La sentenza in oggetto indicata è importante, perché secondo il giudice del Tribunale di Salerno, le censure addotte dal sindacato sono in via preliminare non accoglibili in quanto il d.lgs. n. 150/09 trova attuazione anche nei confronti del personale della Polizia di Stato nella parte relativa alla contrattazione collettiva. Questa impostazione interpretativa ridefinisce ambiti e limiti applicativi tra legge e contrattazione collettiva. Per comprendere meglio la questione, giova evidenziare che il previgente dettato legislativo consentiva ai contratti collettivi successivi di derogare alla speciale normativa intervenuta, a meno che fosse la legge stessa a ritenere l’immodificabilità del contratto collettivo intervenuto successivamente. La forza di deroga affidata al contratto collettivo era finalizzata ad evitare che la legge si riappropriasse stabilmente dei limiti riservati alla contrattazione medesima. La vigente normativa, viceversa, prevede l’inderogabilità della legge e la sua presunta applicabilità; sicché l’eventuale derogabilità da parte del successivo contratto collettivo deve essere dichiarata espressamente dalla legge. Secondo la dottrina i contratti collettivi potranno disapplicare norme di legge in materia di rapporto di lavoro e destinate a determinate categorie di dipendenti pubblici, solo «allorquando la stessa legge espressamente conferisce loro tale facoltà. Si rovescia quindi la regola introdotta nel 1993 (…). D’ora in poi sarà l’inderogabilità ad essere presunta mentre la derogabilità dovrà essere dichiarata volta per volta».

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