Il legislatore, dopo numerosi contenziosi che hanno portato all’emanazione di sentenze favorevoli per i ricorrenti ed anche su nostra specifica richiesta effettuata al Ministro dell’Interno lo scorso marzo, ha definitivamente sanato una evidente sperequazione in materia pensionistica tra il personale militare e il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile.

In sintesi, con l’art. 1, comma 101 della Legge 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022), anche al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, che, alla data del 31.12.1995, aveva un’anzianità utile contributiva inferiore ai 18 anni, viene applicato l’art. 54 del D.P.R. 1092/73 per la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.

In pratica, per ogni anno di anzianità utile fino al 1995 verrà applicata l’aliquota annua di rendimento pari al 2,44%.

La norma, introdotta per dare attuazione all’interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze n. 1 e n. 12 del 2021, garantisce in materia di trattamento pensionistico una sostanziale uniformità all’interno del Comparto sicurezza e difesa, in relazione alla “specificità” prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, attraverso omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell’assegno di pensione.

Roma, 10 gennaio 2022

                                                                                                   Enzo Letizia

NOTA 10 GENN ART 54

LETTERA MINISTRO INTERNO 17 MARZO 2021