Al Capo Struttura di missione
per l’attuazione del riordino
(Dott. Nino Bella)

1. Riconoscimento ai fini pensionistici della laurea e del corso quadriennale

Come è noto l’età anagrafica media di immissione in servizio per i funzionari di polizia è superiore di almeno 7/8 anni rispetto a quella degli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare, con effetti negativi sul trattamento pensionistico, basato sul sistema contributivo.
Tale età è più alta poiché per l’accesso alla carriera dei funzionari di polizia è richiesto il possesso del titolo di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico oppure, fino agli anni 90, la frequenza del corso quadriennale presso l’Istituto di Polizia che anch’esso non produce effetti sul trattamento pensionistico.
Al riguardo, va evidenziato che se è differente l’età anagrafica di accesso al ruolo (27/30 rispetto ai 19/22 anni degli ufficiali) quella del pensionamento – in relazione ai peculiari e gravosi compiti – è uguale per tutto il personale delle Forze di Polizia.
Inoltre, mutatis mutandis il ragionamento va applicato a funzionari dei ruoli tecnico-scientifico e dei medici, tanto che per gli ufficiali medici e del commissariato del Comparto Sicurezza e Difesa la relativa laurea è riconosciuta ai fini pensionistici.
E’ di tutta evidenza, per quanto sopra esposto che i funzionari di polizia percepiranno pensioni più magre rispetto agli ufficiali del Comparto Sicurezza e Difesa.

2. Promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto per i funzionari in servizio al 31/12/2017

Il D.Lgs. 95/2017 ha profondamento innovato l’accesso e la progressione di carriera nell’ambito della Carriera dei Funzionari di Polizia. In particolare si è proceduto all’unificazione dei precedenti ruoli dei Commissari e dei Dirigenti nell’ambito del nuovo ruolo unico dei Funzionari, a far data dal 01/01/2018. Ciò ha però portato ad alcune criticità nella fase transitoria, in particolare per quanto riguarda la promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto per i funzionari in servizio al 31/12/2017 (in sostanza il personale che riveste la qualifica di Commissario Capo e di Commissario).
In particolare l’art.2, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 95/2017, ha previsto che tale personale acceda alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, anche in sovrannumero, “…ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334”, senza precisare se si debba far riferimento all’originario testo del D.Lgs.334/2000, che prevedeva per la promozione il requisito di anzianità 5 anni e 6 mesi nella qualifica di Commissario Capo, o a quello modificato dallo stesso D.Lgs. 95/2017, che ha previsto un’anzianità di 6 anni. Ad uno specifico quesito posto da questa O.S. al Dipartimento della P.S. si è appreso che l’interpretazione data dall’Amministrazione sia di un requisito di anzianità richiesto di 6 anni per la promozione a Vice Questore Aggiunto, anche per i funzionari già in servizio alla data del 31/12/2017.
Tale interpretazione è ingiustamente penalizzante per il suddetto personale, e richiede una correzione della citata norma del D.Lgs. 95/2017 in modo da evitare dubbi interpretativi.
I funzionari in questione, meno di 700 fra Commissari Capo e Commissari, sono stati tutti assunti con procedure concorsuali bandite secondo il testo del D.Lgs. 334/2000 previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 95/2017, che prevedevano come detto uno sviluppo di carriera con la promozione a Vice Questore Aggiunto già dopo 5 anni e 6 mesi. La circostanza addotta dal Dipartimento della P.S. secondo cui la qualifica di Vice Questore Aggiunto non sia più una qualifica direttiva ma bensì la prima qualifica dirigenziale della carriera dei Funzionari di Polizia, non può costituire motivo per l’allungamento dei tempi di una promozione già prevista, e che peraltro avverrà, come in precedenza, sostanzialmente per merito assoluto, essendo prevista transitoriamente per tale personale l’accesso anche in sovrannumero. Inoltre anche l’altra circostanza evidenziata nella risposta al suddetto quesito da parte del Dipartimento della P.S. circa il fatto che il suddetto personale maturi i sei anni nella qualifica nel mese di dicembre, venendo poi inquadrati nella qualifica dirigenziale di Vice Questore Aggiunto a decorrere dal 1° gennaio seguente, non subendo per tale motivo particolari penalizzazioni, non risulta convincente, tanto più che i commissari del 107° Corso maturerebbero in realtà i requisiti dei 6 anni nella qualifica il 7 settembre del 2025, venendo promossi di fatto dopo addirittura circa 6 anni e 4 mesi: quasi un anno dopo il termine di 5 anni e 6 mesi previsto all’atto della conclusione della loro procedura concorsuale. A proposito di quest’ultimo corso Commissari va evidenziato che si tratta di personale già penalizzato per un ritardo di oltre 6/7 mesi nell’inizio del corso rispetto alla data di pubblicazione delle graduatorie finali dei concorsi dai quali ha avuto origine. Inutile evidenziare come tali ritardi comporti ingiuste penalizzazioni retributive e previdenziali.
Per quanto sopra si chiede che nei decreti correttivi al D.Lgs. 95/2017 l’art.2, comma 1, lett. aa), sia modificato precisando che la promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, per i funzionari in servizio al 31/12/2017, sia conseguita anche in sovrannumero, “…ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, secondo il testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ciò comporterebbe eccezionalmente per il suddetto personale la promozione a V.Q.A., ai fini sia giuridici che economici, non il primo gennaio dell’anno seguente a quello in cui hanno maturato i 6 anni nella qualifica di Commissario Capo, ma dopo 5 anni e 6 mesi.

3. Effetti sperequativi del Blocco economico

L’Amministrazione ha applicato l’istituto dell’abbattimento ai dirigenti promossi durante il periodo di blocco, prendendo in considerazione l’anzianità di servizio corrispondente a quel periodo.
La linea scelta ha evitato disparità di trattamento tra coloro che sono stati promossi durante il blocco e coloro che sarebbero stati promossi dopo il blocco. Tuttavia, non ha evitato la disparità di trattamento tra coloro che sono stati promossi durante il blocco, e si sono visti applicare l’istituto dell’abbattimento, e coloro che sono stati promossi prima del blocco, ai quali non è stato applicato questo istituto.
Questi ultimi, infatti, pur possedendo una maggiore anzianità di qualifica, hanno percepito, dal 2015 in poi, uno stipendio minore rispetto a quello dei pari qualifica promossi durante il blocco e in possesso di una minore anzianità nella qualifica, ciò in deroga alla disciplina generale, sulla base della quale la maggiore anzianità di qualifica determina la maturazione di un numero superiore di classi e scatti e, quindi, di un maggiore incremento stipendiale.
Ai dirigenti in servizio al 1° gennaio 2018 è stato rideterminato il trattamento stipendiale, ai sensi del decreto n. 95/2017, risolvendo così, in gran parte, il problema. È, dunque, giusto garantire la perequazione anche chi non l’ha avuta.

4. Ridurre il taglio dell’organico dei Primi Dirigenti

Al fine di evitare insidiose demotivazioni a causa di “ingorghi” nella progressione di carriera dei Funzionari di Polizia siamo convinti che l’organico dei Primi Dirigenti di 628 unità previsto nella relativa tabella dirigenziale debba essere incrementato almeno del 5%.

5. Incrementare il fondo per V.Q.A. e V.Q. ex art. 45 comma 11 del Decreto Legislativo nr. 95/2017

Al fine di evitare le disparità di trattamento tra V.Q.A. e V.Q. con le equivalenti qualifiche dell’arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo della Polizia Penitenziaria si richiede l’incremento del fondo destinato alla Polizia di Stato che appare sperequato rispetto a quello destinato alle predette forze di polizia ad ordinamento civile.

6. Modifica del nome delle qualifiche da direttivo e da neo dirigenziale per il personale appartenente al ruolo tecnico scientifico e professionale.

Con il decreto legislativo sul riordino delle carriere sono stati rinominati i primi tre ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica, con nuove denominazioni che riproducono specularmente quelle dei ruoli di polizia nelle varie qualifiche. Ad esempio, il ruolo dei “Periti Tecnici” è stato rinominato in ruolo degli “Ispettori Tecnici” le cui qualifiche andranno da “Vice Ispettore Tecnico” ad “Ispettore Superiore Tecnico”. Invece, questa semplificazione nominativa non è stata prevista per i funzionari della carriera dei ruoli tecnici e medici, in particolare per quelle equiparate alle qualifiche di Commissario Capo, Vice Questore Aggiunto e Vice Questore, per cui le relative qualifiche saranno le seguenti: “Direttore Tecnico Principale, Direttore Tecnico Capo, Direttore Tecnico Superiore” e “Medico Principale, Medico Capo, Medico Superiore”.
Al riguardo, occorre evidenziare che già oggi per le qualifiche di Primo Dirigente, Dirigente Superiore e Dirigente Generale, la riconoscibilità di appartenere ai ruoli tecnici e medici è data dall’aggiunta dell’aggettivo “Tecnico” o “Medico”.
La percezione di tale differenziazione da parte dei colleghi funzionari appartenenti ai suddetti ruoli è negativa, in quanto tale distinzione appare incomprensibile e priva di logica. Essa viene vissuta come una marginalizzazione professionale. Perciò, si richiede che la nuova denominazione delle qualifiche della carriera dei funzionari tecnici e dei medici siano le seguenti: Commissario Medico o Tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; Commissario Capo Medico o Tecnico; Vice Questore Aggiunto Medico o Tecnico; Vice Questore Medico o Tecnico; Primo Dirigente Medico o Tecnico; Dirigente Superiore Medico o Tecnico; Dirigente Generale Medico o Tecnico.
Si prega, pertanto, di voler intervenire affinché vengano effettuate i relativi correttivi al Decreto Legislativo in oggetto per ridare pari dignità ai colleghi tecnici e medici della Polizia di Stato, significando che questa variazione nominativa non comporta alcun costo aggiuntivo.

7. Problematica pensionistica per aeronaviganti

Al fine di evitare gli effetti distorsivi negativi sul trattamento pensionistico a carico del personale aeronavigante, secondo quanto indicato nel prosieguo della presente, si propone una modifica normativa affinché detto personale percepisca in servizio tutte le indennità per intero.
Infatti, con il tempo, l’indennità di istituto, è stata sostituita dall’indennità pensionabile, che successivamente ha inglobato emolumenti diversi, e quindi ha perso nel tempo i connotati dell’indennità di istituto facendo perdere potere d’acquisto al personale in oggetto, che per la stragrande maggioranza la percepisce al 50%.
Le ragioni a sostegno di quanto appena affermato sono le seguenti.
• All’atto dell’introduzione dell’indennità pensionabile, la Legge 27 marzo 1984 nr. 69 (art. 5) disponeva per la contemporanea soppressione dell’indennità di istituto, nonché dell’assegno di funzione facendo salvo il supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto.
• A decorrere dal 1° settembre 1998, con l’art. 4, c. 2, d.P.R. 254/99, veniva soppresso l’art. 4, c. 4, del d.P.R. n. 395/1995, e la somma trasferita, nell’“indennità pensionabile” unitamente all’aumento contrattuale, la qual cosa, a causa del dimezzamento dell’indennità pensionabile per gli aeronaviganti, portò all’emanazione della circolare telegrafica 333-G/L.5/N.27/01 del 21 dicembre 2001 finalizzata all’attribuzione di un assegno ad personam teso ad assicurare agli interessati il trattamento in godimento alla data del 31.08.1998. Assegno ad personam oggi non più percepito da nessuno.
• Dall’esame dei “contratti di lavoro” via via succedutisi, soprattutto dal 1995 in avanti, si può facilmente constatare che vi sono stati importanti incrementi nel valore dell’emolumento.
Conseguentemente la natura sostanziale dell’indennità pensionabile, senza guardare alla sua natura squisitamente giuridica, e via via divenuta una componente importante delle voci stipendiali per tutti gli appartenenti, ma essendo percepita dagli aeronaviganti al 50%, tutti gli aumenti postati in sede negoziale o normativa sulla stessa si riducono per costoro del 50%. Qui, a titolo esemplificativo si riporta l’importo dell’indennità pensionabile appositamente fissato per il Sostituto Commissario dal comma 13 dell’articolo 45 del D. Lgs. Nr. 95/2017 pari ad Euro 798,40, importo che per l’aeronavigante pari qualifica si dimezza riducendo del 50% i vantaggi che il legislatore ha voluto postare su tale emolumento per tutti gli appartenenti a tale qualifica proprio con la legge di riordino.
Si sottolinea che il personale militare (dell’esercito, della Marina e dell’Aeronautica) non soffre tale deminutio perché non percepisce l’Indennità Pensionabile o la percepisce in misura molto minore rispetto al personale del comparto Sicurezza (art. 1817 C.O.M. –il grado di Generale percepisce Euro 345.94-). Ciò sollecita una riflessione sul profilo dell’allineamento dei trattamenti retributivi voluto dal legislatore con la riforma.
Non bisogna sottacere le gravi ed importanti ripercussioni negative sul trattamento pensionistico causate dalla distorsione segnalata, soprattutto per il personale che sarà collocato a riposo con il sistema misto e a maggior ragione per quello che lo sarà con il sistema totalmente contributivo (per il personale citato è determinante l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dopo il 1995). Si evidenzia che i prelievi contributivi nel caso dell’indennità pensionabile ridotta al 50% sono necessariamente dimezzati, ma a questa già grave distorsione se ne aggiunge un’altra; infatti, essendo la tassazione delle indennità di aeronavigazione o di volo effettuata sul 50% delle stesse, anche i prelievi contributivi, con l’avvento della Legge n. 314/1997 (art. 6) vanno effettuati sulla stessa percentuale di indennità percepite (50%) e, non più sull’intero, come prima dell’applicazione della Legge appena citata. Gli effetti combinati di tale legge e del nuovo sistema pensionistico, si amplificano per il personale aeronavigante, il cui prelievo contributivo risulta diminuito in maniera importante (da un lato perché effettuato sulla metà dell’indennità pensionabile e dall’altro perché effettuato sulla metà di quelle di aeronavigazione e volo). Ciò si risolve in una sempre più marcata disparità di trattamento pensionistico a sfavore degli aeronaviganti rispetto al restante personale, paradossalmente a fronte di un trattamento economico in attività di servizio degli aeronaviganti maggiore, perché legato all’assunzione di maggiori rischi.
Quanto sopra è anche riconosciuto dall’intervento normativo del 2002 (D.P.R. 18/06/2002, nr.164, recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”) che ha operato un tentativo di riequilibrio in tal senso. L’art. 13 del citato Decreto introduceva una nuova voce stipendiale, il cosiddetto “emolumento fisso aggiuntivo di Polizia”, con lo scopo “di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell’espletamento dei compiti istituzionali”.
L’intervento normativo in argomento, pur avendo blandamente mitigato alcuni effetti negativi a cui si è fatto riferimento, si ritiene non sia assolutamente risolutivo sul punto qui evidenziato.
Pertanto, al fine di consentire un giusto trattamento economico in attività di servizio del personale Aeronavigante (piloti e specialisti della Polizia di Stato), e soprattutto garantire un equo trattamento previdenziale a riposo (motivo dei recenti importanti interventi normativi, tesi al recupero del potere di acquisto del personale del Comparto ed alla conseguente adeguatezza dei correlativi versamenti contributivi), sarebbe auspicabile che le indennità (mensile “pensionabile” e quelle di Aeronavigazione, volo e pronto intervento) venissero erogate senza decurtazione cioè entrambe al 100%. Ciò garantirebbe un trattamento previdenziale a riposo almeno comparabile il più possibile a quello del personale non aeronavigante, anche se lievemente inferiore rispetto alle attese medio tempore a causa del fatto che non sarà purtroppo possibile recuperare i pregressi minori versamenti dovuti al progressivo minor prelievo contributivo, sofferto dal personale aeronavigante nel corso degli anni passati.
Conclusivamente si suggerisce l’adozione di una norma correttiva al decreto citato (95/2017), che affermi dichiaratamente la cumulabilità delle indennità di cui alla Legge 78/83 con l’indennità pensionabile e la loro pensionabilità abrogando le eventuali norme in contrasto.

Enzo Marco Letizia

 

LETTERA 15 MAGGIO 2018