540-inpdapIn particolare, in relazione al c.d. istituto del “posticipo” del pensionamento è stato precisato, in adesione alle istruzioni fornite dall’INPDAP con la circolare n. 18 del 08/10/2011che per coloro che hanno già maturato i requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità entro la data del 31/12/2010 non trovano applicazione le norme di cui al differimento per l’accesso al trattamento pensionistico.

I dipendenti della Polizia di Stato che avevano già maturato i prescritti requisiti al 31/12/2010 e collocati a riposo per limiti di età, hanno proposto ricorso avverso il relativo provvedimento chiedendo l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 12 comma 1 della legge 122/2010 e in sostanza il differimento di un anno della data di pensionamento.

Il Consiglio di Stato Sezione III°, accogliendo l’appello proposto da questa Amministrazione, ha rigettato il ricorso presentato e pertanto, ha sostanzialmente confermato l’originale provvedimento di cessazione dal servizio emesso al raggiungimento dei limiti di età del dipendente che aveva già maturato, alla data del 31/12/2010, i prescritti requisiti per il pensionamento di anzianità.

CIRCOLARE INPDAL N. 16 DEL 9 NOVEMBRE 2011 PREVIDENZA