Nell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 non c’è alcuna menzione, neanche indiretta, alla necessità di dover valutare anche l’ulteriore requisito della sussistenza di una distanza minima chilometrica tra le sedi di servizio interessate al trasferimento dell’appartenente alla Polizia di Stato.
D’altra parte, anche il trasferimento d’ufficio in un comune inferiore a 10 km alla sede di servizio comporta per l’interessato un sacrificio oggettivo, essendo il medesimo costretto ad affrontare nuovi oneri e disagi.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA INDENNITA’ TRASFERIMENTO