311-4lettera1Come noto, la normativa in questione prevede l’erogazione di un beneficio economico che si configura in un incremento stipendiale vitalizio dell’1,25% o del 2,50% in relazione al grado tabellare di invalidità conseguente ad una infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
E’ parimenti noto come il Servizio T.E.P. della Direzione Centrale del Personale del Dipartimento di P.S., applichi tale normativa erogando il beneficio in via perenne, anche nella fase di quiescenza, per il personale non dirigente, mentre per la dirigenza solo per un periodo di tempo determinato, ovvero uno o due anni, a seconda della predetta percentuale di incremento.
Tale evidente sperequazione di trattamento, fondata su di un’anomala interpretazione della norma in malam partem per la dirigenza, ha finalmente trovato soluzione. Infatti, il Consiglio di Stato, con recenti pareri, ha accolto alcuni Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica, inoltrati da Dirigenti della Polizia di Stato che si erano visti negare il diritto a fruire del beneficio in via continuativa e senza alcun arretrato.
In buona sostanza, è stato definito l’orientamento del Consiglio di Stato, in base al quale il beneficio riveste carattere perenne erga omnes, anche sul trattamento di quiescenza, e che l’unico requisito richiesto risiede nel riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, con attribuzione di categoria tabellare, in virtù della quale scatta l’onere dell’Amministrazione di erogare d’ufficio il beneficio de quo.
Pertanto l’Amministrazione, che ai sensi dell’art.69 della recente legge n. 69 del 15 giugno 2009, è tenuta a dare applicazione ai pareri espressi dal predetto alto Consesso in quanto aventi forza vincolante, ha provveduto a sanare le situazioni lamentate dai ricorrenti.
Tutto ciò premesso, Le chiediamo che vengano richiamati gli uffici competenti affinché, attesi i principi ribaditi dal Consiglio di Stato:

– non costringano altri dirigenti ad adire le vie legali per avere il riconoscimento del diritto continuativo in esame, da fruire anche in fase di quiescenza;
– eroghino il beneficio d’ufficio, senza attendere – come invece accade ora – l’inoltro della domanda degli interessati, confidando nella generalizzata disconoscenza della normativa in esame;
– procedano a sanare, sempre secondo i corretti e giusti i principi enunciati dal Consiglio di Stato, quelle situazioni pendenti per le quali è stata richiesta ad alcuni dirigenti, la restituzione di somme erogate per anni in via continuativa ex legge 539, per asserita svista degli uffici competenti;
– eroghino gli arretrati agli aventi diritto.
Sig. Capo della Polizia, riteniamo che Lei abbia a cuore la tutela dei Suoi Dirigenti che, in questo caso, per troppo tempo sono stati danneggiati con un conferimento temporaneo di un beneficio economico che ha, invece, un carattere duraturo e permanente, in relazione al fine indennitario perseguito dal legislatore.
Peraltro, reputiamo che un pronto allineamento da parte degli Uffici competenti alla corretta attribuzione dei benefici economici per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, nei confronti della dirigenza, costituisca non solo un obbligo sostanziale in “autotutela” derivante dai suddetti pareri vincolanti, ma si traduca anche in termini di positiva funzionalità dell’Amministrazione.