MOTIVI DELLA DECISIONE

che, con il ricorso in esame, G.P. osserva che:
a) il proposto ricorso introduttivo è volto esclusivamente all’accertamento della dipendenza delle denunciate infermità da causa di servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, come risulta dallo stesso ricorso introduttivo con il quale è stata impugnata la sola parte dei due decreti ministeriali concernente la denegata dipendenza da causa di servizio a detto fine;

b) contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale, non rileva la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – il riconoscimento della causa di servizio, appunto – per poter successivamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata;

che la questione sottoposta alla decisione di queste Sezioni Unite consiste nello stabilire se – nel caso, quale quello di specie, in cui un appartenente alle forze armate in servizio attivo abbia impugnato dinanzi alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti i decreti del Ministro della difesa (ed i correlati conformi pareri del Comitato di verifica delle cause di servizio), con i quali siano state respinte le istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità – tale causa, volta all’accertamento della dipendenza delle denunciate infermità da causa di servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, sia attribuita o no alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti;

che il ricorso merita accoglimento, con la conseguenza che deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la domanda proposta dal ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio;

che, infatti, queste Sezioni Unite – in fattispecie strettamente analoga alla presente – hanno enunciato il principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla “materia” (cfr. la sentenza n. 5467 del 2009; cfr.

anche, ex plurimis, le sentenze nn. 152 del 1999 e 12722 del 2005);

che, nella specie, non incide assolutamente sulla affermata giurisdizione della Corte dei conti – dipendente soltanto, si ribadisce, dall’oggetto della domanda, concernente certamente la “materia” pensionistica – la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio attivo, tale circostanza, estranea al giudizio di queste sezioni unite, potendo eventualmente rilevare, secondo l’autonomo giudizio sul punto dell’adita sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sull’ammissibilità della proposta domanda;

che, quanto alle spese della presente fase del giudizio, se ne può disporre l’integrale compensazione tra le parti, avuto riguardo alla parziale novità della questione trattata, in relazione alla proposizione della domanda in pendenza del servizio attivo.

Ordinanza_cassazione_ssuu_4325_2014