Nella figura del Questore, giusto l’art. 14 della legge n. 121/1981, si esprime il momento prettamente amministrativo ed attuativo della funzione, quello che si colloca principalmente sul piano tecnico-operativo e che si dovrebbe estrinsecare nell’impiego, nella direzione e nel coordinamento delle forze di polizia sul campo.
Dunque un momento logico ed attuativo che si colloca fra il giudizio di legittimità e la fase attuativa dell’efficacia. Ed è proprio in quanto connessa alla funzione di Autorità di Pubblica Sicurezza che l’ordinamento rimette al Questore uno specifico potere di ordinanza giusto quanto previsto dall’art. 17, comma 2, della legge di P.S. Detto potere, per quanto concerne i servizi di ordine e sicurezza pubblica, risulta poi disciplinato dall’art. 37 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 e si traduce nelle prescrizioni e disposizioni operative dirette a tutte le forze di polizia ed agli altri uffici, amministrazioni locali, ed enti che, a vario titolo, risultano coinvolti nella gestione della manifestazione in vista del loro coordinamento e la conseguente organizzazione dei servizi.
Al Questore, ai sensi dell’art. 14 della legge 1 aprile 1981, n. 121, rimane in definitiva la direzione, la responsabilità ed il coordinamento a livello tecnico operativo dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell’impiego, a tal fine, della forza pubblica e delle altre forze eventualmente messe a sua disposizione.
Quanto detto vale anche e soprattutto per l’annosa questione circa il ricorso e l’impiego delle forze di polizia sul territorio o per il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana. Questione tanto annosa che non sono mancate note di censura, anche costituzionale, su quelle norme regionali che si spingevano in materia di sicurezza fino al punto di prevedere il diretto ricorso o impiego delle forze di polizia da parte dei sindaci e che è stata oggetto di non poche controversie che hanno riguardato anche l’art. 8 della legge n. 217/2 01 0 (c.d. terzo pacchetto sicurezza).
Si tratta di una funzione, quella del Questore e del relativo “Tavolo tecnico”, che non può più essere lasciata ad iniziative estemporanee, ma che dovrebbe trovare un puntuale riferimento nella legge, senza per questo svilire l’autonomia tecnica ed organizzativa degli altri soggetti o interlocutori, proprio in quello spirito di leale collaborazione che sono chiamati a svolgere non soltanto lo Stato-amministrazione e le sue articolazioni periferiche, ma anche gli altri soggetti dell’ordinamento, quale espressione di autonomia politica ed amministrativa.
Da ricordare, poi, che mentre le due autorità provinciali di pubblica sicurezza rivestono funzioni attinenti la direzione e la responsabilità dei servizi di polizia, e possono quindi emanare a tal riguardo tutti quei provvedimenti quali ordinanze, ordini e decreti, ovvero rilasciare autorizzazioni e licenze (artt. 2 e 4 TULPS), così non è per i meri ufficiali di P.S., i quali hanno il solo potere di dirigere i servizi di ordine pubblico eseguendo gli ordini dell’autorità tecnica contenuti in un’apposita ordinanza loro diretta 
intuitu personae, ovvero di dirimere, a richiesta delle parti, i privati dissidi.
Lo svolgimento di una funzione tecnica di gestione e coordinamento da parte del Questore quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, il conseguente disimpegno dei servizi di ordine pubblico da parte degli ufficiali di P.S. scelti di volta in volta da parte della medesima autorità tecnica per il tramite di una specifica ordinanza, starebbero, quindi, a significare un momento assai importante di una corretta gestione amministrativa della funzione di polizia di sicurezza che deve godere, proprio per il suo corretto svolgimento, di quella necessaria discrezionalità amministrativa di natura tecnica che appare assolutamente irrinunciabile. Non è un caso, come di recente affermato dallo stesso Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, a proposito della gestione dei servizi di ordine pubblico in occasione dei grandi eventi, che “nell’ambito della globale attività posta in essere per la tutela dell’ordine pubblico (…) assume fondamentale importanza una efficace e determinata azione di coordinamento da parte delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, ciascuna nell’ambito del proprio livello di responsabilità, istituzionale — amministrativa generale quella del Prefetto e tecnico/operativa quella del Questore, secondo anche le linee tracciate dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 12 febbraio 2 001”.
E si comprende bene come l’esperienza di detto modello relazionale intersoggettivo non possa allora essere lasciata alla sola gestione dei “grandi eventi”, ma debba essere mutuata anche negli ordinari rapporti sul territorio tra tutte le componenti che sono chiamate, direttamente o indirettamente, a concorrere ad attuare quei servizi volti a garantire una serena convivenza civile, sia nell’ambito della sicurezza pubblica, così come nell’ambito della sicurezza urbana.
Pertanto, alla stabilità di una funzione consultiva vincolata per legge, la cui attività si pone come prodromica alle scelte operative, si pone de iure condendo la necessità di un’apertura legislativa a tali modelli di coordinamento operativo in seno ai tavoli tecnici che, presieduti dall’autorità tecnica di polizia, titolare di specifico potere di ordinanza, eliminerebbe eventuali sfaldature, disarticolazioni, inutili sovrapposizioni e lesioni di ambiti di competenza riservati. Come dire l’ineludibile passaggio in materia dalla mera direttiva alla previsione di legge. Più che un auspicio, una vera e propria necessità.