Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pref. Franco Gabrielli

 

 

CRITICITA
Come è noto, entro la fine di aprile doveva essere emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l’adeguamento annuale del trattamento economico dirigenziale, calcolato dall’Istat in ragione degli incrementi medi dei contratti conclusi lo scorso anno nei vari comparti del pubblico impiego. Al riguardo, si chiede che si solleciti la definizione delle relative procedure, avviate qualche settimana or sono, affinché entro breve sia emanato il succitato decreto.
Inoltre, occorre aprire il tavolo di concertazione dell’area negoziale autonoma per il personale dirigente delle Forze di Polizia, al fine di avviare il percorso per risolvere le numerose questioni aperte concernenti il trattamento accessorio. Tuttavia è, altresì, necessario incrementare i relativi fondi, poiché la media pro-capite oggi disponibile è di soli 2000 euro lordo Stato l’anno. Pertanto, si richiede che anche il Dipartimento della Pubblica Sicurezza intervenga per l’avvio dei negoziati con l’ulteriore finanziamento del trattamento accessorio della dirigenza delle Forze di Polizia.
E’ indispensabile individuare ulteriori fondi per il pagamento delle indennità di trasferimento in quanto ancora non è stata saldata alcuna mensilità relativa al 2019. È un gravame insopportabile, che incide seriamente sui colleghi e sulle loro famiglie penalizzandole. Il provvedimento concernente l’assestamento di bilancio dello Stato è, sicuramente, uno dei possibili strumenti per dare soluzione a questa incresciosa e paradossale vicenda.
C’è un problema che si trascina dal 29 maggio 2017, allorquando fu varato il decreto legislativo in tema di riordino, poiché in quella sede non fu adeguato il buono pasto per il personale dirigente da 4,65 euro a 7 euro, come è corrisposto a tutto il restante personale. L’Amministrazione, due anni fa, preferì rimandare la soluzione ad un successivo provvedimento, infatti tentò di adeguare la cifra purtroppo senza esito positivo nel corso della discussione sul decreto n. 135 del 2018 concernente disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione. Questa è una problematica che è stata sottovalutata dalle burocrazie ministeriali nel maggio del 2017, per cui è indispensabile che il Dipartimento faccia la sua parte per risolvere questa ulteriore criticità.

CORRETTIVO
Come è noto la cosiddetta Legge Madia ha sancito il principio della perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate. Il Decreto legislativo 29 maggio 2017 n.95, concernente le disposizioni in materia dei ruoli delle Forze di Polizia, ha sanato alcune disparità di trattamento, ma per altre si attende che vengano sciolti nodi ancora insoluti. Il primo concerne il riconoscimento ai fini pensionistici sia del corso quadriennale e sia del corso di laurea. Al riguardo, il legislatore ha previsto alcune norme di salvaguardia economico-previdenziale. Infatti in virtù del combinato disposto dell’art. 1860 del Decreto Legislativo n.66/2010, con l’art. 32 del DPR n.1092/1973, nei confronti degli ufficiali, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano ai fini pensionistici gli anni legali dei relativi corsi, senza riscatto. La ratio è semplice: tale modalità di assunzione comporta un risparmio per i corpi militari nella formazione dei propri ufficiali, ma determina un innalzamento dell’età anagrafica per l’immissione nei ruoli di detto personale, con degli effetti negativi ai fini pensionistici, in quanto per evidenti ragioni connesse all’efficienza psico-fisica, viene posto il limite ordinamentale di 60 anni per il collocamento in pensione.
Pertanto, per assicurare lo stesso trattamento economico ai fini pensionistici tra l’ufficiale di accademia e l’ufficiale per la cui assunzione è richiesto il diploma di laurea, è stata prevista la computabilità dei relativi corsi di laurea ai fini pensionistici. La posizione dei funzionari di Polizia (e qualifiche equiparate dei funzionari dei ruoli tecnico-scientifici e dei medici) è speculare a quella degli ufficiali non di accademia. Per quanto sopra esposto, è di tutta evidenza che i Funzionari percepiranno pensioni più magre rispetto agli ufficiali del Comparto Sicurezza e Difesa. Una disparità di trattamento che Amministrazione, Governo e Parlamento devono sanare, nel pieno rispetto del principio di specificità di cui all’art.19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Medesima ratio va adottata per sanare un’altra sperequazione economico- stipendiale: quella tra i funzionari di Polizia (e qualifiche equiparate dei funzionari dei ruoli tecnico-scientifici e dei medici) con 23 anni di servizio nel ruolo, e gli ufficiali non di Accademia per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea. Infatti, ai Maggiori, ai Tenenti Colonnelli ed ai Colonnelli, assunti nel modo sopracitato, al compimento del 23° anno di servizio nel ruolo, è attribuita la stessa retribuzione del Generale di Brigata, più le classi maturate in base agli anni di servizio.
Mentre, ai Vice Questori ed ai Primi Dirigenti, che hanno una posizione assolutamente speculare ai citati ufficiali non d’Accademia, pur essendo immessi nei ruoli dei funzionari di Polizia con il possesso della laurea e nominati direttamente Commissari, al compimento del 23° anno di servizio, è riconosciuto il solo stipendio da Dirigente Superiore, mentre le classi stipendiali verranno corrisposte al maturare del 25° anno di servizio nel ruolo.

Non va, inoltre, sottaciuto che il ritardo di molti mesi nella corresponsione dei pagamenti delle indennità relative alla mobilità del personale, rappresenta un costo iniquo che si aggiunge ai disagi che gravano sulle spalle dei funzionari trasferiti d’ufficio.

In merito, al fine di semplificare e ridurre i tempi, richiediamo che si estendano anche alle Forze di Polizia ad ordinamento civile le norme proprie delle Amministrazioni militari, le quali prevedono che per ogni decreto economico il controllo di legittimità da parte degli organi competenti sia successivo e non preventivo come avviene per le amministrazioni civili. In tal modo si potrebbe razionalizzare ed accelerare l’iter burocratico per la corresponsione delle citate indennità, aumentando l’efficienza delle relative amministrazioni.
Riteniamo che la condizione dei 17 anni di anzianità nel ruolo per essere scrutinati alla promozione da Primo Dirigente sia un limite ordinamentale da cassare. Ma va affrontato contemporaneamente l’altro problema che è dirimente sul versante della progressione di carriera, cioè quello della pianta organica.
La categoria è, e lo sarà ancora per lungo tempo, interessata dalla c.d. “bomba anagrafica”, dovuta agli errori di programmazione che hanno caratterizzato l’azione dell’Amministrazione tra la metà degli anni 80 fino al termine degli anni 90, per cui richiediamo che venga eliminato il taglio di 81 posti di funzione da Primo Dirigente operato con il D.L. 95/2017, riportando l’organico di tale qualifica da 628 a 709 unità con il correttivo al riordino, al fine di realizzare una progressione di carriera armoniosa e motivante.
Siamo convinti inoltre, che la condizione dei 5 anni di anzianità nella qualifica da Primo dirigente per essere scrutinati alla promozione da Dirigente Superiore sia un limite ordinamentale che può essere cancellato.

Tra le novità introdotte dal Decreto Legislativo 95/2017, relativamente all’art.1 – comma 2 – lettera a), modificando il DPR 337/2000, sono istituiti i ruoli (a) degli agenti ed assistenti tecnici, (b) dei sovrintendenti tecnici, (c) degli ispettori tecnici e (d) la carriera dei funzionari tecnici. Occorre notare che sino a questa fase la norma lascia intendere un perfetto allineamento ai ruoli e carriere delle corrispondenti qualifiche del personale che espleta attività di polizia (regolato dal precedente comma 1), aggiungendo l’aggettivo tecnico per il personale che espleta attività tecnica. Questo lascerebbe immaginare che per i funzionari tecnici siano stati adottati gli stessi criteri di denominazione delle qualifiche sottordinate e sovraordinate. Tuttavia la stessa norma al comma 2, a differenza del principio adottato per tutte le restanti qualifiche dei ruoli tecnici per la carriera dei funzionari tecnici ha stabilito il sostanziale mantenimento della denominazione delle qualifiche: direttore tecnico, direttore tecnico principale, direttore tecnico capo e l’istituzione della qualifica del direttore tecnico superiore. Infatti su 19 qualifiche di tutti i ruoli tecnici (dall’agente tecnico al dirigente generale tecnico), cinque di esse (dal sostituto direttore tecnico al direttore tecnico superiore) sono state volutamente mantenute disallineate rispetto ai criteri di denominazione adottati, che prevedono una perfetta corrispondenza con le analoghe qualifiche del ruolo di polizia. Con la nuova proposta dell’Amministrazione con il correttivo de quo, sono state omogeneizzate le qualifiche di Sost. Commissario Tecnico, Vice Commissario Tecnico, Commissario Tecnico e Commissario Capo Tecnico, lasciando invariate quelle di Direttore Tecnico Capo e Direttore Tecnico Superiore: sarebbero coinvolti in questo disallineamento della nomenclatura 303 funzionari tecnici su un totale di 5247 unità complessive del ruolo tecnico. Quindi una stretta minoranza di appartenenti, pari a meno del 6% del totale del personale del ruolo tecnico, verrebbe esclusa dal processo di armonizzazione delle qualifiche. Il che viene visto come una vera e propria “discriminazione”. Il principio di armonizzazione, che ha comportato il sostanziale avvicinamento tra qualifiche equiparate del ruolo di polizia e tecnico, riducendo ampiamente l’anacronistico ed incomprensibile eccesso di qualifiche, spesso troppo dissimili e disorganiche tra loro, ha rappresentato un significativo passo in avanti in termini di snellimento, di semplificazione gestionale e di visione unitaria dell’inquadramento generale dell’intera organizzazione. Infatti l’armonizzazione delle qualifiche contribuisce a rafforzare il sentimento identitario per l’Istituzione ed al consolidamento della coesione interna delle differenti componenti della Polizia di Stato. In questo senso il Legislatore ha chiaramente scelto di avviare un percorso che salvaguardi l’identità e l’integrità necessarie per il buon funzionamento e la stessa esistenza dell’Istituzione. Ciò premesso è da ritenere che tale processo, che avrebbe potuto interessare anche le rimanenti qualifiche tenute escluse, si sia incomprensibilmente arrestato. E’ inoltre necessario che venga creato un secondo posto funzione da Dirigente Generale Tecnico da dedicare al coordinamento tecnico scientifico con funzioni di interfaccia con le complesse articolazione delle direzione centrali del di ove il personale tecnico è impiegato.
Il D.Lgs. 95/2017 ha profondamente innovato l’accesso e la progressione di carriera nell’ambito della Carriera dei Funzionari di Polizia. In particolare si è proceduto all’unificazione dei precedenti ruoli dei Commissari e dei Dirigenti nell’ambito del nuovo ruolo unico dei Funzionari, a far data dal 01/01/2018. Ciò ha però portato ad alcune criticità nella fase transitoria, in particolare per quanto riguarda la promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto per i funzionari in servizio al 31/12/2017 (in sostanza il personale che riveste la qualifica di Commissario Capo e di Commissario). In particolare l’art.2, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 95/2017, ha previsto che tale personale acceda alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, anche in sovrannumero, “…ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334”, senza precisare se si debba far riferimento all’originario testo del D.Lgs.334/2000, che prevedeva per la promozione il requisito di anzianità 5 anni e 6 mesi nella qualifica di Commissario Capo, o a quello modificato dallo stesso D.Lgs. 95/2017, che ha previsto un’anzianità di 6 anni. Ad uno specifico quesito posto da questa O.S. al Dipartimento della P.S. si è appreso che l’interpretazione data dall’Amministrazione sia di un requisito di anzianità richiesto di 6 anni per la promozione a Vice Questore Aggiunto, anche per i funzionari già in servizio alla data del 31/12/2017. Tale interpretazione è ingiustamente penalizzante per il suddetto personale, e richiede una correzione della citata norma del D.Lgs. 95/2017 in modo da evitare dubbi interpretativi. I funzionari in questione, meno di 700 fra Commissari Capo e Commissari, sono stati tutti assunti con procedure concorsuali bandite secondo il testo del D.Lgs. 334/2000 previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 95/2017, che prevedevano come detto uno sviluppo di carriera con la promozione a Vice Questore Aggiunto già dopo 5 anni e 6 mesi.
I prossimi provvedimenti correttivi sono l’occasione per ricomprendere anche i Commissari Capo del ruolo ordinario ed i Commissari Capo tecnico dei ruoli tecnico-scientifico e dei medici tra le qualifiche dirigenziali per impedire l’appiattimento degli stessi verso il basso. Infatti, essi sono vincitori di un concorso che richiede il possesso della laurea magistrale o specialistica, requisito che in altre Amministrazioni, come per esempio quella dei Prefettizi, dei Diplomatici e dei Direttori degli Istituti Penitenziari e più in generale nel pubblico impiego, consente l’accesso diretto ad una carriera dirigenziale. Ciò determina per i funzionari della Polizia di Stato, che accedono al ruolo mediante concorso pubblico, un trascinamento verso stipendi e funzioni non dirigenziali, con una conseguente penalizzazione accentuata dal fatto che l’età anagrafica media di immissione in servizio è superiore di almeno di 7/8 anni rispetto a quella degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, con effetti negativi anche sul trattamento pensionistico, basato sul sistema contributivo.
Infine, ma non per importanza, siamo fortemente convinti che i provvedimenti correttivi alla revisione dei ruoli in Polizia siano l’occasione per valorizzare e consolidare la proiezione dirigenziale del succitato personale. Infatti, esso rappresenta sia la classe dirigente del presente sia quella del futuro della Polizia di Stato. Sono colleghi che per accedere al ruolo gli viene richiesto il possesso di una laurea di livello magistrale, vincere un duro concorso selettivo, superare un corso biennale, conseguire un master in scienza della sicurezza. Inoltre, il 20% circa dei Commissari Capo, provenendo dai ruoli interni della Polizia di Stato, affronta anche il sacrificio della perdita della sede di servizio.

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE

ENZO MARCO LETIZIA

 

LETTERA 2 LUGLIO 2019 AL CAPO DELLA POLIZIA