211-6capoLettera al Capo della polizia

Con nota del 12 settembre 2008, avevamo richiesto un parere all’Ufficio per le Relazioni Sindacali, al fine di chiarire definitivamente il significato da attribuire – di fatto – relativamente ai Funzionari del ruolo tecnico, alla previsione dell’art. 7 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, a tenore della quale, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell’ufficio, reparto o istituto, “ne assume la direzione il dipendente dell’ufficio con qualifica più elevata”.
Era stato chiesto di sapere, in sostanza, se – almeno con riguardo agli uffici di polizia con funzioni definite “strumentali” ex art. 2, co. 1, lett. b) del D.P.R. 22/03/2001, n. 28 – nel caso di assenza del dirigente appartenente al ruolo ordinario, potesse essere chiamato allo svolgimento di funzioni di supplenza il Funzionario del ruolo tecnico, al medesimo ufficio assegnato, ove esso fosse in concreto il dipendente con qualifica più elevata.
E, dunque, in un qualsiasi ufficio tra quelli con funzioni definite “strumentali”, ove il dirigente del ruolo operativo sia assente per ferie, malattia o qualsiasi altra causa, può svolgere funzioni “vicarie” il Funzionario del ruolo tecnico? Perché le supplenze vengono sistematicamente conferite al personale del ruolo Ispettori anziché al Funzionario del ruolo tecnico, benché quest’ultimo sia il dipendente con qualifica più elevata presente nell’ufficio?
Non appare possibile ritenere, ad avviso della nostra Associazione, che la gestione del personale dipendente di qualifica inferiore, anche se del ruolo operativo, e lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione siano da considerare materia sottratta alla competenza dei colleghi del ruolo tecnico in considerazione del carattere specialistico delle funzioni esercitate, ossia, essenzialmente, di una sorta di intrinseca limitazione che opererebbe addirittura praeter legem, indipendentemente dall’esercizio di prerogative riconducibili alle qualifiche di Ufficiale di P.G. e di Pubblica Sicurezza.
E del resto, se così fosse, non potrebbero di fatto esistere uffici alla cui dirigenza sono preposti Funzionari del ruolo tecnico, chiamati a gestire ed amministrare personale dipendente del ruolo c.d. operativo. Ma questi uffici esistono e ne siamo tutti assolutamente consapevoli!
Ed infatti, coerentemente, l’art. 30 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 in tema di funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici, prevede espressamente al comma 4 che: “Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sostituiscono il personale dirigente nella direzione di uffici, laboratori scientifici o didattici, in caso di assenza o di impedimento”.
Il 15 maggio 2009, finalmente, ci fu trasmesso il tanto atteso parere dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali (che per prontezza di riferimento alleghiamo in copia, unitamente al quesito ed ai solleciti a suo tempo proposti) che con nostro estremo stupore si occupa, però, di materia affatto diversa: quella del rapporto tra i vari ruoli della Polizia di Stato e del dovere di subordinazione del personale appartenente al ruolo tecnico rispetto al personale che esercita funzioni di polizia. Materia, per quanto ci riguarda, a nessun titolo in discussione.
Ci sono voluti ben nove mesi ed una serie di solleciti per sentirci rispondere che, ad eccezione che per gli uffici ai quali, in considerazione delle competenze tecnico-specialistiche, sono preposti dirigenti appartenenti al ruolo tecnico, il rapporto di subordinazione funzionale opera a favore del personale appartenente ai ruoli che espletano funzioni di polizia.
Grazie, ma lo sapevamo già. Anche questo, infatti, è previsto dalla legge, in particolare dall’art. 5 dello stesso D.P.R. n. 782/85.
Ma ci chiediamo, Signor Capo della Polizia, è mai possibile che nella nostra Amministrazione sia così difficile ottenere risposte univoche? E’ mai possibile che non si riesca semplicemente ad affermare l’elementare principio per cui il Funzionario del ruolo tecnico, in assenza del titolare dell’ufficio, può con tutta evidenza assumere la direzione dell’ufficio in quanto dipendente con qualifica più elevata presente nell’ufficio stesso, come espressamente sancito da una disposizione di legge?
E a tal proposito riteniamo assolutamente significative le recenti indicazioni da Lei fornite con circolare n. 559/A/2/754.M.4/02430 dell’11 febbraio 2010, avente ad oggetto: “Corrispondenza esterna degli Uffici – Direttive”.
Considerati gli inutili tentativi fin qui esperiti, Le chiediamo un autorevole intervento finalizzato all’emanazione di specifiche direttive per gli uffici dipendenti, volte ad evitare l’ennesima, inaccettabile mortificazione della dignità e del rilievo delle nostre funzioni.

Roma, 22 novembre 2010