presente correttivo sia parziale, come peraltro evidenziato nella relazione illustrativa di codesto ramo del Parlamento, nella legge di bilancio andrà finanziata anche la seconda fase concernente la riapertura dei termini per i correttivi all’attuale riordino connessi a quelli delle Forze Armate su cui si è impegnato il Governo.

1. Le criticità relative al principio di equiordinazione e dei connessi trattamenti economici:

a) Riconoscimento ai fini pensionistici della laurea e del corso quadriennale

Come è noto l’età anagrafica media di immissione in servizio per i funzionari di polizia è superiore di almeno 7/8 anni rispetto a quella degli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare, con effetti negativi sul trattamento pensionistico, basato sul sistema contributivo.
Tale età è più alta poiché, per l’accesso alla carriera dei funzionari di polizia è richiesto il possesso del titolo di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico oppure, fino agli anni 90, la frequenza del corso quadriennale presso l’Istituto di Polizia, anch’esso non produttivo di effetti sul trattamento pensionistico.

Al riguardo, va evidenziato che se è differente l’età anagrafica di accesso al ruolo (27/30 rispetto ai 19/22 anni degli ufficiali) quella del pensionamento – in relazione ai peculiari e gravosi compiti – è uguale per tutto il personale delle Forze di Polizia.
Inoltre, mutatis mutandis, il ragionamento va applicato a funzionari dei ruoli tecnico-scientifico e dei medici, tanto che per gli ufficiali medici e del commissariato del Comparto Sicurezza e Difesa la relativa laurea è riconosciuta ai fini pensionistici.

In merito va sottolineato che il legislatore ha previsto delle norme di salvaguardia economico-previdenziale. Infatti in virtù del combinato disposto dell’art. 1860 del Dl n.66/2010, con l’art. 32 del Dpr n.1092/1973, nei confronti degli ufficiali, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano ai fini pensionistici gli anni legali dei relativi corsi senza riscatto.

La ratio è semplice: tale modalità di assunzione comporta un risparmio per i corpi militari nella formazione dei propri ufficiali, ma determina un innalzamento dell’età anagrafica per l’immissione nei ruoli di detto personale, con degli effetti negativi ai fini pensionistici, in quanto per evidenti ragioni connesse all’efficienza psico-fisica, viene posto il limite ordinamentale di 60 anni per il collocamento in pensione.
Pertanto, per assicurare lo stesso trattamento economico ai fini pensionistici tra l’ufficiale di accademia e l’ufficiale per la cui assunzione è richiesto il diploma di laurea, è stata prevista la computabilità dei relativi corsi di laurea ai fini pensionistici.

La posizione dei funzionari di polizia è speculare a quella degli ufficiali non di accademia. Per quanto sopra esposto è di tutta evidenza che i Funzionari percepiranno pensioni più magre rispetto agli ufficiali del Comparto Sicurezza e Difesa. Una disparità di trattamento che il Parlamento deve sanare, nel pieno rispetto del principio di specificità di cui all’art.19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

b) Progressione economica al ventitreesimo anno. Disparità di trattamento

È altrettanto indispensabile sanare un’altra sperequazione economico- stipendiale: quella tra i funzionari di polizia (e qualifiche equiparate dei funzionari dei ruoli tecnico-scientifici e dei medici) con 23 anni di servizio nel ruolo, e gli ufficiali non di Accademia per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea.

Infatti, ai Maggiori, ai Tenenti Colonnelli ed ai Colonnelli, assunti nel modo sopracitato, al compimento del 23° anno di servizio nel ruolo, è attribuito lo stipendio del Generale di Brigata, più le classi maturate in base agli anni di servizio.

Invece, ai Vice Questori ed ai Primi Dirigenti, che hanno una posizione assolutamente speculare ai citati ufficiali non d’Accademia, pur essendo immessi nei ruoli dei funzionari di polizia con il possesso della laurea e nominati direttamente Commissari, al compimento del 23° anno di servizio è attribuito il solo stipendio da Dirigente Superiore mentre le classi stipendiali verranno corrisposte al maturare del 25° anno di servizio.

Anche in questo, è evidente la disparità di trattamento economico nella progressione stipendiale ai danni dei funzionari di polizia che viola, tra l’altro, il principio della delega nella parte in cui sancisce che vada assicurato “il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici”, ex articolo 8, comma 1, lettera A (punto 1), della legge 7 agosto 2015 n.124.

c) Incrementare il fondo per V.Q.A. e V.Q. e qualifiche equiparate dei funzionari tecnico-scientifici e medici, ex art. 45 comma 11 del Decreto Legislativo nr. 95/2017

Al fine di evitare le disparità di trattamento tra vice questori aggiunti e vice questori con le equivalenti qualifiche dell’arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo della Polizia Penitenziaria si richiede l’incremento del fondo destinato alla Polizia di Stato che appare sperequato rispetto a quello destinato alle predette forze di polizia ad ordinamento civile.

Infatti per la Polizia di Stato sono stati stanziati 0,9 milioni di euro per un totale di vice questori e vice questori aggiunti di 2088 unità. Per l’Arma dei Carabinieri sono stati stanziati 1,45 milioni di euro per un totale di 1619 unità. Per il corpo della guardia di Finanza sono stati stanziati 1, 2 milioni di euro per un totale di 1378 unità. Gli effetti sperequativi tra i funzionari di polizia e gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza non hanno bisogno di ulteriori commenti.

d) Semplificare le procedure per il pagamento delle indennità relative alla mobilità del personale

Il ritardo di molti mesi nella corresponsione dei pagamenti delle indennità relative alla mobilità del personale, rappresenta un costo iniquo che si aggiunge ai disagi che gravano sulle spalle dei funzionari trasferiti d’ufficio.

In merito, al fine di semplificare e ridurre i tempi, richiediamo che si estendano anche alle forze di polizia ad ordinamento civile le norme proprie delle Amministrazioni militari le quali prevedono che per ogni decreto economico il controllo di legittimità da parte degli organi competenti sia successivo e non preventivo come avviene per le amministrazioni civili. In tal modo si potrebbe razionalizzare ed accelerare l’iter burocratico per la corresponsione delle citate indennità, aumentando l’efficienza delle relative amministrazioni.

2) Cassare il taglio dell’organico dei Primi Dirigenti

La categoria è, e lo sarà ancora per lungo tempo, interessata dalla c.d. “bomba anagrafica”, dovuta agli errori di programmazione che hanno caratterizzato l’azione dell’Amministrazione tra la metà degli anni 80 fino al termine degli anni 90, per cui richiediamo che venga eliminato il taglio di 81 posti di funzione da Primo Dirigente operato con il D.L. 95/2017, riportando l’organico di tale qualifica da 628 a 709 unità con il correttivo al riordino, al fine di ridurre gli “ingorghi “nella progressione di carriera che, come noto, producono insidiose demotivazioni.

3) Reciprocità dei Direttori Centrali nella partecipazione alle commissioni di avanzamento in carriera della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno

L’integrazione del Consiglio di Amministrazione sia con i Dirigenti Generali che assumono le funzioni di Direttore Centrale sia con i Prefetti, Direttori Centrali, non provenienti dai ruoli della Polizia, è apprezzabile per il riconoscimento ai Dirigenti Generali con incarico apicale. Viceversa la partecipazione dei Prefetti non provenienti dai ruoli della Polizia di Stato ai lavori delle Commissioni di avanzamento in carriera desta forti perplessità, che potrebbero essere superate se i Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato, in condizioni di reciprocità, se venissero ammessi alle omologhe Commissioni che procedono allo scrutinio del personale della carriera prefettizia, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

4) Effetti sperequativi del Blocco economico

L’Amministrazione ha applicato l’istituto dell’abbattimento ai dirigenti promossi durante il periodo di blocco, prendendo in considerazione l’anzianità di servizio corrispondente a quel periodo.

La linea scelta ha evitato disparità di trattamento tra coloro che sono stati promossi durante il blocco e coloro che sarebbero stati promossi dopo il blocco. Tuttavia, non ha evitato la disparità di trattamento tra coloro che sono stati promossi durante il blocco, e si sono visti applicare l’istituto dell’abbattimento, e coloro che sono stati promossi prima del blocco, ai quali non è stato applicato questo istituto.

Questi ultimi, infatti, pur possedendo una maggiore anzianità di qualifica, hanno percepito, dal 2015 in poi, uno stipendio minore rispetto a quello dei pari qualifica promossi durante il blocco e in possesso di una minore anzianità nella qualifica, ciò in deroga alla disciplina generale, sulla base della quale la maggiore anzianità di qualifica determina la maturazione di un numero superiore di classi e scatti e, quindi, di un maggiore incremento stipendiale.

Ai dirigenti in servizio al 1° gennaio 2018 è stato rideterminato il trattamento stipendiale, ai sensi del decreto n. 95/2017, risolvendo così, in gran parte, il problema. È, dunque, giusto garantire la perequazione anche a chi non l’ha avuta.

5) Modifica del nome delle qualifiche neo-dirigenziali per il personale appartenente al ruolo tecnico scientifico

Tra le novità introdotte dal Decreto Legislativo 95/2017, relativamente all’art.1 – comma 2 – lettera a), modificando il DPR 337/2000, sono istituiti i ruoli (a) degli agenti ed assistenti tecnici, (b) dei sovrintendenti tecnici, (c) degli ispettori tecnici e (d) la carriera dei funzionari tecnici.

Occorre notare che sino a questa fase la norma lascia intendere un perfetto allineamento ai ruoli e carriere delle corrispondenti qualifiche del personale che espleta attività di polizia (regolato dal precedente comma 1), aggiungendo l’aggettivo tecnico per il personale che espleta attività tecnica.
Questo lascerebbe immaginare che per i funzionari tecnici siano stati adottati gli stessi criteri di denominazione delle qualifiche sottordinate e sovraordinate.

Tuttavia la stessa norma al comma 2, a differenza del principio adottato per tutte le restanti qualifiche dei ruoli tecnici per la carriera dei funzionari tecnici ha stabilito il sostanziale mantenimento della denominazione delle qualifiche: direttore tecnico, direttore tecnico principale, direttore tecnico capo e l’istituzione della qualifica del direttore tecnico superiore.

Infatti su 19 qualifiche di tutti i ruoli tecnici (dall’agente tecnico al dirigente generale tecnico), cinque di esse (dal sostituto direttore tecnico al direttore tecnico superiore) sono state volutamente mantenute disallineate rispetto ai criteri di denominazione adottati, che prevedono una perfetta corrispondenza con le analoghe qualifiche del ruolo di polizia.

Con la nuova proposta dell’Amministrazione con il correttivo de quo sono state omogeneizzate le qualifiche di Sost. Commissario Tecnico, Vice Commissario Tecnico, Commissario Tecnico e Commissario Capo Tecnico, lasciando invariate quelle di Direttore Tecnico Capo e Direttore Tecnico Superiore: sarebbero coinvolti in questo disallineamento della nomenclatura 303 funzionari tecnici su un totale di 5247 unità complessive del ruolo tecnico.

Quindi una stretta minoranza di appartenenti, pari a meno del 6% del totale del personale del ruolo tecnico, verrebbe esclusa dal processo di armonizzazione delle qualifiche. Il che viene visto come una vera e propria “discriminazione”.

Il principio di armonizzazione, che ha comportato il sostanziale avvicinamento tra qualifiche equiparate del ruolo di polizia e tecnico, riducendo ampiamente l’anacronistico ed incomprensibile eccesso di qualifiche, spesso troppo dissimili e disorganiche tra loro, ha rappresentato un significativo passo in avanti in termini di snellimento, di semplificazione gestionale e di visione unitaria dell’inquadramento generale dell’intera organizzazione.

Infatti l’armonizzazione delle qualifiche contribuisce a rafforzare il sentimento identitario per l’Istituzione ed al consolidamento della coesione interna delle differenti componenti della Polizia di Stato.

In questo senso il Legislatore ha chiaramente scelto di avviare un percorso che salvaguardi l’identità e l’integrità necessarie per il buon funzionamento e la stessa esistenza dell’Istituzione.

Ciò premesso è da ritenere che tale processo, che avrebbe potuto interessare anche le rimanenti qualifiche tenute escluse, si sia incomprensibilmente arrestato.

6) Criticità 107^ corso

Nella correzione relativa al periodo transitorio concernente il 107° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, si è passati dai previsti due anni di durata, prescritti dal D.Lgs. 334/2000 e confermati anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 95/2017 (c.d. riordino delle carriere), ad un periodo di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di circa 19 mesi, cui fa seguito un tirocinio di circa 5 mesi, da svolgere presso i reparti di assegnazione, scelti dai frequentatori sulla base della graduatoria finale del corso.

Al superamento del corso però non conseguirebbe la promozione a Commissario Capo, così come invece espressamente previsto dall’art. 4/4° D.Lgs.334/2000, ma la conferma nella qualifica di Commissario. Si tratterebbe dunque di un intervento che va ad attuare una riforma nettamente peggiorativa per i frequentatori del 107° corso, i quali pur superando tutti gli esami, le prove, le valutazioni ed i giudizi di idoneità richiesti, e pur conseguendo il prescritto Master di II livello, si ritroverebbero a non conseguire la promozione a Commissario Capo, nonostante tale promozione sia oggi espressamente prevista dall’art.4/4° D.Lgs.334/2000.

Una tale impostazione, peraltro, riproporrebbe la problematica, già superata dal Decreto 23/03/2018, della mancata copertura durante il periodo di tirocinio dell’aspettativa speciale, ex art. 28 della L.668/1986, per i 19 frequentatori del 107° corso già provenienti dai ruoli della Polizia di Stato. Dal superamento del suddetto tirocinio dipende infatti la conferma in ruolo, e la mancata copertura dell’aspettativa speciale comporta che in caso negativo questi colleghi perderebbero il posto di lavoro.

Se l’Amministrazione, ha intenzione di concentrare la durata del corso di formazione da 24 a 19 mesi, può benissimo farlo, riconoscendo quello che è attualmente previsto dalla legge: la nomina a Commissario Capo, e la normale immissione in ruolo senza alcun tirocinio. Basterebbe applicare al 107° corso una norma transitoria del tutto uguale a quella già prevista nel D.Lgs. 95/2017 per il 106° corso (art.2,n.1, lett. cc), che ha semplicemente previsto la fine anticipata del corso di due mesi circa, con conseguente anticipato conseguimento della qualifica di Commissario Capo.

Si evidenzia infine un’ulteriore considerazione di natura organizzativa che pure dovrebbe far propendere per una tale soluzione (laddove non lo fossero i suddetti evidenti motivi di equità ed opportunità).

Nel 2024-2025 è previsto un picco di pensionamenti fra i Dirigenti della Polizia di Stato, che rischia di mettere in difficoltà l’Amministrazione. E proprio nel 2025, in virtù della ritardato avvio del 107° corso Commissari, non vi sarà alcuna promozione a Vice Questore Aggiunto, attuale prima qualifica dirigenziale, in quanto ad oggi detto corso sarebbe scrutinato e promosso con decorrenza 01/01/2026, mentre il 106° corso sarebbe scrutinato e promosso con decorrenza 01/01/2024.

L’anticipata fine del corso di formazione, con conseguente conseguimento anticipato della qualifica di Commissario Capo, abbinato al riconoscimento nella fase transitoria del termine di 5 anni e 6 mesi nella promozione a V.Q.A. (come richiesto dall’A.N.F.P.), consentirebbe al 107° corso di essere promossi nella dirigenza il 01/01/2025, ed all’amministrazione di non avere un “buco”, nella progressione delle promozioni in tale qualifica.

7) Promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto per i funzionari in servizio al 31/12/2017

Il D.Lgs. 95/2017 ha profondamente innovato l’accesso e la progressione di carriera nell’ambito della Carriera dei Funzionari di Polizia. In particolare si è proceduto all’unificazione dei precedenti ruoli dei Commissari e dei Dirigenti nell’ambito del nuovo ruolo unico dei Funzionari, a far data dal 01/01/2018. Ciò ha però portato ad alcune criticità nella fase transitoria, in particolare per quanto riguarda la promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto per i funzionari in servizio al 31/12/2017 (in sostanza il personale che riveste la qualifica di Commissario Capo e di Commissario).

In particolare l’art.2, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 95/2017, ha previsto che tale personale acceda alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, anche in sovrannumero, “…ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334”, senza precisare se si debba far riferimento all’originario testo del D.Lgs.334/2000, che prevedeva per la promozione il requisito di anzianità 5 anni e 6 mesi nella qualifica di Commissario Capo, o a quello modificato dallo stesso D.Lgs. 95/2017, che ha previsto un’anzianità di 6 anni. Ad uno specifico quesito posto da questa O.S. al Dipartimento della P.S. si è appreso che l’interpretazione data dall’Amministrazione sia di un requisito di anzianità richiesto di 6 anni per la promozione a Vice Questore Aggiunto, anche per i funzionari già in servizio alla data del 31/12/2017.

Tale interpretazione è ingiustamente penalizzante per il suddetto personale, e richiede una correzione della citata norma del D.Lgs. 95/2017 in modo da evitare dubbi interpretativi.

I funzionari in questione, meno di 700 fra Commissari Capo e Commissari, sono stati tutti assunti con procedure concorsuali bandite secondo il testo del D.Lgs. 334/2000 previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 95/2017, che prevedevano come detto uno sviluppo di carriera con la promozione a Vice Questore Aggiunto già dopo 5 anni e 6 mesi.

8) Problematica pensionistica per aeronaviganti

Al fine di evitare gli effetti distorsivi negativi sul trattamento pensionistico a carico del personale aeronavigante, si propone una modifica normativa affinché detto personale percepisca in servizio tutte le indennità per intero. Infatti, con il tempo, l’indennità di istituto, è stata sostituita dall’indennità pensionabile, che successivamente ha inglobato emolumenti diversi, e quindi ha perso nel tempo i connotati dell’indennità di istituto facendo perdere potere d’acquisto al personale in oggetto, che per la stragrande maggioranza la percepisce al 50%.

Le ragioni a sostegno di quanto appena affermato sono le seguenti:

• All’atto dell’introduzione dell’indennità pensionabile, la Legge 27 marzo 1984 nr. 69 (art. 5) disponeva per la contemporanea soppressione dell’indennità di istituto, nonché dell’assegno di funzione facendo salvo il supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto.
• A decorrere dal 1° settembre 1998, con l’art. 4, c. 2, d.P.R. 254/99, veniva soppresso l’art. 4, c. 4, del d.P.R. n. 395/1995, e la somma trasferita, nell’“indennità pensionabile” unitamente all’aumento contrattuale, la qual cosa, a causa del dimezzamento dell’indennità pensionabile per gli aeronaviganti, portò all’emanazione della circolare telegrafica 333-G/L.5/N.27/01 del 21 dicembre 2001 finalizzata all’attribuzione di un assegno ad personam teso ad assicurare agli interessati il trattamento in godimento alla data del 31.08.1998. Assegno ad personam oggi non più percepito da nessuno.
• Dall’esame dei “contratti di lavoro” via via succedutisi, soprattutto dal 1995 in avanti, si può facilmente constatare che vi sono stati importanti incrementi nel valore dell’emolumento.
• Conseguentemente la natura sostanziale dell’indennità pensionabile, senza guardare alla sua natura squisitamente giuridica, e via via divenuta una componente importante delle voci stipendiali per tutti gli appartenenti, ma essendo percepita dagli aeronaviganti al 50%, tutti gli aumenti postati in sede negoziale o normativa sulla stessa si riducono per costoro del 50%. Qui, a titolo esemplificativo si riporta l’importo dell’indennità pensionabile appositamente fissato per il Sostituto Commissario dal comma 13 dell’articolo 45 del D. Lgs. Nr. 95/2017 pari ad Euro 798,40, importo che per l’aeronavigante pari qualifica si dimezza riducendo del 50% i vantaggi che il legislatore ha voluto postare su tale emolumento per tutti gli appartenenti a tale qualifica proprio con la legge di riordino.

Si sottolinea che il personale militare (dell’esercito, della Marina e dell’Aeronautica) non soffre tale deminutio perché non percepisce l’Indennità Pensionabile o la percepisce in misura molto minore rispetto al personale del comparto Sicurezza (art. 1817 C.O.M. –il grado di Generale percepisce Euro 345.94). Ciò sollecita una riflessione sul profilo dell’allineamento dei trattamenti retributivi voluto dal legislatore con la riforma.

Non bisogna sottacere le gravi ed importanti ripercussioni negative sul trattamento pensionistico causate dalla distorsione segnalata, soprattutto per il personale che sarà collocato a riposo con il sistema misto e a maggior ragione per quello che lo sarà con il sistema totalmente contributivo (per il personale citato è determinante l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dopo il 1995). Si evidenzia che i prelievi contributivi nel caso dell’indennità pensionabile ridotta al 50% sono necessariamente dimezzati, ma a questa già grave distorsione se ne aggiunge un’altra; infatti, essendo la tassazione delle indennità di aeronavigazione o di volo effettuata sul 50% delle stesse, anche i prelievi contributivi, con l’avvento della Legge n. 314/1997 (art. 6) vanno effettuati sulla stessa percentuale di indennità percepite (50%) e non più sull’intero, come prima dell’applicazione della Legge appena citata.

Gli effetti combinati di tale legge e del nuovo sistema pensionistico, si amplificano per il personale aeronavigante, il cui prelievo contributivo risulta diminuito in maniera importante (da un lato perché effettuato sulla metà dell’indennità pensionabile e dall’altro perché effettuato sulla metà di quelle di aeronavigazione e volo). Ciò si risolve in una sempre più marcata disparità di trattamento pensionistico a sfavore degli aeronaviganti rispetto al restante personale, paradossalmente a fronte di un trattamento economico in attività di servizio degli aeronaviganti maggiore, perché legato all’assunzione di maggiori rischi.

Quanto sopra è anche riconosciuto dall’intervento normativo del 2002 (D.P.R. 18/06/2002, nr.164, recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”) che ha operato un tentativo di riequilibrio in tal senso. L’art. 13 del citato Decreto introduceva una nuova voce stipendiale, il cosiddetto “emolumento fisso aggiuntivo di Polizia”, con lo scopo “di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell’espletamento dei compiti istituzionali”.
L’intervento normativo in argomento, pur avendo blandamente mitigato alcuni effetti negativi a cui si è fatto riferimento, si ritiene non sia assolutamente risolutivo sul punto qui evidenziato.

Pertanto, al fine di consentire un giusto trattamento economico in attività di servizio del personale Aeronavigante (piloti e specialisti della Polizia di Stato), e soprattutto garantire un equo trattamento previdenziale a riposo (motivo dei recenti importanti interventi normativi, tesi al recupero del potere di acquisto del personale del Comparto ed alla conseguente adeguatezza dei correlativi versamenti contributivi), sarebbe auspicabile che le indennità (mensile “pensionabile” e quelle di Aeronavigazione, volo e pronto intervento) venissero erogate senza decurtazione cioè entrambe al 100%. Ciò garantirebbe un trattamento previdenziale a riposo almeno comparabile il più possibile a quello del personale non aeronavigante, anche se lievemente inferiore rispetto alle attese medio tempore a causa del fatto che non sarà purtroppo possibile recuperare i pregressi minori versamenti dovuti al progressivo minor prelievo contributivo, sofferto dal personale aeronavigante nel corso degli anni passati.

Conclusivamente si suggerisce l’adozione di una norma correttiva al decreto citato (95/2017), che affermi dichiaratamente la cumulabilità delle indennità di cui alla Legge 78/83 con l’indennità pensionabile e la loro pensionabilità abrogando le eventuali norme in contrasto.

9) Funzionari transitati in altre amministrazioni e rientrati – anzianità di servizio nel ruolo. Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Decreto correttivo del riordino.
L’art. 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recita:
lett. v) “al 1 gennaio 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari e dei dirigenti di cui all’art. del 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all’art.1 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa);
lett. z) i vice questori aggiunti in servizio al 1 gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di vice questori, mediante scrutinio per merito assoluto… omissis;
lett. aa) i vice questori aggiunti, in servizio al 1 gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari, conservando l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo… omissis “.
La procedura di inquadramento nelle nuove qualifiche di vice questore e di vice questore aggiunto non ha tenuto conto dell’effettiva anzianità di servizio nel ruolo dei commissari, ignorando infatti, per i funzionari in oggetto, quelle da essi possedute al 1° gennaio 2018.

Ciò premesso, si propone che nell’emanando decreto correttivo del riordino si preveda la seguente aggiunta, dopo la lettera aa) dell’art.2 del decreto legislativo in parola: “i funzionari già appartenenti ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferiti, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e riammessi ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, convertito con modificazioni nella legge 6 novembre 2003, n. 300, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile, assumono, nel ruolo delle rispettive qualifiche d’inquadramento e con decorrenza 1° gennaio 2018, la posizione risultante dalla somma di tutti i singoli periodi di servizio già prestati nel soppresso ruolo dei commissari della Polizia di Stato”.

Roma, 6 settembre 2018

RELAZIONE ANFP ALL’AUDIZIONE DEL 6 SETTEMBRE 2018

Per incarico dell’on. Giuseppe Brescia, Presidente della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e dell’on. Gianluca Rizzo, Presidente della IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, comunichiamo che le audizioni informali già previste per il 4 settembre e già rinviate a causa dei concomitanti lavori dell’Assemblea, avranno luogo il prossimo GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE 2018 alle ore 9.

Giovedì 6 settembre, alle ore 16,15 avrà luogo l’Audizione -in sede di Ufficio di Presidenza riuniti delle Commissioni Affari Costituzionali e Difesa del Senato- in relazione all’esame dell’atto del Governo n. 35 (disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – Revisione dei ruoli delle Forze di polizia)