311-4lettera1Signor Ministro,
com’è noto, l’art. 9, co. 21 della Legge 122/2010 ha previsto che le progressioni di carriera, comunque denominate, negli anni 2011-2012 e 2013  producono effetto, per il predetto triennio, a fini esclusivamente giuridici. A riguardo, l’art. 8, com. 11 bis della medesima legge  ha previsto un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni in questione, destinati a misure perequative anche per il personale delle forze di polizia interessato dalle disposizioni di cui all’art. 9, com. 21.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’art. 1, com. 260 prevede per i Dirigenti Superiori della Polizia di Stato con almeno 5 anni di anzianità  nella qualifica, la promozione alla qualifica di Dirigente Generale della Polizia di Stato a decorrere dal giorno precedente alla cessazione del servizio, con conseguente favorevole ricaduta sul trattamento previdenziale.
In merito, non risulta affatto chiaro se i Dirigenti Superiori della Polizia di Stato con 5 anni di servizio nella qualifica che andranno in pensione nel prossimo triennio avranno diritto al trattamento di cui al menzionato art. 1, co. 260 della Legge 266/05.
A nostro parere, la perequazione di cui all’art. 8, com. 11 riguarda anche la promozione prevista dall’art. 1, com. 260 della legge 266/05, permettendo così agli aventi diritto di conservare il trattamento previdenziale della qualifica superiore.
Tuttavia, conoscendo la deresponsabilizzazzione di certe burocrazie che si trincerano nella non espressa previsione normativa, non e’ inverosimile prevedere  che esse si orienteranno  verso un interpretazione restrittiva che penalizzerebbe i Dirigenti Superiori della Polizia di Stato.
Inoltre, come noto, l’articolo 12 della normativa in oggetto indicata  intervenendo in materia previdenziale ad integrazione degli istituti richiamati nella L. 243/2004 (c.d. Legge Maroni), ha previsto, tra l’altro, l’introduzione dello slittamento di 18 mesi per i lavoratori privati e di 12 mesi per quelli pubblici (c.d. finestra mobile).
A conferma del fatto che tra i destinatari di tale novella giuridica non vi fossero gli addetti al comparto sicurezza e difesa, peraltro già esclusi dall’applicazione della L. 243/2004 per la loro specificità, l’INPDAP, ente gestore della previdenza degli appartenenti al suddetto comparto, emanava le note n. 7627 dell’11/6/2010 e n. 10560 del 03/08/2010 con le quali affermava che i lavoratori del comparto sicurezza e difesa, relativamente alla pensione di anzianità, non erano ricompresi tra quelli destinatari dei nuovi istituti, disciplinanti l’accesso e la fruizione della pensione, introdotti dal D.L.78/2010.
Le stesse note, invece, confermavano che la modifica del calcolo dell’indennità di fine servizio, che introduce quelle previste per il T.F.R. con un rendimento massimo del 6,91% a far data dal 1° gennaio 2011, trovavano applicazione anche per il personale del richiamato comparto. In data 08/10/2010, con nuova nota n. 18, l’INPDAP, nel ribadire gli effetti sulla materia pensionistica introdotti con il citato D.L. 78/2010 anche dopo la conversione in legge n. 122/2010, ribadiva le categorie escluse da tali istituti – comparto scuola, controllori di volo etc. – che però erano già interessate dalla L.243/2004. Sulla scorta di questa ultima previsione che non indica espressamente l’esclusione degli appartenenti al comparto sicurezza e difesa, che si ribadisce essere già escluso a monte dall’art.1, comma 8 della L.243/2004, le Amministrazioni sostengono che ai lavoratori di questo comparto, anche per la pensione di anzianità, trovi applicazione la finestra mobile per la fruizione dell’assegno di pensione.
Qualora siffatta interpretazione dovesse trovare riscontro, anche contro la volontà del legislatore che ha inteso escludere tale comparto sin dall’emanazione della L. 243/2004, ci troveremmo di fronte ad una sostanziale pretermissione del riconoscimento dell’inalienabile specificità di questi lavoratori, benché gli stessi, proprio in ragione di tale specificità – vale la pena rammentare – non possano godere degli stessi diritti di cui beneficiano gli altri lavoratori: possibilità di doppio lavoro, lavoro part time, riposo domenicale e festivo, regolarità dei quadranti orari, diritto di iscrizione a sindacati diversi da quelli della polizia, diritto di sciopero etc..
Allo scopo di fare chiarezza sulla portata e sulla reale interpretazione delle citate norme, Le chiediamo un incontro nella speranza di garantire la necessaria certezza in merito al trattamento previdenziale del personale direttivo e dirigente che andrà in pensione nel prossimo triennio.

Roma, 26 ottobre 2010