In caso di parto gemellare, il raddoppio dei periodi di permesso per il genitore che ne facesse richiesta al proprio datore di lavoro (anche di natura pubblica), è concesso in considerazione dei maggiori oneri di cura e assistenza dei minori interessati. La mancata concessione del beneficio in questione, accordato a tutela della genitorialità, comporta “in re ipsa” un danno, corrispondente all’omesso soddisfacimento delle esigenze, che la legge intendeva soddisfare: non solo la protezione della salute della donna e la maggiore attenzione per le necessità fisiologiche dei neonati nel primo anno di vita, ma anche l’appagamento dei bisogni affettivi e relazionali di ciascun bambino, per realizzare il pieno sviluppo delle loro personalità.

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SENTENZA PARTO GEMELLARE DIRITTO A DOPPIO RIPOSO