Articolo 12-bis.
(Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno)

2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1 settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l’autonomia negoziale, l’importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l’anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall’anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonché agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall’articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145