OGGETTO: Decreto legislativo 29 maggio 2017 n.95, concernente disposizioni in materia dei ruoli delle Forze di Polizia. Provvedimenti correttivi.

Al Prefetto Alessandra Guidi
Vice Direttore Generale
Preposto all’attività di Coordinamento
e Pianificazione delle Forze di Polizia

Di seguito sono indicati gli argomenti che a parere di questa Associazione debbano essere contenuti nei prossimi provvedimenti correttivi.

1) Riconoscimento ai fini pensionistici della laurea e del corso quadriennale

Come è noto l’età anagrafica media di immissione in servizio per i funzionari di polizia è superiore di almeno 7/8 anni rispetto a quella degli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare, con effetti negativi sul trattamento pensionistico, basato sul sistema contributivo.
Tale età è più alta poiché, per l’accesso alla carriera dei funzionari di polizia è richiesto il possesso del titolo di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico oppure, fino agli anni 90, la frequenza del corso quadriennale presso l’Istituto di Polizia, anch’esso non produttivo di effetti sul trattamento pensionistico.
Al riguardo, va evidenziato che se è differente l’età anagrafica di accesso al ruolo (27/30 rispetto ai 19/22 anni degli ufficiali) quella del pensionamento – in relazione ai peculiari e gravosi compiti – è uguale per tutto il personale delle Forze di Polizia.
Inoltre, mutatis mutandis, il ragionamento va applicato a funzionari dei ruoli tecnico-scientifico e dei medici, tanto che per gli ufficiali medici e del commissariato del Comparto Sicurezza e Difesa la relativa laurea è riconosciuta ai fini pensionistici.
In merito va sottolineato che il legislatore ha previsto delle norme di salvaguardia economico-previdenziale. Infatti in virtù del combinato disposto dell’art. 1860 del Dl n.66/2010, con l’art. 32 del Dpr n.1092/1973, nei confronti degli ufficiali, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano ai fini pensionistici gli anni legali dei relativi corsi senza riscatto.
La ratio è semplice: tale modalità di assunzione comporta un risparmio per i corpi militari nella formazione dei propri ufficiali, ma determina un innalzamento dell’età anagrafica per l’immissione nei ruoli di detto personale, con degli effetti negativi ai fini pensionistici, in quanto per evidenti ragioni connesse all’efficienza psico-fisica, viene posto il limite ordinamentale di 60 anni per il collocamento in pensione.
Pertanto, per assicurare lo stesso trattamento economico ai fini pensionistici tra l’ufficiale di accademia e l’ufficiale per la cui assunzione è richiesto il diploma di laurea, è stata prevista la computabilità dei relativi corsi di laurea ai fini pensionistici.
La posizione dei funzionari di polizia è speculare a quella degli ufficiali non di accademia. Per quanto sopra esposto è di tutta evidenza che i Funzionari percepiranno pensioni più magre rispetto agli ufficiali del Comparto Sicurezza e Difesa. Una disparità di trattamento che il Parlamento deve sanare, nel pieno rispetto del principio di specificità di cui all’art.19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

2) Progressione economica al ventitreesimo anno. Disparità di trattamento

È altrettanto indispensabile sanare un’altra sperequazione economico- stipendiale: quella tra i funzionari di polizia (e qualifiche equiparate dei funzionari dei ruoli tecnico-scientifici e dei medici) con 23 anni di servizio nel ruolo, e gli ufficiali non di Accademia per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso del diploma di laurea.
Infatti, ai Maggiori, ai Tenenti Colonnelli ed ai Colonnelli, assunti nel modo sopracitato, al compimento del 23° anno di servizio nel ruolo, è attribuito lo stipendio del Generale di Brigata, più le classi maturate in base agli anni di servizio.
Invece, ai Vice Questori ed ai Primi Dirigenti, che hanno una posizione assolutamente speculare ai citati ufficiali non d’Accademia, pur essendo immessi nei ruoli dei funzionari di polizia con il possesso della laurea e nominati direttamente Commissari, al compimento del 23° anno di servizio è attribuito il solo stipendio da Dirigente Superiore mentre le classi stipendiali verranno corrisposte al maturare del 25° anno di servizio.
Anche in questo, è evidente la disparità di trattamento economico nella progressione stipendiale ai danni dei funzionari di polizia che viola, tra l’altro, il principio della delega nella parte in cui sancisce che vada assicurato “il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici”, ex articolo 8, comma 1, lettera A (punto 1), della legge 7 agosto 2015 n.124.

3) Semplificare le procedure per il pagamento delle indennità relative alla mobilità del personale

Il ritardo di molti mesi nella corresponsione dei pagamenti delle indennità relative alla mobilità del personale, rappresenta un costo iniquo che si aggiunge ai disagi che gravano sulle spalle dei funzionari trasferiti d’ufficio.
In merito, al fine di semplificare e ridurre i tempi, richiediamo che si estendano anche alle forze di polizia ad ordinamento civile le norme proprie delle Amministrazioni militari le quali prevedono che per ogni decreto economico il controllo di legittimità da parte degli organi competenti sia successivo e non preventivo come avviene per le amministrazioni civili. In tal modo si potrebbe razionalizzare ed accelerare l’iter burocratico per la corresponsione delle citate indennità, aumentando l’efficienza delle relative amministrazioni.

4) Cassare il limite dei 17 anni di anzianità nel ruolo

Riteniamo che la condizione dei 17 anni di anzianità nel ruolo per essere scrutinati alla promozione da Primo Dirigente sia un limite ordinamentale da cassare. Ma va affrontato contemporaneamente l’altro problema che è dirimente sul versante della progressione di carriera, cioè quello della pianta organica, per il motivo esposto al successivo punto 5.

5) Cassare il taglio dell’organico dei Primi Dirigenti

La categoria è, e lo sarà ancora per lungo tempo, interessata dalla c.d. “bomba anagrafica”, dovuta agli errori di programmazione che hanno caratterizzato l’azione dell’Amministrazione tra la metà degli anni 80 fino al termine degli anni 90, per cui richiediamo che venga eliminato il taglio di 81 posti di funzione da Primo Dirigente operato con il D.L. 95/2017, riportando l’organico di tale qualifica da 628 a 709 unità con il correttivo al riordino, al fine di ridurre gli “ingorghi “nella progressione di carriera che, come noto, producono insidiose demotivazioni.

6) Modifica del nome delle qualifiche neo-dirigenziali per il personale appartenente al ruolo tecnico scientifico

Tra le novità introdotte dal Decreto Legislativo 95/2017, relativamente all’art.1 – comma 2 – lettera a), modificando il DPR 337/2000, sono istituiti i ruoli (a) degli agenti ed assistenti tecnici, (b) dei sovrintendenti tecnici, (c) degli ispettori tecnici e (d) la carriera dei funzionari tecnici.
Occorre notare che sino a questa fase la norma lascia intendere un perfetto allineamento ai ruoli e carriere delle corrispondenti qualifiche del personale che espleta attività di polizia (regolato dal precedente comma 1), aggiungendo l’aggettivo tecnico per il personale che espleta attività tecnica.
Questo lascerebbe immaginare che per i funzionari tecnici siano stati adottati gli stessi criteri di denominazione delle qualifiche sottordinate e sovraordinate.
Tuttavia la stessa norma al comma 2, a differenza del principio adottato per tutte le restanti qualifiche dei ruoli tecnici per la carriera dei funzionari tecnici ha stabilito il sostanziale mantenimento della denominazione delle qualifiche: direttore tecnico, direttore tecnico principale, direttore tecnico capo e l’istituzione della qualifica del direttore tecnico superiore.
Infatti su 19 qualifiche di tutti i ruoli tecnici (dall’agente tecnico al dirigente generale tecnico), cinque di esse (dal sostituto direttore tecnico al direttore tecnico superiore) sono state volutamente mantenute disallineate rispetto ai criteri di denominazione adottati, che prevedono una perfetta corrispondenza con le analoghe qualifiche del ruolo di polizia.
Con la nuova proposta dell’Amministrazione con il correttivo de quo sono state omogeneizzate le qualifiche di Sost. Commissario Tecnico, Vice Commissario Tecnico, Commissario Tecnico e Commissario Capo Tecnico, lasciando invariate quelle di Direttore Tecnico Capo e Direttore Tecnico Superiore: sarebbero coinvolti in questo disallineamento della nomenclatura 303 funzionari tecnici su un totale di 5247 unità complessive del ruolo tecnico.
Quindi una stretta minoranza di appartenenti, pari a meno del 6% del totale del personale del ruolo tecnico, verrebbe esclusa dal processo di armonizzazione delle qualifiche. Il che viene visto come una vera e propria “discriminazione”.
Il principio di armonizzazione, che ha comportato il sostanziale avvicinamento tra qualifiche equiparate del ruolo di polizia e tecnico, riducendo ampiamente l’anacronistico ed incomprensibile eccesso di qualifiche, spesso troppo dissimili e disorganiche tra loro, ha rappresentato un significativo passo in avanti in termini di snellimento, di semplificazione gestionale e di visione unitaria dell’inquadramento generale dell’intera organizzazione.
Infatti l’armonizzazione delle qualifiche contribuisce a rafforzare il sentimento identitario per l’Istituzione ed al consolidamento della coesione interna delle differenti componenti della Polizia di Stato.
In questo senso il Legislatore ha chiaramente scelto di avviare un percorso che salvaguardi l’identità e l’integrità necessarie per il buon funzionamento e la stessa esistenza dell’Istituzione.
Ciò premesso è da ritenere che tale processo, che avrebbe potuto interessare anche le rimanenti qualifiche tenute escluse, si sia incomprensibilmente arrestato.

7) Criticità 107^ corso

Nella correzione relativa al periodo transitorio concernente il 107° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, si è passati dai previsti due anni di durata, prescritti dal D.Lgs. 334/2000 e confermati anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 95/2017 (c.d. riordino delle carriere), ad un periodo di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di circa 19 mesi, cui fa seguito un tirocinio di circa 5 mesi, da svolgere presso i reparti di assegnazione, scelti dai frequentatori sulla base della graduatoria finale del corso.

Al superamento del corso però non conseguirebbe la promozione a Commissario Capo, così come invece espressamente previsto dall’art. 4/4° D.Lgs.334/2000, ma la conferma nella qualifica di Commissario. Si tratterebbe dunque di un intervento che va ad attuare una riforma nettamente peggiorativa per i frequentatori del 107° corso, i quali pur superando tutti gli esami, le prove, le valutazioni ed i giudizi di idoneità richiesti, e pur conseguendo il prescritto Master di II livello, si ritroverebbero a non conseguire la promozione a Commissario Capo, nonostante tale promozione sia oggi espressamente prevista dall’art.4/4° D.Lgs.334/2000.
Una tale impostazione, peraltro, riproporrebbe la problematica, già superata dal Decreto 23/03/2018, della mancata copertura durante il periodo di tirocinio dell’aspettativa speciale, ex art. 28 della L.668/1986, per i 19 frequentatori del 107° corso già provenienti dai ruoli della Polizia di Stato. Dal superamento del suddetto tirocinio dipende infatti la conferma in ruolo, e la mancata copertura dell’aspettativa speciale comporta che in caso negativo questi colleghi perderebbero il posto di lavoro.
Se l’Amministrazione, ha intenzione di concentrare la durata del corso di formazione da 24 a 19 mesi, può benissimo farlo, riconoscendo quello che è attualmente previsto dalla legge: la nomina a Commissario Capo, e la normale immissione in ruolo senza alcun tirocinio. Basterebbe applicare al 107° corso una norma transitoria del tutto uguale a quella già prevista nel D.Lgs. 95/2017 per il 106° corso (art.2,n.1, lett. cc), che ha semplicemente previsto la fine anticipata del corso di due mesi circa, con conseguente anticipato conseguimento della qualifica di Commissario Capo.
Si evidenzia infine un’ulteriore considerazione di natura organizzativa che pure dovrebbe far propendere per una tale soluzione (laddove non lo fossero i suddetti evidenti motivi di equità ed opportunità).
Nel 2024-2025 è previsto un picco di pensionamenti fra i Dirigenti della Polizia di Stato, che rischia di mettere in difficoltà l’Amministrazione. E proprio nel 2025, in virtù della ritardato avvio del 107° corso Commissari, non vi sarà alcuna promozione a Vice Questore Aggiunto, attuale prima qualifica dirigenziale, in quanto ad oggi detto corso sarebbe scrutinato e promosso con decorrenza 01/01/2026, mentre il 106° corso sarebbe scrutinato e promosso con decorrenza 01/01/2024.
L’anticipata fine del corso di formazione, con conseguente conseguimento anticipato della qualifica di Commissario Capo, abbinato al riconoscimento nella fase transitoria del termine di 5 anni e 6 mesi nella promozione a V.Q.A. (come richiesto dall’A.N.F.P.), consentirebbe al 107° corso di essere promossi nella dirigenza il 01/01/2025, ed all’amministrazione di non avere un “buco”, nella progressione delle promozioni in tale qualifica.

8) Promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto per i funzionari in servizio al 31/12/2017

Il D.Lgs. 95/2017 ha profondamente innovato l’accesso e la progressione di carriera nell’ambito della Carriera dei Funzionari di Polizia. In particolare si è proceduto all’unificazione dei precedenti ruoli dei Commissari e dei Dirigenti nell’ambito del nuovo ruolo unico dei Funzionari, a far data dal 01/01/2018. Ciò ha però portato ad alcune criticità nella fase transitoria, in particolare per quanto riguarda la promozione alla qualifica di Vice Questore Aggiunto per i funzionari in servizio al 31/12/2017 (in sostanza il personale che riveste la qualifica di Commissario Capo e di Commissario).
In particolare l’art.2, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 95/2017, ha previsto che tale personale acceda alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, anche in sovrannumero, “…ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334”, senza precisare se si debba far riferimento all’originario testo del D.Lgs.334/2000, che prevedeva per la promozione il requisito di anzianità 5 anni e 6 mesi nella qualifica di Commissario Capo, o a quello modificato dallo stesso D.Lgs. 95/2017, che ha previsto un’anzianità di 6 anni. Ad uno specifico quesito posto da questa O.S. al Dipartimento della P.S. si è appreso che l’interpretazione data dall’Amministrazione sia di un requisito di anzianità richiesto di 6 anni per la promozione a Vice Questore Aggiunto, anche per i funzionari già in servizio alla data del 31/12/2017.
Tale interpretazione è ingiustamente penalizzante per il suddetto personale, e richiede una correzione della citata norma del D.Lgs. 95/2017 in modo da evitare dubbi interpretativi.
I funzionari in questione, meno di 700 fra Commissari Capo e Commissari, sono stati tutti assunti con procedure concorsuali bandite secondo il testo del D.Lgs. 334/2000 previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 95/2017, che prevedevano come detto uno sviluppo di carriera con la promozione a Vice Questore Aggiunto già dopo 5 anni e 6 mesi.

Roma, 23 gennaio 2019

Enzo Marco Letizia

 

DECRETI ATTUATIVI _ LETTERA AL VICE CAPO DELLA POLIZIA